Cassazione Civile, Ordinanza n. 19224/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su domanda di una società per il pagamento di sette fatture relative, da un lato, a prestazioni di implementazione e assistenza di un software e, dall'altro, a corrispettivi e indennizzi collegati all'esecuzione di un contratto di affitto di ramo d'azienda contenente una clausola di foro esclusivo in favore di un diverso tribunale. In opposizione, la società intimata ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il monitorio, sostenendo la devoluzione della controversia al foro convenzionale. Il Tribunale ha ritenuto che cinque crediti fossero soggetti al foro pattizio e che gli altri due, pur fondati su un diverso titolo contrattuale, fossero attratti per connessione; ha quindi declinato la competenza. La società opposta ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 38 c.p.c. per genericità e contraddittorietà dell'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente; con un secondo motivo, la violazione degli artt. 29, 33, 38 e 40 c.p.c. e dei criteri di competenza territoriale, sostenendo che il foro convenzionale non poteva operare per i crediti derivanti dal diverso contratto e che, comunque, l'attrazione per connessione non era correttamente applicata. La Corte ha esaminato soprattutto il secondo motivo e ha ritenuto che il foro pattizio, ancorché esclusivo, resti foro derogabile e non impedisca le modificazioni per connessione; tuttavia, ha rilevato che l'eccezione di incompetenza formulata dalla resistente non era rituale perché non investiva tutti i criteri di competenza astrattamente applicabili ai due crediti non riconducibili al contratto con foro convenzionale. Per effetto di tale incompletezza, l'eccezione doveva considerarsi inefficace e la competenza restava radicata presso il giudice adito in monitorio.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Piacenza e ha disposto la rimessione delle parti dinanzi a quel giudice, con onere di riassunzione nel termine di cui all'art. 50 c.p.c. Le spese della procedura di regolamento sono state demandate al giudice di merito. La decisione si fonda sul rilievo che l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla resistente era formulata in modo incompleto rispetto a tutti i criteri concorrenti di competenza applicabili, con conseguente inefficacia dell'eccezione e mantenimento della competenza del tribunale originariamente adito.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza per territorio derogabile va sollevata nella prima difesa utile e deve investire tutti i criteri concorrenti applicabili; altrimenti è inefficace e non può essere integrata d'ufficio dal giudice.
art. 20 c.p.c.
Richiamato come criterio di competenza territoriale per le obbligazioni nascenti da diverso titolo contrattuale.
art. 28 c.p.c.
Richiamato dalla parte resistente in relazione al foro convenzionale, ma la Corte ribadisce che il patto di foro esclusivo resta un foro derogabile.
art. 29 c.p.c.
Il foro convenzionale esclusivo, se pattuito, costituisce competenza derogata ma non inderogabile, e non esclude le modificazioni per connessione.
art. 33 c.p.c.
La connessione può comportare attrazione di domande connesse, ma la Corte osserva che l'eccezione di incompetenza deve essere ritualmente formulata rispetto a tutti i criteri applicabili.
art. 40 c.p.c.
Richiamato in tema di modificazioni della competenza per ragioni di connessione.
art. 50 c.p.c.
Indicato per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.
art. 1182 c.c.
Richiamato quale criterio rilevante per l'individuazione del foro competente in relazione ai crediti di somma di denaro.
Massime di principio
- Il foro convenzionale esclusivo è un foro pattizio e quindi derogabile: non assume natura inderogabile e non impedisce, in linea di principio, le modificazioni della competenza per connessione.
- In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che eccepisce l'incompetenza deve farlo nella prima difesa utile e deve contestare in modo specifico tutti i criteri astrattamente applicabili alla controversia; l'omissione di uno solo di essi rende l'eccezione inefficace.
- Il giudice non può supplire d'ufficio alla genericità o incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, né rilevare profili non dedotti dalla parte.
- Quando una domanda cumulativa comprende crediti riferibili a titoli diversi, l'eccezione di incompetenza deve misurarsi con ciascun titolo e con i relativi criteri di competenza, non potendo limitarsi al solo titolo soggetto a foro convenzionale.
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