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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37825/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La lite nasce dalla domanda con cui un avvocato chiede la liquidazione del proprio compenso per l'attività difensiva svolta nell'interesse di un cliente in un giudizio risarcitorio contro una società. Il Tribunale riconosce il credito solo nei confronti del cliente, rigettando la domanda verso la società; l'avvocato propone appello sostenendo che anche la controparte del giudizio definito sarebbe obbligata in solido ai sensi dell'art. 68 della legge professionale, perché il rapporto si sarebbe concluso con una quietanza che egli qualifica come transazione. La Corte d'appello respinge l'impugnazione. In cassazione il professionista deduce: 1) violazione delle norme sull'appello e sul giudicato, sostenendo che il primo giudice avrebbe già qualificato la quietanza come transazione e che tale capo, non impugnato, si sarebbe consolidato; 2) violazione dell'art. 68 della legge professionale e dell'art. 1965 c.c., assumendo che l'accordo di abbandono della causa e cancellazione dal ruolo basterebbe a far sorgere la solidarietà passiva della parte avversa; 3) ulteriore violazione delle norme processuali per mancata replica della controparte. Il controricorrente resiste chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Esclude in via preliminare l'interruzione del giudizio per la morte del controricorrente, perché nel giudizio di cassazione l'istituto dell'interruzione non opera dopo la rituale instaurazione del contraddittorio. Nel merito, ritiene infondati i motivi: la quietanza liberatoria non equivale, di regola, a transazione, ma è mera dichiarazione di scienza, salvo che emergano inequivoci elementi negoziali; l'art. 68 della legge professionale presuppone invece un effettivo accordo transattivo o equivalente che sottragga al giudice la decisione della lite e delle spese. Nel caso concreto, l'atto richiamato era solo una dichiarazione di avvenuto pagamento del dovuto per l'occupazione del terreno, mentre la causa era stata definita dal giudice con sentenza: mancava quindi il presupposto per la solidarietà passiva della parte avversa. Inoltre, la Corte reputa assorbente e autosufficiente la ratio decidendi basata sull'assenza dei presupposti dell'art. 68, sicché gli altri motivi restano irrilevanti. Il ricorrente è condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma ritenuto inconferente/inidoneo a scalfire la decisione di merito

  • art. 333 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alle impugnazioni incidentali, senza esito utile

  • art. 346 c.p.c.

    le domande ed eccezioni non accolte si intendono rinunciate se non riproposte; la censura è però reputata assertiva e priva di specifico aggancio ai fatti

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di giudicato, ma il giudicato non si forma su affermazioni incidentali prive di efficacia decisoria

  • art. 1965 c.c.

    la transazione richiede un accordo bilaterale con reciproche concessioni; una mera quietanza non basta

  • art. 68 R.D.L. n. 1578/1933

    la solidarietà passiva verso il difensore sorge solo se il giudizio sia definito da una transazione o accordo equivalente che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese

  • art. 91 c.p.c.

    evocato in relazione alle spese del giudizio, ma non decisivo ai fini della solidarietà professionale

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno, ma senza incidere sulla decisione

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dichiarare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non opera, dopo la rituale instaurazione del contraddittorio, l'istituto dell'interruzione per morte di una delle parti intervenuta successivamente.
  • Il giudicato sostanziale o interno non si forma su affermazioni meramente incidentali o prive di collegamento causale con il dispositivo, poiché solo le statuizioni decisorie possono precludere ulteriori contestazioni.
  • La quietanza liberatoria, di regola, costituisce una semplice dichiarazione di scienza circa l'avvenuto pagamento e non integra automaticamente una transazione; per qualificarla come negozio transattivo occorrono elementi univoci di abdicazione o di reciproche concessioni.
  • La responsabilità solidale della parte avversa per il compenso del difensore, prevista dalla legge professionale, presuppone un accordo transattivo o equivalente che definisca la lite senza pronuncia giudiziale e sottragga al giudice anche la regolazione delle spese.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma, logicamente e giuridicamente sufficiente, l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo diretto contro tale ratio rende irrilevanti le ulteriori censure.
  • In sede di legittimità, la censura che invochi violazioni del giudicato o dell'art. 346 c.p.c. deve confrontarsi specificamente con la ratio della sentenza impugnata e indicare con precisione il capo effettivamente precluso o non riproposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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