Sentenza del 20/07/2016 n. 6402 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Giurisdizione - Contributi INPS - Difetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie in relazione alle cartelle concernenti contributi INPS. La controversia deve essere esaminata dal giudice munito di giurisdizione in materia previdenziale, ordinariamente il giudice ordinario, sezione lavoro.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento relative a contributi INPS. Tali crediti previdenziali non hanno natura tributaria e, pertanto, esulano dall'ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie. Il ricorso davanti al giudice tributario è quindi viziato da difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 546/1992
Le controversie tributarie appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie nei limiti previsti dalla legge.
La norma delimita la giurisdizione tributaria alle controversie aventi natura tributaria. Poiché i contributi INPS sono crediti previdenziali e non tributi, le relative cartelle non rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.
Massime di principio
- Per determinare il giudice competente occorre considerare la natura sostanziale del credito indicato nella cartella, non il solo fatto che l'atto sia stato emesso o notificato dall'agente della riscossione.
- Le cartelle relative a contributi INPS riguardano normalmente materia previdenziale e devono essere contestate davanti al giudice ordinario, sezione lavoro, non davanti al giudice tributario.
- Il giudice tributario è competente soltanto per pretese aventi natura tributaria; la presenza di imposte, tasse o altri tributi è quindi decisiva per radicare la giurisdizione tributaria.
- In caso di ricorso presentato davanti a un giudice privo di giurisdizione, occorre valutare la riassunzione davanti al giudice competente entro i termini applicabili, secondo le regole processuali vigenti.
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