Cassazione Civile, Ordinanza n. 28611/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha disconosciuto costi portati in deduzione e, conseguentemente, ha determinato maggiori ricavi ai fini IRPEF, IVA e IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, valorizzando la mancata consegna della documentazione contabile richiesta e ritenendo inattendibile quella successivamente prodotta, anche perché oggetto di denuncia di smarrimento. In cassazione il contribuente ha dedotto: mancato differimento dell'udienza di appello nonostante il legittimo impedimento del difensore; omessa o inadeguata valutazione dei fatti e degli scritti difensivi; illegittimità della ricostruzione induttiva del reddito; mancata considerazione della ricostruzione dei registri contabili; violazione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione; errata applicazione della disciplina sulla tenuta e ricostruzione della contabilità e riferimenti a norme penali tributarie. La Corte ha ritenuto che le censure non fossero formulate in modo specifico e riconducibile ai vizi tipici dell'art. 360 c.p.c., e che la doglianza sul rinvio dell'udienza non fosse autosufficiente perché non allegava l'impossibilità di sostituzione del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, quanto alla richiesta di rinvio dell'udienza, che nel ricorso non erano riportati né il contenuto dell'istanza né le modalità della sua proposizione, e soprattutto non era allegata l'impossibilità di sostituzione del difensore, presupposto necessario per il differimento ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c. applicabile al processo tributario. Quanto alle altre doglianze, la Corte ha rilevato che il ricorso era generico, cumulativo e non ancorato a specifici motivi ex art. 360 c.p.c., limitandosi a riproporre questioni di merito e a contestare indistintamente sentenze di primo e secondo grado e la condotta dell'Ufficio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento di euro 5.800,00 oltre spese prenotate a debito, e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo in presenza di inattendibilità o carenza della documentazione contabile
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
è richiamato come base normativa per la rettifica in materia IVA in presenza di documentazione inattendibile o mancante
art. 115 disp. att. c.p.c.
il rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore presuppone l'impossibilità di sostituzione; in difetto, il diniego del rinvio è legittimo
art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
la disciplina del rinvio per grave impedimento del difensore si applica anche al processo tributario
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità
art. 360, primo comma, c.p.c.
i motivi devono essere ricondotti in modo preciso alle tassative categorie di vizi denunciabili in cassazione
art. 2697 c.c.
è evocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova dei costi, ma la Corte non entra nel merito perché dichiara il ricorso inammissibile
art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente in tema di obblighi di conservazione e/o esibizione della documentazione contabile
art. 2214 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di tenuta delle scritture contabili
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato dal ricorrente, ma senza che la Corte svolga una specifica interpretazione nel merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specifico, chiaro e riferibile a un preciso capo della decisione impugnata; la riproposizione disordinata di censure di merito o di doglianze cumulative integra un 'non motivo' e comporta inammissibilità.
- La richiesta di rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore è ammissibile solo se sia allegata anche l'impossibilità di sostituzione del patrocinatore; l'impedimento professionale, da solo, non basta.
- Quando l'accertamento fiscale è fondato sulla mancanza o inattendibilità della contabilità, il contribuente che intenda contestarlo deve articolare difese puntuali e autosufficienti, senza limitarsi a generiche affermazioni sull'illegittimità dell'atto.
- Non è consentito in cassazione trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione dei fatti e delle prove senza denunciare specifici vizi di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28505/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28506/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28507/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28508/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28509/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28520/2024 del 06/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →