Cassazione Penale, Sentenza n. 33775/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d\'appello di Brescia (giudizio di secondo grado). In sostanza la decisione di assoluzione è stata cassata per vizio di motivazione e per errata interpretazione della norma incriminatrice.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Brescia per il reato di evasione, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la condotta "inoffensiva" in considerazione della presunta brevità dell\'allontanamento (circa 30 minuti), della vicinanza del luogo (2 km) e della motivazione ludica (la ricorrente trovata a giocare alle slot). La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale manifestamente illogica, osservando che la condotta rientra pienamente nella fattispecie dell\'art. 385 cod. pen.: non è possibile presumere la brevità dell\'allontanamento poiché la donna era all\'interno della sala giochi e non in ritorno verso l\'abitazione; la distanza di 2 km dimostra l\'offensività; e la finalità ludica è irrilevante ai fini dell\'integrazione del reato di evasione.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
La norma incrimina l\'allontanamento dal luogo di detenzione o dagli obblighi di permanenza autorizzata. La Corte ha interpretato la norma come applicabile indipendentemente dalla durata breve dell\'allontanamento o dalla motivazione soggettiva (es. finalità ludiche): il mancato rientro integra il reato per la mera violazione dell\'obbligo di permanenza, salvo che il giudice motivi adeguatamente l\'inesistenza dell\'offensività.
Massime di principio
- L\'evasione ai sensi dell\'art. 385 cod. pen. si configura quando l\'imputato non osserva gli obblighi di permanenza nella detenzione domiciliare/autorizzazione a uscire, a prescindere dalla finalità dell\'allontanamento; la motivazione soggettiva (es. ragioni ludiche) è di regola irrilevante
- La durata apparente dell\'allontanamento (es. "soli" 30 minuti) non è automaticamente idonea a escludere l\'offensività: il giudice deve valutare fatti concreti e non presumere il carattere minimale quando la persona è stata fermata in un luogo di stazionamento (es. sala giochi) e non in itinere verso il rientro
- La distanza dal luogo di detenzione costituisce un elemento probatorio rilevante: spostamenti anche di poche centinaia di metri o alcuni chilometri possono dimostrare l\'effettività e l\'offensività dell\'allontanamento
- Il criterio corretto è valutare se la condotta abbia effettivamente compromesso il potere di vigilanza e l\'efficacia della misura: tuttavia l\'onere di motivare una decisione di non punibilità per inesistenza di offensività grava sul giudice e deve essere puntuale e logica
- In casi analoghi, se il giudice di merito assolve per "inoffensività" senza argomentazione solida, la decisione è esposta a cassazione e possibile annullamento con rinvio per nuovo giudizio
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