Sentenza n. 939/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del dispaccio del V. Capo Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 03.02.26, portante il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea in un E/D/R/C in Foggia, Bari, Trani e Barletta, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/92, proposta dal Graduato ricorrente, al fine di assistere la madre, affetta da handicap in situazione di gravità; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'assegnazione temporanea in una sede della provincia di Foggia o Bari ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, per assistere la madre con handicap in situazione di gravità
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea, deducendo la sussistenza dei presupposti assistenziali previsti dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992. La madre, non ricoverata, era affetta da gravi patologie fisiche e psichiche ed era stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992. Il ricorrente ha rappresentato l'assenza di parenti entro il terzo grado in grado di prestare assistenza, l'impossibilità di provvedere quotidianamente dalla sede di servizio e la necessità di un'assistenza costante e di lunga durata. Ha inoltre sostenuto che, per il personale militare, il requisito della vacanza organica deve essere riferito al ruolo e al grado, senza necessità di un'identica corrispondenza della specifica posizione o specializzazione, salvo motivate e preponderanti esigenze organizzative dell'amministrazione. Tali esigenze, ove invocate, devono essere specifiche, circostanziate e ragionevoli, mentre nel caso concreto l'amministrazione non le aveva dedotte in modo idoneo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha annullato il diniego. Ha ritenuto che la situazione della madre e l'assenza di alternative assistenziali integrassero il quadro applicativo dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992. Richiamando l'art. 981 del codice dell'ordinamento militare e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il giudice ha affermato che, per l'assegnazione temporanea del personale delle Forze armate, è sufficiente la vacanza di una posizione organica riferita al medesimo ruolo e grado; non è necessaria l'esatta corrispondenza con la specifica posizione o specializzazione ricoperta nella sede di provenienza. L'amministrazione può opporre esigenze organizzative ulteriori, ma deve motivarle in modo specifico, circostanziato e ragionevole, soprattutto quando invochi la necessità di conservare personale altamente specializzato. Poiché tali esigenze non erano state dedotte, il diniego è stato ritenuto illegittimo. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La disposizione fonda il diritto all'assegnazione temporanea per l'assistenza al familiare con handicap grave; per il personale militare, la clausola relativa alla possibilità dell'assegnazione non richiede la corrispondenza della specifica specializzazione, ma va coordinata con la vacanza di una posizione nel medesimo ruolo e grado e con eventuali esigenze organizzative specificamente motivate.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità della familiare assistita costituisce il presupposto sanitario rilevante per l'applicazione dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992.
art. 981 d.lgs. 66/2010
nel limite (…) delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione
Per il personale delle Forze armate, il limite delle posizioni organiche vacanti va riferito al ruolo e al grado; non è necessaria l'identità della specifica posizione ricoperta o della specializzazione, salvo ulteriori esigenze organizzative dell'amministrazione adeguatamente motivate.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini dell'assegnazione temporanea del personale delle Forze armate per assistere un familiare con handicap grave ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, il requisito della vacanza organica deve essere verificato con riferimento al ruolo e al grado nella sede richiesta; non è necessaria l'esatta corrispondenza tra la specifica posizione o specializzazione del militare e quella disponibile nella sede di destinazione.
- L'amministrazione può negare l'assegnazione temporanea per ulteriori e prevalenti esigenze organizzative, ma deve indicarle e motivarle in modo specifico, circostanziato e ragionevole; non sono sufficienti motivazioni generiche o apodittiche.
- Quando risultano l'handicap grave del familiare, la non autosufficienza, l'assenza di altri parenti idonei all'assistenza e l'impossibilità di prestare assistenza dalla sede di servizio, il diniego dell'assegnazione temporanea è illegittimo se l'amministrazione non dimostra specifiche e preponderanti esigenze istituzionali ostative.
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