Cassazione Civile, Ordinanza n. 21239/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni dipendenti del settore scolastico assunti con contratti a tempo determinato, i quali avevano chiesto, da un lato, il riconoscimento del principio di non discriminazione ai fini del trattamento economico durante il rapporto a termine e, dall'altro, anche la declaratoria di illegittimità dei termini apposti ai contratti e l'accertamento della successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto l'anzianità maturata con i contratti a termine ai fini delle differenze retributive, ma solo per i servizi prestati dopo il 10 luglio 2001 e nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo sostanzialmente articolato in due profili: violazione e falsa applicazione degli artt. 485 d.lgs. n. 297/1994 e 83 d.P.R. n. 417/1974, sostenendo che il servizio utile alla ricostruzione di carriera sarebbe solo quello prestato nel ruolo, e dedotta inammissibilità della disapplicazione della norma interna e violazione dell'art. 101 Cost. e degli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994, assumendo erronea l'affermazione di disparità di trattamento tra supplenti e personale di ruolo alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del Ministero non fossero riferite alla reale azione decisa dalla Corte territoriale, perché la sentenza impugnata riguardava la pretesa di parità di trattamento economico durante il rapporto a termine e non la ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che invece presuppone l'immissione in ruolo. Pertanto i motivi erano inconferenti rispetto al decisum e privi della necessaria specificità e attinenza. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché i controricorrenti erano rimasti intimati.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro formale richiamato dal ricorso per denunciare violazione di legge, ma la Corte rileva che le censure non erano riferite al decisum e quindi non erano specifiche.
art. 366 n. 4 c.p.c.
La mancanza di una censura specificamente attinente alla decisione impugnata equivale, sul piano sostanziale, alla mancata enunciazione dei motivi di ricorso, con conseguente inammissibilità.
art. 380-bis c.p.c.
È la base procedurale del procedimento camerale non partecipato in cui è stata trattata la causa.
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
Disciplina la ricostruzione della carriera del personale docente; la Corte precisa che questa norma non era oggetto della domanda decisa, ma rileva solo per il periodo successivo all'immissione in ruolo.
art. 489 d.lgs. n. 297/1994
Richiamato dal ricorso in combinazione con l'art. 485; la Corte lo considera inconferente rispetto alla domanda effettivamente proposta.
art. 526 d.lgs. n. 297/1994
È richiamato come antecedente del criterio, recepito dai CCNL, che per il personale a termine parametrava la retribuzione a quella iniziale del personale di ruolo.
art. 569 d.lgs. n. 297/1994
Norma richiamata quale disciplina della ricostruzione di carriera del personale dopo l'immissione in ruolo.
art. 101 Cost.
È invocato dal ricorrente ma non è ritenuto decisivo, poiché la questione posta non coincide con quella effettivamente decisa.
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, soggette a prenotazione a debito e quindi esonerate dal materiale versamento del contributo unificato.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE
È il parametro euro-unitario richiamato per il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; censure astrattamente corrette ma non pertinenti al capo deciso sono inammissibili.
- La domanda di riconoscimento del trattamento economico durante il rapporto a termine e la domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo sono pretese distinte, fondate su presupposti fattuali e normativi non sovrapponibili.
- Se la sentenza d'appello decide sulla parità di trattamento economico nel periodo di lavoro a termine, è inconferente il ricorso che censuri invece la disciplina della ricostruzione di carriera post-ruolo.
- La proposizione di motivi privi di specifica attinenza al decisum può essere assimilata alla mancata enunciazione dei motivi stessi e determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Nei rapporti di lavoro scolastico a tempo determinato, la clausola di non discriminazione dell'Accordo quadro UE rileva per verificare la parità di trattamento durante la vigenza del contratto a termine, mentre la disciplina nazionale sulla ricostruzione della carriera opera in una fase successiva e distinta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21165/2022 del 05/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →