Cassazione Civile, Ordinanza n. 02292/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente impugnava un atto di intimazione di pagamento relativo a 35 cartelle di pagamento emesse per varie tipologie di tributi. La CTP di Asti aveva accolto il ricorso, ma la CTR Piemonte, in appello proposto dall'agente della riscossione, aveva riformato la decisione ritenendo applicabile a tutte le cartelle la prescrizione ordinaria decennale e affermando che essa non fosse maturata perché interrotta da successivi avvisi di intimazione notificati nel 2014, 2015 e 2018. In cassazione la ricorrente deduceva violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c., sostenendo che la prescrizione decennale sarebbe applicabile solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo e che, in difetto, doveva valere il termine breve proprio del singolo credito. La Corte ha però rilevato che il motivo era inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non indicava in modo adeguato a quali tributi si riferissero le singole cartelle né le date di notifica di ciascuna, impedendo di verificare la natura dei crediti e il relativo termine prescrizionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo corretta in astratto la regola per cui la mancata impugnazione di cartelle e atti di riscossione non comporta la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., salvo titolo giudiziale definitivo, nel caso concreto il motivo non fosse scrutinabile perché privo degli elementi minimi di specificità necessari a verificare per ciascuna cartella la natura del credito e il dies a quo della prescrizione. Non sono state poste spese, poiché l'agente della riscossione era rimasto intimato e non aveva svolto difese; la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione del vizio di violazione di legge invocato nel ricorso per cassazione.
art. 2948 n. 4 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la soggezione di alcuni crediti a prescrizione breve.
art. 2953 c.c.
La Corte ribadisce che la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; la sola mancata opposizione a cartelle o atti di riscossione non produce tale effetto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché non riportava né sintetizzava adeguatamente gli elementi necessari a individuare i crediti e le date di notifica delle cartelle.
art. 380-bis c.p.c.
È la norma richiamata per il procedimento in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di un atto di riscossione mediante ruolo rende il credito irretrattabile, ma non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale effetto si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
- Per stabilire il termine di prescrizione applicabile alle singole cartelle occorre indicare in modo specifico la natura del credito e la data di notifica di ciascun atto, poiché il termine prescrizionale dipende dalla fonte del credito e dal relativo dies a quo.
- In cassazione il motivo che denuncia la violazione della disciplina della prescrizione è inammissibile se non consente alla Corte di verificare, con adeguata specificità, quali siano i crediti in contestazione e quando sia iniziata la decorrenza della prescrizione.
- La deduzione di un errore di diritto sulla prescrizione non può essere esaminata in astratto se il ricorso non fornisce gli elementi fattuali indispensabili per collegare la regola invocata alle singole pretese oggetto di lite.
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