Parere n. 367/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Mimma Marascia, contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per l’annullamento dell’inserimento nella graduatoria della Provincia di nomina di Milano, con trasferimento immediato d’ufficio dalla graduatoria di esaurimento della provincia di Trapani, originaria di appartenenza, contenuto nella proposta di assunzione ai sensi della L. 107/2015, art. 1, comma 98, lett. c), notificatole via mail in data 10 novembre 2015, per mezzo del quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha comunicato l’esito della fase C del piano assunzionale straordinario a.s. 2015-2016 ai sensi della legge n. 107/2015, in funzione della domanda di partecipazione presentata entro i termini di validità al M.I.U.R.; - di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o consequenziale o posto in rapporto di correlazione con l’atto ut supra impugnato; II. per l’accertamento della corretta applicazione del criterio meritocratico del maggior punteggio e dell’ordine preferenziale, dichiarato nel modello presentato il giorno 11 agosto 2015 tramite le istanze online del M.I.U.R. in qualità di aspirante docente inclusa nella G.A.D. come posto comune, scuola primaria statale, di cui alla tabella 1 allegata alla legge n. 107/2015; III. per il riconoscimento della permanenza nella graduatoria della Provincia di Trapani G.A.D., di provenienza, o per il trasferimento nella provincia più vicina spettante rispetto all’assegnazione accettata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'inserimento nella graduatoria della provincia di Milano e del trasferimento d'ufficio dalla graduatoria a esaurimento della provincia di Trapani, disposto nell'ambito della fase C del piano assunzionale straordinario 2015-2016 ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c), della legge n. 107/2015.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato gli atti con cui, nell'ambito della fase C del piano assunzionale straordinario per l'anno scolastico 2015-2016, è stata inserita nella graduatoria della provincia di Milano e trasferita d'ufficio dalla graduatoria a esaurimento della provincia di Trapani. Ha dedotto la violazione dei principi costituzionali in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione, della normativa sulla trasparenza, del criterio meritocratico e il vizio di ingiustizia manifesta. Ha inoltre chiesto l'accertamento della corretta applicazione del criterio del maggior punteggio e dell'ordine preferenziale indicato nella domanda, nonché la permanenza nella graduatoria di Trapani o il trasferimento nella provincia più vicina spettante. Nel ricorso introduttivo ha formulato anche un'istanza di accesso. Dopo l'adozione di un parere interlocutorio che disponeva ulteriori incombenti istruttori per garantire il contraddittorio, la ricorrente ha trasmesso una formale rinuncia agli atti.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, alla luce della rinuncia agli atti sottoscritta dalla ricorrente e trasmessa dal difensore, fosse venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha quindi espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla graduatoria, al trasferimento d'ufficio, al criterio meritocratico, all'ordine delle preferenze e all'istanza di accesso.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente ha trasmesso una rinuncia agli atti sottoscritta l'11 agosto 2023. Tale manifestazione di volontà determina il venir meno dell'interesse alla decisione e conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 98, lettera c), legge n. 107/2015
fase C del piano assunzionale straordinario a.s. 2015-2016
La disposizione è richiamata quale base normativa degli atti di assunzione e del trasferimento oggetto di impugnazione; il parere non ne esamina il contenuto nel merito.
d.P.R. n. 1199/1971
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il rimedio è trattato secondo il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la rinuncia agli atti o comunque la sopravvenuta manifestazione del venir meno dell'interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo opera anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sicché la volontà espressa dal ricorrente di non coltivare più il gravame può determinare la definizione in rito senza esame delle censure di merito.
Improcedibilità del ricorso straordinario sulla mobilità nella fase C del piano assunzionale 2015-2016
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una docente inserita nella graduatoria a esaurimento per la scuola primaria contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito, e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Oggetto della controversia
La ricorrente aveva impugnato la proposta di assunzione comunicata il 10 novembre 2015, con la quale, nell'ambito della fase C del piano assunzionale straordinario per l'anno scolastico 2015-2016, era stata inserita nella graduatoria della provincia di Milano e trasferita d'ufficio dalla graduatoria a esaurimento della provincia di Trapani.
Aveva chiesto:
- l'annullamento degli atti di inserimento e trasferimento;
- l'accertamento della corretta applicazione del criterio del maggior punteggio e dell'ordine preferenziale indicato nella domanda presentata tramite le istanze online del Ministero;
- la permanenza nella graduatoria della provincia di Trapani oppure il trasferimento nella provincia più vicina spettante;
- la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati;
- l'accesso agli atti.
Censure dedotte
La ricorrente aveva lamentato la violazione dei principi costituzionali sulle procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione, della normativa sulla trasparenza amministrativa e del criterio meritocratico, nonché l'ingiustizia manifesta. Il Ministero aveva controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso.
Sviluppo procedimentale
Con parere interlocutorio n. 129/2022 del 27 gennaio 2022, la Sezione aveva disposto ulteriori incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione, al fine di garantire il pieno rispetto del contraddittorio.
Successivamente, con comunicazione PEC del 5 settembre 2023, il difensore della ricorrente aveva trasmesso una rinuncia agli atti datata 11 agosto 2023 e sottoscritta dalla stessa ricorrente.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la rinuncia comportasse il venir meno dell'interesse alla decisione. Ha affermato che il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: pertanto, la manifestazione di volontà della ricorrente di non coltivare il giudizio impedisce l'ulteriore esame delle censure di merito.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le questioni relative alla legittimità dell'inserimento nella graduatoria di Milano, al trasferimento dalla graduatoria di Trapani, all'applicazione del punteggio e delle preferenze e all'istanza di accesso non sono state esaminate nel merito.
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