Regolamento (UE) 2017/1205
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1205 della Commissione, del 5 luglio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 23 giugno 2017 al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate per un contingente tariffario UE relativo a taluni cereali originari dell'Ucraina. Poiché i quantitativi richiesti superano le disponibilità, la Commissione riduce proporzionalmente l’assegnazione al 56,118160% e sospende la presentazione di nuove domande per il contingente interessato. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione relative a un contingente tariffario UE per taluni cereali originari dell'Ucraina e sospende nuove domande per il periodo in corso.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione presentate tra il 23 giugno 2017, dalle ore 13.00, e il 30 giugno 2017, alle ore 13.00 (ora di Bruxelles), nell'ambito del contingente tariffario con numero d'ordine 09.4307 aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina. Riguarda i quantitativi richiesti per tale contingente nel periodo contingentale 2017; dal 30 giugno 2017 alle ore 13.00 non sono più accettate nuove domande per il contingente in corso.
Fissazione del coefficiente di attribuzione per il contingente tariffario di cereali originari dell’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1205 della Commissione interviene sulla gestione di un contingente tariffario già aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell’Ucraina. La misura si fonda sull’articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e tiene conto del fatto che i quantitativi richiesti superano le disponibilità del contingente per il periodo considerato.
Contesto normativo e presupposto della misura
Il regolamento ricorda che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 ha aperto contingenti tariffari per l’importazione di taluni cereali originari dell’Ucraina e che, per il periodo 1 gennaio 2017-31 dicembre 2017, il quantitativo del contingente con numero d’ordine 09.4307 è fissato a 270 000 tonnellate. Poiché le domande di titoli di importazione presentate dal 23 giugno 2017, dalle ore 13.00, al 30 giugno 2017, alle ore 13.00, eccedono i quantitativi disponibili, la Commissione rende necessario un riparto proporzionale dei quantitativi richiesti.
Coefficiente di attribuzione
L’articolo 1, paragrafo 1, dispone che ai quantitativi oggetto delle domande presentate nel periodo indicato si applichi un coefficiente di attribuzione del 56,118160% per il contingente tariffario n. 09.4307. In termini pratici, i quantitativi richiesti dagli operatori non vengono riconosciuti integralmente, ma solo nella misura percentuale stabilita dalla Commissione, secondo le regole di gestione dei contingenti tariffari richiamate anche dal regolamento (CE) n. 1301/2006.
Sospensione delle nuove domande
L’articolo 1, paragrafo 2, prevede inoltre che la presentazione di nuove domande di titoli di importazione per il medesimo contingente sia sospesa dal 30 giugno 2017, alle ore 13.00, per il periodo contingentale in corso. La conseguenza operativa è l’esaurimento della finestra utile per la presentazione di ulteriori richieste nel contingente 09.4307 per l’anno/periodo considerato.
Entrata in vigore e natura vincolante
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione
Per le domande di titoli di importazione presentate dal 23 giugno 2017, dalle ore 13.00, al 30 giugno 2017, alle ore 13.00 (ora di Bruxelles), nell’ambito del contingente tariffario n. 09.4307, si applica un coefficiente di attribuzione del 56,118160%.
Sospensione delle nuove domande
La presentazione di nuove domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente n. 09.4307 è sospesa a decorrere dal 30 giugno 2017, alle ore 13.00 (ora di Bruxelles), per il periodo contingentale in corso.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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