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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28611/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha disconosciuto costi portati in deduzione e, conseguentemente, ha determinato maggiori ricavi ai fini IRPEF, IVA e IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, valorizzando la mancata consegna della documentazione contabile richiesta e ritenendo inattendibile quella successivamente prodotta, anche perché oggetto di denuncia di smarrimento. In cassazione il contribuente ha dedotto: mancato differimento dell'udienza di appello nonostante il legittimo impedimento del difensore; omessa o inadeguata valutazione dei fatti e degli scritti difensivi; illegittimità della ricostruzione induttiva del reddito; mancata considerazione della ricostruzione dei registri contabili; violazione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione; errata applicazione della disciplina sulla tenuta e ricostruzione della contabilità e riferimenti a norme penali tributarie. La Corte ha ritenuto che le censure non fossero formulate in modo specifico e riconducibile ai vizi tipici dell'art. 360 c.p.c., e che la doglianza sul rinvio dell'udienza non fosse autosufficiente perché non allegava l'impossibilità di sostituzione del difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, quanto alla richiesta di rinvio dell'udienza, che nel ricorso non erano riportati né il contenuto dell'istanza né le modalità della sua proposizione, e soprattutto non era allegata l'impossibilità di sostituzione del difensore, presupposto necessario per il differimento ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c. applicabile al processo tributario. Quanto alle altre doglianze, la Corte ha rilevato che il ricorso era generico, cumulativo e non ancorato a specifici motivi ex art. 360 c.p.c., limitandosi a riproporre questioni di merito e a contestare indistintamente sentenze di primo e secondo grado e la condotta dell'Ufficio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento di euro 5.800,00 oltre spese prenotate a debito, e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    è richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo in presenza di inattendibilità o carenza della documentazione contabile

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    è richiamato come base normativa per la rettifica in materia IVA in presenza di documentazione inattendibile o mancante

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    il rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore presuppone l'impossibilità di sostituzione; in difetto, il diniego del rinvio è legittimo

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    la disciplina del rinvio per grave impedimento del difensore si applica anche al processo tributario

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    i motivi devono essere ricondotti in modo preciso alle tassative categorie di vizi denunciabili in cassazione

  • art. 2697 c.c.

    è evocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova dei costi, ma la Corte non entra nel merito perché dichiara il ricorso inammissibile

  • art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente in tema di obblighi di conservazione e/o esibizione della documentazione contabile

  • art. 2214 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di tenuta delle scritture contabili

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato dal ricorrente, ma senza che la Corte svolga una specifica interpretazione nel merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specifico, chiaro e riferibile a un preciso capo della decisione impugnata; la riproposizione disordinata di censure di merito o di doglianze cumulative integra un 'non motivo' e comporta inammissibilità.
  • La richiesta di rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore è ammissibile solo se sia allegata anche l'impossibilità di sostituzione del patrocinatore; l'impedimento professionale, da solo, non basta.
  • Quando l'accertamento fiscale è fondato sulla mancanza o inattendibilità della contabilità, il contribuente che intenda contestarlo deve articolare difese puntuali e autosufficienti, senza limitarsi a generiche affermazioni sull'illegittimità dell'atto.
  • Non è consentito in cassazione trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione dei fatti e delle prove senza denunciare specifici vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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