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Sentenza

Sentenza n. 4902/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202407462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA di Trento che aveva respinto il ricorso contro il parziale accoglimento e il diniego di domande di integrazione salariale ordinaria per sospensione di lavori dovuta a condizioni meteorologiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva richiesto la CIG per due periodi, dal 9 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023 e dal 2 al 29 gennaio 2023, sostenendo che i lavori all'aperto fossero stati impediti da una nevicata e dal successivo mantenimento della neve e delle basse temperature. L'INPS aveva riconosciuto la CIG soltanto per le giornate dal 9 al 13 dicembre 2022 e aveva negato il beneficio per il periodo successivo, ritenendo che la sospensione derivasse dal verbale del direttore dei lavori, fosse stata disposta preventivamente e non fosse collegata a eventi meteorologici imprevedibili. Dopo un primo diniego, l'INPS aveva rettificato il provvedimento in autotutela, confermandone l'esito e rilevando la genericità del verbale di sospensione, l'assenza di una durata definita, la possibilità di riprendere le attività in più giornate successive e la natura sostanzialmente stagionale della chiusura del cantiere. Il TRGA aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti. In appello l'impresa ha dedotto: violazione del principio ne bis in idem e contrasto con una precedente sentenza del medesimo Tribunale; integrazione postuma della motivazione da parte dell'INPS; erronea esclusione della riconducibilità della sospensione alla disciplina della CIG, sostenendo che le condizioni climatiche avverse fossero perdurate fino al marzo 2023; erronea condanna alle spese del primo grado.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TRGA è stata confermata. Il motivo relativo al ne bis in idem è stato rigettato perché i due giudizi riguardavano distinti provvedimenti di diniego e periodi diversi, mancava quindi l'identità di petitum e causa petendi; inoltre, la precedente sentenza era fondata sul solo difetto di motivazione e non conteneva statuizioni sostanziali vincolanti per la successiva attività dell'INPS. È stato respinto anche il motivo sulla motivazione postuma: le argomentazioni svolte dall'INPS in giudizio non avevano integrato la motivazione del provvedimento, ma ne avevano illustrato il contenuto e replicato alle censure formulate con i motivi aggiunti. Nel merito, il Consiglio di Stato ha chiarito che la sospensione dei lavori per condizioni meteorologiche non comporta automaticamente il diritto alla CIG. L'art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 148/2015 richiede un evento estraneo alla sfera di controllo e prevedibilità dell'imprenditore, oggettivamente imprevedibile, eccezionale e non altrimenti gestibile. Le ordinarie condizioni invernali, prevedibili in ragione del luogo e del periodo di esecuzione dei lavori, non sono sufficienti. Nel caso concreto l'INPS aveva riconosciuto correttamente l'imprevedibilità soltanto per l'eccezionale ondata di neve e gelo dal 9 al 13 dicembre 2022, mentre per il periodo successivo risultavano elementi idonei a dimostrare la possibilità di una ripresa, almeno parziale, delle lavorazioni. La previsione contrattuale di lavori all'aperto rientrava nel rischio d'impresa; i verbali del direttore dei lavori non attestavano il protrarsi delle eccezionali condizioni meteorologiche per tutto il periodo richiesto. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell'imprevedibilità compiuta dall'INPS è limitato e non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa, salvo evidente erroneità o travisamento, non riscontrati. È stata infine confermata la condanna alle spese del primo grado, mentre le spese dell'appello sono state compensate per il carattere interpretativo della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lettera a), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148

    La socializzazione interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell’imprenditore.

    La CIG per eventi meteorologici presuppone un evento oggettivamente imprevedibile, eccezionale e non altrimenti gestibile, estraneo alla sfera di controllo dell'imprenditore; le ordinarie condizioni stagionali prevedibili non sono sufficienti.

  • decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442

    È richiamato quale disciplina di settore per la valutazione degli eventi transitori e non imputabili all'impresa, con riguardo alla temporaneità dell'evento e alla previsione della ripresa lavorativa.

  • art. 107 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    La sospensione dei lavori disposta per avverse condizioni meteorologiche non determina automaticamente il diritto alla CIG; devono comunque ricorrere i presupposti sostanziali dell'art. 11 del d.lgs. 148/2015.

  • art. 97 c.p.a.

    Il giudizio è stato deciso sull'appello contro la sentenza di primo grado; il Consiglio di Stato ha verificato i motivi di gravame e confermato la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della CIG per eventi meteorologici, non è sufficiente che i lavori siano stati sospesi dal committente o dal direttore dei lavori a causa del maltempo: occorre dimostrare che l'evento fosse oggettivamente imprevedibile, eccezionale, non altrimenti gestibile ed estraneo alla sfera di controllo dell'imprenditore.
  • Le condizioni meteorologiche stagionali normalmente prevedibili in ragione del luogo e del periodo di esecuzione dei lavori non integrano, di per sé, un evento imprevedibile ai fini della CIG; l'impresa deve fornire una prova rigorosa del carattere eccezionale dell'evento rispetto alla normale stagionalità.
  • La sospensione dei lavori per avverse condizioni meteorologiche ai sensi della disciplina sui contratti pubblici non comporta automaticamente la spettanza della CIG, poiché la sospensione contrattuale e il requisito previdenziale dell'evento imprevedibile perseguono piani distinti.
  • L'INPS dispone di un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'imprevedibilità e dell'incidenza concreta dell'evento meteorologico sulla possibilità di proseguire le lavorazioni; il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione amministrativa, salvo che emergano evidente erroneità o travisamento.
  • I provvedimenti del direttore dei lavori che attestano la sospensione o la successiva ripresa non provano necessariamente il protrarsi di condizioni meteorologiche eccezionali per l'intero periodo richiesto ai fini della CIG, soprattutto quando si limitano a registrare le condizioni presenti al momento dell'adozione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereDifetto di motivazione

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