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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34914/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria di crediti nei confronti di un'azienda sanitaria locale, poi opposto dall'ente debitore. Dopo una prima fase di merito e una revocazione accolta per dolo, la causa è tornata in appello per esaminare gli ulteriori motivi di revocazione ex art. 395 c.p.c. Il giudice di rinvio ha rigettato la revocazione ex n. 3, ritenendo che la mancata conoscenza, da parte della società, di un documento amministrativo rilevante non dipendesse da forza maggiore o fatto dell'avversario, ma da colpa della stessa. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (i) violazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, sostenendo di non aver potuto conoscere il documento richiamato dalla controparte e di non aver potuto attivare prima l'accesso civico generalizzato, introdotto solo dal d.lgs. 97/2016; (ii) omesso esame di un fatto decisivo e difetto di congruità motivazionale, chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione della vicenda processuale e della ponderazione dei fatti compiuta dal giudice di rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato anche su un novum processuale (il richiamo all'accesso civico generalizzato) e, per il resto, su una ricostruzione documentale assemblata non idonea a sorreggere la censura; ha inoltre osservato che la motivazione della corte territoriale era ampia, logica e adeguata nel negare la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, dietro la veste del vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito processuale già compiutamente esaminato dal giudice di rinvio. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese di cassazione e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione ex art. 395 c.p.c. è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma; nel caso concreto è stata esclusa sia la fattispecie di dolo già scrutinata in sede di legittimità, sia quella di cui al n. 3, perché la mancata conoscenza del documento non dipendeva da forza maggiore o fatto dell'avversario ma da colpa della parte istante.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può introdurre questioni nuove rispetto al giudizio di merito e non può fondarsi su una ricostruzione documentale non correttamente veicolata nel ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione complessiva del fatto e della motivazione del giudice di rinvio.

  • L. 241/1990

    La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi è richiamata dalla ricorrente per sostenere la propria impossibilità di conoscere tempestivamente il documento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per novità e per difetto di autosufficienza sostanziale.

  • d.P.R. 180/2006

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di accesso ai documenti amministrativi, senza che la Corte ne affronti un'applicazione sostanziale nel merito, stante l'inammissibilità del motivo.

  • D.Lgs. 97/2016

    La Corte rileva che il richiamo all'accesso civico generalizzato introdotto da questo decreto integra un novum non proponibile in cassazione nel caso concreto.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    È stata applicata la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata, ritenendone integrati i presupposti.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di cassazione è inammissibile il motivo che introduca per la prima volta una questione nuova, non dedotta nel giudizio di merito, anche se prospettata come violazione di legge.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova rivalutazione del fatto o della motivazione: la censura è ammissibile solo se investe un fatto storico decisivo realmente omesso dall'esame del giudice.
  • Nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., l'ignoranza di un documento non è sufficiente se deriva da colpa della parte; occorre che la mancata conoscenza sia dipesa da forza maggiore o da fatto dell'avversario.
  • Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione ampia, logica e coerente sulla mancata sussistenza dei presupposti della revocazione, la censura che miri solo a una diversa ponderazione del materiale processuale è inammissibile.
  • La proposizione di censure fondate su un assemblaggio non ordinato e non chiaramente autosufficiente di documenti può determinare l'inammissibilità del motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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