Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1223

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1223 della Commissione, del 5 luglio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tomme de Savoie (IGP)]

Normativa europea32017R1223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Tomme de Savoie", dopo l'esame della domanda presentata dalla Francia e la pubblicazione a livello UE senza ricezione di opposizioni. L'atto conferma anche l'incidenza di periodi transitori nazionali già concessi ad alcuni operatori francesi. La modifica entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatoria e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Tomme de Savoie".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione registrata "Tomme de Savoie" come indicazione geografica protetta (IGP), nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; la protezione approvata resta tuttavia soggetta ai periodi transitori concessi dalla Francia a favore di specifici operatori che soddisfano le condizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le deroghe/transitori richiamati riguardano operatori stabiliti in Francia e sono collegati a requisiti di produzione oggetto di opposizione nella procedura nazionale.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Tomme de Savoie"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1223 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Tomme de Savoie" registrata come indicazione geografica protetta. L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dalla Francia.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica è stata approvata.

Contenuto materiale della modifica e profili transitori

I considerando evidenziano che, nel corso della procedura nazionale di opposizione, sono state sollevate contestazioni su alcuni requisiti del disciplinare, in particolare:

  • la composizione della razione di base delle vacche da latte, che deve essere costituita per almeno il 50 % da foraggi grossolani verdi per almeno 150 giorni all'anno;
  • la percentuale minima del 75 % di vacche da latte delle razze Abondance, Montbéliarde o Tarentaise in caso di produzione in fattoria.

Le autorità francesi hanno inoltre comunicato, con lettera del 23 novembre 2015, la concessione di periodi transitori fino al 31 ottobre 2025 per alcuni operatori e fino al 31 dicembre 2017 per un altro operatore, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tali periodi transitori riguardano operatori che commercializzavano legalmente "Tomme de Savoie" in modo continuo almeno nei cinque anni precedenti la domanda e che necessitano di tempo per adeguare l'azienda.

Effetti giuridici

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare; l'articolo 2 precisa che la protezione è soggetta ai periodi transitori concessi dalla Francia per gli operatori interessati. L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore, fissandola al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione "Tomme de Savoie" (IGP). Si tratta di una modifica non minore ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, esaminata dalla Commissione su domanda della Francia.

Periodo transitorio nazionale e operatori interessati

L'articolo 2 subordina la protezione accordata alla modifica al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in forza dell'ordinanza francese del 29 ottobre 2015 pubblicata il 7 novembre 2015. I considerando indicano che alcuni operatori beneficiano di un termine fino al 31 dicembre 2017 e altri fino al 31 ottobre 2025.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Iter procedurale e assenza di opposizioni

I considerando richiamano l'esame della domanda ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e l'assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51, circostanza che ha consentito l'approvazione della modifica.

Come è indicizzato

Materieprodotti agricoli e alimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine e indicazioni geografiche protettediritto alimentareprocedura amministrativa dell'ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.