Cassazione Penale, Sentenza n. 36896/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado escludendo l'associazione per delinquere, dichiarando l'improcedibilità per taluni reati, riqualificando altri in forma di tentativo e rideterminando le pene per varie ipotesi di furto aggravato ed estorsione. Le doglianze principali riguardano: vizio di motivazione sull'interpretazione delle intercettazioni e sulle dichiarazioni spontanee; richiesta di riconoscere la connivenza non punibile; contestazione della sussistenza della recidiva e dell'entità dell'aumento di pena; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; scelta della misura della diminuzione per il tentativo; carenza di prova e errata qualificazione giuridica per singoli capi; nonché deduzioni sulla sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela alla luce del D.Lgs. 10/10/2022, n.150 ("Riforma Cartabia").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati per vari motivi: ripetitività delle doglianze già esaminate e risolte dalla Corte di appello; generica mancanza di specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.; questioni di merito relative alla valutazione delle prove (intercettazioni, attendibilità, comparazione probatoria) non sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità; la Corte di appello è stata ritenuta aver dato motivazioni adeguate in ordine alla recidiva, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena (inclusa la riduzione per il tentativo già riconosciuta). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e la Corte ha ravvisato profili di colpa nella presentazione di impugnazioni infondate, con condanna ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656 cod. pen.
Richiamato tra le norme menzionate nei motivi di impugnazione; la Cassazione non ne ha ritenuto violata la disciplina alla stregua dei vizi prospettati.
art. 81 cod. pen.
Richiamato rispetto alla partecipazione e al concorso di persone nel fatto; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla qualificazione partecipativa come mera ripetizione di argomentazioni di merito.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone; la Corte ha ritenuto che contestazioni in ordine al concorso fossero di merito e non idonee a formare motivo di cassazione specifico.
art. 629 cod. pen.
Riferito ai reati di tentata rapina/estorsione; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dell'appello sull'esistenza dell'elemento estorsivo desumibile dalle intercettazioni.
art. 99 cod. pen.
Norma sull'aumento di pena per la recidiva; la Corte ha segnalato che, ove la recidiva sia specifica e reiterata infraquinquennale, l'aumento previsto (due terzi) è applicabile senza margini discrezionali.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione al riconoscimento/negazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto motivata la decisione di negarle per la gravità delle condotte e i precedenti.
art. 69 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha confermato la valutazione di merito operata dai giudici di merito.
art. 56 cod. pen.
Riduzione per tentativo; la Corte ha rilevato che la riduzione massima era già stata riconosciuta in sede di appello e quindi la censura era priva di correlazione.
art. 628 cod. pen.
Norma sul furto aggravato/tentato; le censure sulla mancata prova sono state ritenute questioni di merito non sindacabili in cassazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le argomentazioni costituissero una diversa valutazione del compendio probatorio, non suscettibile di riesame in cassazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione della prova; la Cassazione ha ritenuto che le contestazioni fossero valutazioni di merito già affrontate in appello.
art. 367 cod. pen.
Richiamato in relazione alla responsabilità per taluni reati; la Corte ha considerato le argomentazioni difensive come mera rivalutazione delle intercettazioni, materia di merito.
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto; utilizzata nelle deduzioni sull'errata qualificazione, ma la Corte ha ritenuto insussistenti i vizi di diritto sollevati in cassazione.
art. 625 n.2 e 5 cod. pen.
Aggravanti del furto; richiamate nelle censure, la Corte di legittimità non ha ritenuto fondata la contestazione della loro applicazione sul piano di cassazione.
art. 581 c.p.p. (specificità dei motivi)
La Corte ha applicato il principio di specificità: i motivi di cassazione devono indicare ragioni di fatto e di diritto specifiche; la genericità porta all'inammissibilità.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiamato in relazione all'aspecificità dei motivi: la mancanza di correlazione tra doglianza e sentenza impugnata è causa di inammissibilità.
D.Lgs. 10/10/2022, n.150 ("Riforma Cartabia")
Invocata dai ricorrenti per sostenere la sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela; la Corte ha chiarito che, nei giudizi pendenti in Cassazione, tale improcedibilità non prevale sull'inammissibilità del ricorso e non incide sul giudicato sostanziale.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e di ravvisare profili di colpa nella presentazione di impugnazioni infondate; la Corte ha condannato i ricorrenti ai sensi di tale articolo.
art. 133 cod. pen.
Richiamato nei criteri per valutare la recidiva (esame concreto del rapporto tra precedenti e nuovo fatto); la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse adeguatamente svolto tale analisi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette a sindacato di merito la rivalutazione delle risultanze probatorie (intercettazioni, valutazione della credibilità, confronto tra prove): tali questioni vanno affrontate con argomentazioni che evidenzino manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione.
- Non è sufficiente riproporre in Cassazione le stesse doglianze già esposte e rigettate in appello: il ricorso deve contenere motivi nuovi, specifici e fondati su questioni di diritto o su macroscopici vizi di motivazione.
- I motivi devono rispettare i requisiti di specificità di cui all'art. 581 c.p.p.; l'aspecificità o la mancanza di correlazione con la decisione impugnata comportano l'inammissibilità.
- Per la rilevazione della recidiva è necessaria una motivazione concreta che colleghi i precedenti alla maggiore pericolosità sociale; se il giudice di merito dà adeguata risposta, la Cassazione non interviene.
- Le deduzioni sulla sopravvenuta improcedibilità per effetto della Riforma Cartabia non eliminano automaticamente l'inammissibilità del ricorso in corso di Cassazione quando il rapporto processuale non è valido o mancano censure specifiche alla sentenza impugnata.
- Se si contesta la misura della pena (aumento per recidiva, riduzione per tentativo, riconoscimento di attenuanti), il ricorso deve dimostrare una violazione di norme di diritto o una manifesta irragionevolezza della motivazione, non una diversa valutazione del merito.
- Per ottenere un esame di merito in Cassazione è preferibile concentrare il ricorso su errori di diritto, omissioni motivazionali specifiche o contraddizioni palesi nella motivazione della corte di merito, fornendo un quadro fattuale e giuridico dettagliato.
- Le questioni inerenti all'interpretazione delle intercettazioni sono tipicamente di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione salvo il caso di motivazione manifestamente illogica o inconsistente.
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