Cassazione Penale, Sentenza n. 29518/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Sosteneva che: 1) benché fosse stato disposto decreto di espulsione, era pendente ricorso in cassazione avverso il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, per cui non si poteva escludere che il beneficio venisse concesso; 2) doveva essere valutata la possibilità di revocare l'espulsione per motivi di ricongiungimento familiare, atteso che una sorella del ricorrente vive stabilmente in Italia; 3) era stata confusa l'espulsione come sanzione amministrativa con l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione, e se si fosse considerata la seconda si sarebbe potuta attendere la decisione della Cassazione sul ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo che aveva disposto l'espulsione. Ha ritenuto pacifica la giurisprudenza che l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, come misura alternativa obbligatoria, preclude la valutazione di altre misure alternative discrezionali (es. affidamento al servizio sociale). La pendenza del ricorso per cassazione contro il rigetto dell'affidamento non ostava all'adozione del provvedimento di espulsione. Quanto al ricongiungimento familiare, la Corte ha ritenuto che la sola disponibilità di una sorella residente in Italia non dimostri il concreto e rilevante inserimento sociale del condannato, specie se il soggetto era stato estradato dall'Albania e non risultava previamente convivente o stabilmente integrato in Italia. Di conseguenza, l'espulsione non è stata considerata ingiustificata né lesiva del diritto alla vita familiare. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
dispone l'espulsione come misura alternativa obbligatoria per lo straniero condannato
L'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, è interpretata come misura alternativa obbligatoria che preclude la sovrapposizione o la valutazione di altre misure alternative discrezionali alla detenzione; ha finalità di riduzione dell'affollamento carcerario e di immediato reimpatrio dei soggetti non reintegrabili nella comunità nazionale
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
motivi di ricorso per cassazione (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione)
Norma invocata dal ricorrente come base per censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non contraddittoria né illogica
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità/infondamento del ricorso
Cassazione - giurisprudenza consolidata
Sez. 1, n. 36082 del 25/9/2020 (Zeqiri); Sez. 1, n. 15887 del 14/12/2018 (Singh); Sez. 1, n. 20949 del 7/5/2008 (Mani); Sez. 1, n. 33153 del 15/5/2019 (Curri); Sez. 1, n. 915 del 17/10/2019 (Kouadio)
La giurisprudenza della Cassazione è stata richiamata per affermare il principio che l'espulsione ex art. 16, comma 5, costituisce una preclusione alla valutazione di altre misure alternative e che, se non è già in corso una misura extracarceraria che svuoti il circuito detentivo, l'espulsione deve essere disposta per la finalità di alleggerimento carcerario
Massime di principio
- L'espulsione disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 è una misura alternativa con carattere obbligatorio: quando viene adottata impedisce la concessione di altre misure alternative discrezionali volte a lasciare il condannato fuori dal circuito carcerario
- La pendenza di un ricorso in cassazione contro il diniego di una misura alternativa non impedisce l'adozione del provvedimento di espulsione, salvo che sia già in concreto applicata una misura extracarceraria che produca la fuoriuscita dal carcere
- Per opporsi efficacemente all'espulsione invocando il diritto al ricongiungimento familiare è necessario documentare un effettivo e stabile inserimento sociale in Italia (convivenza pregressa, residenza stabile, legami concretamente manifesti), non basta la mera disponibilità di un familiare a ospitare
- Occorre distinguere chiaramente tra espulsione come sanzione/amministrativa e espulsione come misura alternativa alla detenzione: la rilevanza giuridica è diversa, e ai fini della compatibilità con diritti fondamentali conta l'effettività dei legami del condannato con il territorio
- Se si vuole evitare l'applicazione dell'espulsione va dimostrato che esistono proficui percorsi di risocializzazione in Italia o che è già stata concessa una misura alternativa concreta che escluda la finalità di alleggerimento carcerario
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29504/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29505/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29506/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29507/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29508/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29509/2025 del 14/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →