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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36896/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado escludendo l'associazione per delinquere, dichiarando l'improcedibilità per taluni reati, riqualificando altri in forma di tentativo e rideterminando le pene per varie ipotesi di furto aggravato ed estorsione. Le doglianze principali riguardano: vizio di motivazione sull'interpretazione delle intercettazioni e sulle dichiarazioni spontanee; richiesta di riconoscere la connivenza non punibile; contestazione della sussistenza della recidiva e dell'entità dell'aumento di pena; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; scelta della misura della diminuzione per il tentativo; carenza di prova e errata qualificazione giuridica per singoli capi; nonché deduzioni sulla sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela alla luce del D.Lgs. 10/10/2022, n.150 ("Riforma Cartabia").

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati per vari motivi: ripetitività delle doglianze già esaminate e risolte dalla Corte di appello; generica mancanza di specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.; questioni di merito relative alla valutazione delle prove (intercettazioni, attendibilità, comparazione probatoria) non sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità; la Corte di appello è stata ritenuta aver dato motivazioni adeguate in ordine alla recidiva, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena (inclusa la riduzione per il tentativo già riconosciuta). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e la Corte ha ravvisato profili di colpa nella presentazione di impugnazioni infondate, con condanna ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. pen.

    Richiamato tra le norme menzionate nei motivi di impugnazione; la Cassazione non ne ha ritenuto violata la disciplina alla stregua dei vizi prospettati.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato rispetto alla partecipazione e al concorso di persone nel fatto; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla qualificazione partecipativa come mera ripetizione di argomentazioni di merito.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone; la Corte ha ritenuto che contestazioni in ordine al concorso fossero di merito e non idonee a formare motivo di cassazione specifico.

  • art. 629 cod. pen.

    Riferito ai reati di tentata rapina/estorsione; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dell'appello sull'esistenza dell'elemento estorsivo desumibile dalle intercettazioni.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sull'aumento di pena per la recidiva; la Corte ha segnalato che, ove la recidiva sia specifica e reiterata infraquinquennale, l'aumento previsto (due terzi) è applicabile senza margini discrezionali.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione al riconoscimento/negazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto motivata la decisione di negarle per la gravità delle condotte e i precedenti.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha confermato la valutazione di merito operata dai giudici di merito.

  • art. 56 cod. pen.

    Riduzione per tentativo; la Corte ha rilevato che la riduzione massima era già stata riconosciuta in sede di appello e quindi la censura era priva di correlazione.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sul furto aggravato/tentato; le censure sulla mancata prova sono state ritenute questioni di merito non sindacabili in cassazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le argomentazioni costituissero una diversa valutazione del compendio probatorio, non suscettibile di riesame in cassazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della prova; la Cassazione ha ritenuto che le contestazioni fossero valutazioni di merito già affrontate in appello.

  • art. 367 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità per taluni reati; la Corte ha considerato le argomentazioni difensive come mera rivalutazione delle intercettazioni, materia di merito.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto; utilizzata nelle deduzioni sull'errata qualificazione, ma la Corte ha ritenuto insussistenti i vizi di diritto sollevati in cassazione.

  • art. 625 n.2 e 5 cod. pen.

    Aggravanti del furto; richiamate nelle censure, la Corte di legittimità non ha ritenuto fondata la contestazione della loro applicazione sul piano di cassazione.

  • art. 581 c.p.p. (specificità dei motivi)

    La Corte ha applicato il principio di specificità: i motivi di cassazione devono indicare ragioni di fatto e di diritto specifiche; la genericità porta all'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiamato in relazione all'aspecificità dei motivi: la mancanza di correlazione tra doglianza e sentenza impugnata è causa di inammissibilità.

  • D.Lgs. 10/10/2022, n.150 ("Riforma Cartabia")

    Invocata dai ricorrenti per sostenere la sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela; la Corte ha chiarito che, nei giudizi pendenti in Cassazione, tale improcedibilità non prevale sull'inammissibilità del ricorso e non incide sul giudicato sostanziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e di ravvisare profili di colpa nella presentazione di impugnazioni infondate; la Corte ha condannato i ricorrenti ai sensi di tale articolo.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nei criteri per valutare la recidiva (esame concreto del rapporto tra precedenti e nuovo fatto); la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse adeguatamente svolto tale analisi.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette a sindacato di merito la rivalutazione delle risultanze probatorie (intercettazioni, valutazione della credibilità, confronto tra prove): tali questioni vanno affrontate con argomentazioni che evidenzino manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione.
  • Non è sufficiente riproporre in Cassazione le stesse doglianze già esposte e rigettate in appello: il ricorso deve contenere motivi nuovi, specifici e fondati su questioni di diritto o su macroscopici vizi di motivazione.
  • I motivi devono rispettare i requisiti di specificità di cui all'art. 581 c.p.p.; l'aspecificità o la mancanza di correlazione con la decisione impugnata comportano l'inammissibilità.
  • Per la rilevazione della recidiva è necessaria una motivazione concreta che colleghi i precedenti alla maggiore pericolosità sociale; se il giudice di merito dà adeguata risposta, la Cassazione non interviene.
  • Le deduzioni sulla sopravvenuta improcedibilità per effetto della Riforma Cartabia non eliminano automaticamente l'inammissibilità del ricorso in corso di Cassazione quando il rapporto processuale non è valido o mancano censure specifiche alla sentenza impugnata.
  • Se si contesta la misura della pena (aumento per recidiva, riduzione per tentativo, riconoscimento di attenuanti), il ricorso deve dimostrare una violazione di norme di diritto o una manifesta irragionevolezza della motivazione, non una diversa valutazione del merito.
  • Per ottenere un esame di merito in Cassazione è preferibile concentrare il ricorso su errori di diritto, omissioni motivazionali specifiche o contraddizioni palesi nella motivazione della corte di merito, fornendo un quadro fattuale e giuridico dettagliato.
  • Le questioni inerenti all'interpretazione delle intercettazioni sono tipicamente di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione salvo il caso di motivazione manifestamente illogica o inconsistente.

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