Cassazione Penale, Sentenza n. 2692/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Lo Presti impugna per vizio di motivazione la confisca delle somme di denaro, lamentando che i giudici non hanno determinato l'ammontare dell'ingiusto profitto a lui attribuibile in caso di concorso nel reato di truffa aggravata (capi 25 e 26), nonostante la Cassazione avesse rimesso al giudice del rinvio tale verifica. Cannavò impugna per violazione dell'art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in peius): contesta che, dopo l'annullamento per prescrizione di alcuni reati, il giudice del rinvio abbia aumentato il trattamento sanzionatorio complessivo e negato le attenuanti generiche già riconosciute in modo irrevocabile dai precedenti giudici.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto entrambi i ricorsi fondati in parte. Per Lo Presti: annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura della confisca patrimoniale (somme di denaro), perché i giudici di merito non hanno individuato la misura dell'ingiusto profitto effettivamente conseguito dall'imputato; rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio e determinazione proporzionata del profitto ai sensi dei principi di concorso di persone nel reato. Per Cannavò: annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con riguardo al diniego delle attenuanti generiche; la condanna per il reato di associazione per delinquere (capo 1) è invece confermata nella sua misura, poiché la Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena per il reato residuo; sul punto del diniego delle attenuanti generiche la sentenza è annullata e rinviata per il riesame. Disposizione di rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per i punti indicati.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma relativa all'associazione per delinquere: usata per la qualificazione del capo 1) e confermata la responsabilità di Cannavò su questo reato.
art. 640-bis cod. pen.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: reato centrale per la ricostruzione dei profili di profitto e per l'esigenza di quantificare l'ingiusto profitto ai fini della confisca.
art. 640-quater cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla materia della confisca (richiami normativi operati dai giudici di merito), valutata assieme ad altri istituti in tema di eccedenza del sequestro rispetto al profitto.
art. 322-ter cod. pen.
Richiamato insieme al precedente per profili di applicazione della confisca; il riferimento è alla giurisprudenza e alla normativa in materia di misure patrimoniali collegabili a reati economici.
art. 597 c.p.p., commi 3 e 4
Norme sul divieto di reformatio in peius nel giudizio d'appello e di rinvio: applicate per verificare se il giudice del rinvio ha peggiorato la posizione della ricorrente rispetto alla sentenza annullata.
art. 81, comma ultimo, cod. pen.
Richiamato in tema di continuità e computo degli aumenti di pena, per valutare i limiti della discrezionalità del giudice del rinvio nella determinazione della pena residua.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che le attenuanti riconosciute in via irrevocabile debbano essere considerate anche in sede di nuovo accertamento del trattamento sanzionatorio.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamo procedurale presente nel fascicolo relativo alle forme di trattazione del ricorso; non incide sul merito delle questioni sostanziali affrontate.
Massime di principio
- In caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente deve essere proporzionata a quanto materialmente conseguito da ogni concorrente: il giudice deve specificare e motivare l'ammontare dell'ingiusto profitto attribuito a ciascun imputato.
- Se la Cassazione annulla una sentenza in parte e rinvia per la determinazione della confisca o della pena, il giudice del rinvio è tenuto a eseguire il nuovo esame nel rispetto delle indicazioni della Cassazione; non è sufficiente riaffermare genericamente precedenti statuizioni già prive di specificazione.
- Il divieto di reformatio in peius opera nel giudizio di rinvio: il giudice non può peggiorare la posizione del ricorrente rispetto a quanto irrevocabilmente stabilito, e deve rispettare le circostanze già riconosciute in modo definitivo (ad es. attenuanti generiche) salvo che non vi sia consentita rettifica.
- Quando una circostanza attenuante è stata riconosciuta in modo irrevocabile nei precedenti gradi e non è stata impugnata dal pubblico ministero, il giudice del rinvio deve applicarla nel calcolo del trattamento sanzionatorio.
- Se i provvedimenti di merito non quantificano l'ingiusto profitto o rimandano la sua precisazione ad altri uffici, la Corte di legittimità può annullare e rinviare perché venga compiuta la specifica valutazione richiesta.
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