Cassazione Penale, Sentenza n. 50268/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela relativamente al reato originario (furto di energia elettrica) e aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva, operata dal Pubblico Ministero in udienza, della circostanza aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il ricorrente deduceva violazione di legge poiché il Tribunale avrebbe illegittimamente fissato un termine di decadenza per la facoltà del P.M. di formulare la contestazione ex art. 517 c.p.p. e avrebbe confuso il regime della prescrizione con quello della procedibilità; sosteneva inoltre che la giurisprudenza e la Costituzione ammettono la contestazione suppletiva in dibattimento anche se la circostanza era nota prima dell'apertura del dibattimento.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per aver equiparato termini di prescrizione e termini di procedibilità e per aver precluso al P.M. il potere-dovere di formulare la contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. La Cassazione ha affermato che il giudice del dibattimento doveva invece decidere sul capo d'imputazione rimodulato e non poteva pronunciarsi preventivamente sulla presunta "tardività" di tale contestazione; la preclusione ha costituito nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa in diversa composizione perché provveda sul capo d'imputazione come modificato.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
citato nella sentenza impugnata come fondamento della declaratoria di "non doversi procedere"
Norma utilizzata dal Tribunale per dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela; la Corte di legittimità ha comunque annullato l'uso concreto della norma poiché il giudice aveva precluso illegittimamente il potere del P.M. di rimodulare l'imputazione.
art. 529 cod. proc. pen.
menzionato insieme all'art. 129 nella pronuncia impugnata
Norma richiamata per la decisione di estinzione del processo; la Corte ha ritenuto che non potesse essere applicata senza che il giudice decidesse prima sulla imputazione rimodulata dal P.M.
art. 624 e art. 625 n. 2 cod. pen.
delitto contestato originariamente: furto sottraendo energia elettrica (Kwh 8.231,65)
Descrivono il reato materiale e l'aggravante originaria contestata: la fattispecie di furto con l'aggravante prevista dall'art. 625; sono il fondamento sostanziale dell'imputazione originale.
art. 625 n. 7 cod. pen.
richiamato in ordine all'aggravante per bene destinato a pubblico servizio
Questa aggravante, se contestata, può incidere sul regime di procedibilità del reato (rendendolo procedibile d'ufficio) e quindi è idonea a mutare la qualificazione e la procedibilità del fatto.
art. 85 d.lgs. n. 150/2022
richiamato per il termine di novanta giorni per la proposizione della querela
Stabilisce il termine per la proposizione della querela per talune fattispecie; la Corte ha precisato che l'eventuale decorso di tale termine non impedisce al P.M. di formulare contestazioni suppletive in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.
artt. 516 e 517 cod. proc. pen.
disciplina delle "nuove contestazioni" e della contestazione di circostanze aggravanti nel dibattimento
Attribuiscono al P.M. il potere (e il dovere, ex art. 112 Cost.) di modificare l'imputazione o di contestare circostanze aggravanti in dibattimento senza limiti temporali specifici; la giurisprudenza ne riconosce l'operatività dopo l'apertura del dibattimento e prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale.
art. 112 Cost.
richiamato in motivazione in relazione all'obbligatorietà dell'azione penale
Principio costituzionale che impone al P.M. l'obbligo di esercitare l'azione penale; è richiamato per sostenere il carattere "imperativo" del potere del P.M. di procedere con nuove contestazioni.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
invocati per la nullità assoluta della sentenza impugnata
Norme sulla nullità degli atti e sulla possibilità di annullamento per vizi gravi: la Corte ha ritenuto che la preclusione al P.M. abbia generato una nullità assoluta della formulazione dell'imputazione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 139/2015
citata nella motivazione per l'ammissibilità della contestazione tardiva di circostanze aggravanti e relative garanzie
Ha ammesso la possibilità di contestare circostanze aggravanti note in precedenza ma ha posto esigenze di garanzia procedurale (es. possibilità per l'imputato di chiedere il rito abbreviato in determinate ipotesi); riconosce che la contestazione suppletiva può mutare significativamente il quadro processuale.
Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)
richiamata per il principio che non vanno fissati limiti temporali all'esercizio in dibattimento del potere di modifica dell'imputazione
Giurisprudenza di legittimità che afferma la legittimità e la necessità della facoltà del P.M. di formulare nuove contestazioni nel dibattimento anche su elementi già emersi in indagine, senza limiti temporali rigidi.
Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023
precedente della Sezione Feriale che ha autorizzato la contestazione suppletiva per rendere il reato procedibile d'ufficio
Confermato principio secondo cui, anche dopo il decorso del termine di querela ex d.lgs. 150/2022, è consentita la contestazione suppletiva che trasformi la procedibilità del reato, riconoscendo il "potere-dovere" del P.M.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha il potere (e, sotto il profilo costituzionale, il dovere) di formulare contestazioni suppletive in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; tale potere non è soggetto a un termine di decadenza riferito al decorso della querela e può essere esercitato anche se gli elementi erano già noti dalle indagini preliminari.
- La decorrenza del termine per la proposizione della querela (es. art. 85 d.lgs. 150/2022) non impedisce automaticamente che il P.M. modifichi l'imputazione in dibattimento tramite contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio; il giudice deve valutare l'imputazione rimodulata e non precludere a priori l'atto del P.M.
- Il giudice non può confondere e/o equiparare istituti distinti come la prescrizione (estinzione del reato per decorso del tempo) e la procedibilità (condizione per l'esercizio dell'azione penale): un errore in tal senso può comportare nullità della decisione e annullamento in Cassazione.
- Se il P.M. esercita la contestazione suppletiva durante il dibattimento, il giudice deve provvedere sul nuovo capo di imputazione (accertando responsabilità o incompetenza); la difesa mantiene tutte le garanzie processuali (termine per riassumere difesa, richiesta di prove, eventuale richiesta di riti alternativi o altre misure difensive).
- Se il giudice vieta illegittimamente al P.M. di riformulare l'imputazione o di contestare un'aggravante, la decisione è viziata da nullità assoluta e può essere annullata dalla Corte di Cassazione con trasmissione degli atti al giudice che dovrà decidere nuovamente sulla imputazione rimodulata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50257/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50258/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50259/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50260/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50261/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50262/2023 del 18/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →