Cassazione Civile, Ordinanza n. 38252/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente pubblico volta a ottenere l'incentivo previsto dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994 per attività di progettazione svolta in favore dell'ente datore di lavoro. La pretesa era già stata respinta in primo grado e in appello; successivamente il lavoratore aveva proposto revocazione della sentenza d'appello deducendo un errore di fatto, consistito nella mancata considerazione della produzione del regolamento che avrebbe dovuto recepire le determinazioni della contrattazione decentrata. La Corte d'appello aveva però escluso l'errore revocatorio, rilevando anche che mancava il conferimento in appalto dell'opera progettata, requisito ritenuto necessario per maturare il diritto all'incentivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., sostenendo l'incompatibilità del consigliere componente del collegio già estensore della sentenza oggetto di revocazione; con il secondo motivo ha denunciato la sussistenza dei presupposti dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., lamentando errata valutazione dei documenti, omesso o errato esame di un fatto decisivo e contraddittorietà della motivazione in relazione al regolamento allegato alla delibera regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in mancanza di ricusazione tempestiva, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice non può essere fatta valere come motivo di nullità della sentenza in sede di impugnazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che esso non confutava l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè il mancato conferimento in appalto dell'opera progettata, requisito ritenuto imprescindibile per l'incentivo. Ha aggiunto che, mancando la decisività del fatto asseritamente erroneamente percepito, difettava il presupposto stesso della revocazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non si era difesa; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18 L. 109/1994
la Corte lo considera fonte dell'incentivo richiesto, subordinato al ricorrere di presupposti specifici, tra cui il mancato conferimento in appalto dell'opera oggetto di progettazione, secondo quanto valorizzato dalla sentenza di merito
art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.
è evocato come norma sull'astensione del giudice; la sua eventuale violazione non è deducibile come nullità in cassazione se non sia stata proposta ricusazione nei termini
art. 111 Cost.
viene richiamato a fondamento dei principi di imparzialità e terzietà del giudice, attuati nel processo civile attraverso astensione e ricusazione
art. 52 c.p.c.
impone alla parte di far valere tempestivamente la ricusazione; in mancanza, non restano mezzi processuali per lamentare il difetto di capacità del giudice
art. 395, n. 4, c.p.c.
individua il presupposto della revocazione per errore di fatto; tale errore è rilevante solo se decisivo e fondante la decisione revocanda
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiede specificità del motivo di ricorso per cassazione, con puntuale confutazione della ratio decidendi impugnata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La violazione dell'obbligo di astensione del giudice, in difetto di tempestiva ricusazione, non può essere fatta valere come motivo di nullità della sentenza in sede di impugnazione.
- Nel processo civile l'imparzialità e terzietà del giudice sono garantite dagli istituti dell'astensione e della ricusazione; se la parte non utilizza tali rimedi nei termini, perde la possibilità di far valere il relativo vizio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se omette di censurare una ratio autonoma e assorbente, è inammissibile.
- L'errore di fatto revocatorio è rilevante solo se il fatto erroneamente percepito o non percepito costituisce il fondamento esclusivo o comunque imprescindibile della decisione impugnata; in mancanza di decisività, la revocazione non è esperibile.
- Un fatto dedotto come erroneamente valutato non è idoneo a sorreggere la revocazione quando la decisione si fonda anche su una distinta ragione autonoma non specificamente contestata.
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