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Sentenza

Sentenza del 11/08/2017 n. 20031 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione una sopravvenienza attiva derivante dalla cessione di un contratto di leasing effettuata dalla società scissa alla società beneficiaria S. s.r.l., ritenendo non applicabile la neutralità fiscale della scissione. La società ha contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'avviso, l'omessa richiesta preventiva di chiarimenti, l'assenza dei presupposti dell'elusione e la mancata applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quinto motivo del ricorso principale e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, ritenendo adeguatamente motivato l'accertamento e configurabile il carattere elusivo dell'operazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, affermando che le operazioni elusive possono essere sanzionate quando determinano la dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, nonché per l'omessa fatturazione della cessione del leasing. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Ctr della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'avviso di accertamento è stato ritenuto sufficientemente motivato poiché richiamava il processo verbale di constatazione, già notificato al legale rappresentante della società.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    La norma consente di disconoscere operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette principalmente a ottenere vantaggi fiscali. L'operazione di scissione è stata ritenuta elusiva sulla base dell'assenza di concrete trattative o accordi con terzi e dei successivi atti gestionali.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 88, comma 5

    È stato richiamato per evidenziare che i successivi atti di gestione risultavano diretti a eludere la disciplina fiscale applicabile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Il motivo relativo all'inammissibilità di una censura proposta in appello non è stato esaminato nel merito perché il ricorso per cassazione non riproduceva il contenuto del motivo d'appello, in violazione del requisito di autosufficienza.

  • Codice civile, art. 2697

    La censura sull'onere della prova è stata dichiarata inammissibile perché non risultava adeguatamente riportato il contenuto della doglianza formulata in appello.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2

    La dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato integra il presupposto per l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, anche quando il minor imponibile derivi da un'operazione qualificata come elusiva.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 3, 5 e 6, comma 3

    Le disposizioni sono state ritenute applicabili, secondo la specifica violazione accertata, anche in relazione all'omessa dichiarazione del componente positivo di reddito e all'omessa fatturazione della cessione del contratto di leasing.

Massime di principio

  • Un'operazione societaria formalmente neutrale, come una scissione, può essere disconosciuta fiscalmente se manca una valida ragione economica e risulta prevalentemente finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale.
  • Per dimostrare la sostanza economica dell'operazione è opportuno documentare preventivamente le ragioni imprenditoriali, le trattative, gli accordi con terzi e la coerenza degli atti gestionali successivi.
  • L'accertamento può essere validamente motivato mediante il richiamo a un processo verbale di constatazione già conosciuto o notificato al contribuente.
  • Le operazioni elusive non sono automaticamente esenti da sanzioni: il minor reddito dichiarato e le eventuali violazioni formali, come l'omessa fatturazione, possono comportare l'applicazione delle sanzioni tributarie.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario riprodurre o indicare puntualmente il contenuto delle censure formulate nei precedenti gradi; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La Corte di cassazione non riesamina normalmente la ricostruzione dei fatti e delle prove, salvo vizi motivazionali realmente pertinenti e decisivi.

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