Ordinanza n. 10/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - in parte qua della Determinazione Dirigenziale n. 7195 del 28.11.2025, avente ad oggetto l'Avviso Pubblico “Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica - II^ Edizione” - Approvazione definitiva esiti dei lavori della commissione di valutazione; - nonché degli atti presupposti e preordinati, in particolare: a) la nota prot. n. 168909/2025 del 27.11.2025, con la quale “si confermano le motivazioni di esclusione comunicate con precedente nota n. 129939/2025”; b) la nota prot. n. 129939/2025 del 6.09.2025 e, in parte qua, la Determinazione Dirigenziale n. 5141 del 4.09.2025, con le quali l'istanza dell’interessata è stata ritenuta “non ricevibile”, assegnando il termine previsto dall'art.10-bis della legge n. 241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione per irricevibilità da un avviso pubblico regionale per il sostegno a società ed enti di promozione culturale e turistica
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione regionale di approvazione definitiva degli esiti dei lavori della commissione di valutazione, nella parte in cui ha confermato la non ricevibilità della sua istanza di finanziamento, nonché le precedenti note e determinazioni con cui era stata comunicata l’esclusione e assegnato il termine per le osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il profilo esaminato in sede cautelare riguarda la dedotta violazione degli artt. 6 e 8 dell’avviso pubblico: l’istanza era stata dichiarata irricevibile perché indicava spese di comunicazione superiori all’importo previsto dall’art. 6, ma l’art. 8 non sembrava includere tale circostanza tra le cause di irricevibilità. La Regione ha inoltre sostenuto che il finanziamento non avrebbe comunque potuto essere concesso per effetto dell’art. 65, par. 6, del regolamento UE n. 1303/2013; il TAR ha ritenuto tale argomento estraneo al thema decidendum cautelare, poiché non posto a fondamento dell’atto impugnato e riferito a una fase futura della procedura. È stata altresì rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli effettivi controinteressati indicati dalla Regione.
La decisione
Il TAR ha confermato il decreto cautelare monocratico n. 1/2026 e ha accolto l’istanza cautelare. Ha ravvisato un adeguato fumus boni iuris nella censura relativa all’applicazione degli artt. 6 e 8 dell’avviso, poiché l’indicazione di spese di comunicazione eccedenti il limite previsto non appariva contemplata dall’art. 8 tra le ipotesi di irricevibilità. Ha escluso dal giudizio cautelare la questione, prospettata dalla Regione, dell’eventuale non concedibilità del finanziamento ai sensi dell’art. 65, par. 6, del regolamento UE n. 1303/2013, in quanto non costituiva ragione dell’esclusione e riguardava una fase amministrativa non ancora svolta. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse dell’associazione a poter accedere, a procedura ancora integra, all’esame di merito. Ha quindi disposto che la Regione accantoni la massima somma del contributo potenzialmente spettante, salvo prova dell’esaurimento dei fondi anteriormente alla comunicazione del decreto. Contestualmente, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti degli effettivi controinteressati indicati nella nota regionale, autorizzando la notificazione ai relativi indirizzi PEC comunicati all’Amministrazione per la procedura. Il termine per l’integrazione è stato fissato in venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con ulteriore termine di dieci giorni per il deposito della prova delle notifiche. La discussione del merito è stata fissata al 15 luglio 2026; spese compensate.
Norme richiamate
art. 6 dell’Avviso pubblico
La disposizione stabilisce il limite relativo alle spese di comunicazione; il suo rapporto con l’art. 8 è rilevante per valutare se il superamento del limite comporti irricevibilità dell’istanza.
art. 8 dell’Avviso pubblico
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che la disposizione non sembrasse includere l’indicazione di spese di comunicazione superiori al limite dell’art. 6 tra le ipotesi di irricevibilità.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del termine assegnato alla ricorrente per presentare osservazioni prima della conferma dell’esclusione.
art. 65, paragrafo 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013
La questione della sua eventuale applicabilità al finanziamento è stata ritenuta estranea al thema decidendum, perché non posta a fondamento dell’esclusione e riferita a una fase futura della procedura.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione al divieto per il giudice di sindacare tratti futuri dell’azione amministrativa non ancora dispiegatasi.
art. 49 c.p.a.
Impone, nel caso concreto, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli effettivi controinteressati pretermessi; il TAR ha autorizzato la notificazione mediante PEC agli indirizzi comunicati all’Amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta in via incidentale; il TAR ha ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora e ha disposto una misura conservativa di accantonamento delle somme.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’esclusione da una procedura di finanziamento è assistita da fumus boni iuris quando l’Amministrazione qualifica come causa di irricevibilità una irregolarità che, secondo la lex specialis, non risulta espressamente riconducibile alle ipotesi di irricevibilità previste.
- L’Amministrazione non può sostenere in giudizio una causa ostativa diversa da quella posta a fondamento dell’atto impugnato per impedire l’esame della domanda; la questione relativa a una fase successiva della procedura non può essere anticipata dal giudice quando non abbia ancora formato oggetto di valutazione amministrativa.
- Quando l’esclusione da una procedura di finanziamento rischia di compromettere la possibilità di partecipare alla successiva valutazione mentre la procedura è ancora in corso, il periculum in mora può essere tutelato mediante l’accantonamento cautelare della somma massima potenzialmente spettante, salvo l’accertato esaurimento dei fondi.
- Qualora dagli atti del procedimento emergano soggetti effettivamente controinteressati non evocati in giudizio, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a.; la notificazione può essere autorizzata presso gli indirizzi PEC comunicati dai controinteressati all’Amministrazione nell’ambito della procedura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 116/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 117/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 118/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 119/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 120/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →