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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21450/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso distinti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005 e 2006 nei confronti di una società in accomandita semplice e dei soci, in relazione a presunte omissioni dichiarative e a ritenuti dati non conformi alle specifiche tecniche del Modello Unico SP/2006, recuperando maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e l'assenza dei presupposti dell'accertamento. La CTR della Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado con motivazione molto sintetica e per relationem. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sulla motivazione, perché non era chiaro se l'appello fosse stato accolto o respinto e comunque la motivazione era solo apparente, limitata a un richiamo alla sentenza di primo grado; 2) violazione delle norme sostanziali e processuali in materia di accertamento induttivo e riparto dell'onere della prova, sostenendo che, in presenza di omessa dichiarazione, il recupero dovesse essere qualificato come induttivo extracontabile e che spettasse ai contribuenti dimostrare l'effettività dei costi contestati. I contribuenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per asserita riproduzione di atti di merito.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dai contribuenti, ma ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia ritenendo la sentenza della CTR affetta da nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità processuale della decisione impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma che impone la motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della decisione tributaria.

  • art. 366 c.p.c.

    L'onere di specificità dei motivi del ricorso per cassazione non si soddisfa con il mero rinvio ad atti di merito senza indicarne il contenuto rilevante.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere chiaro, sintetico e autosufficiente quanto a fatti, atti e ragioni di censura.

  • art. 360 c.p.c.

    Veicolo del motivo di nullità della sentenza per vizio di motivazione processualmente rilevante.

  • art. 360 c.p.c.

    Veicolo del motivo di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali in materia tributaria.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama il sindacato di legittimità nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento in presenza di omessa dichiarazione e ricostruzione induttiva del reddito.

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma dell'accertamento nei casi di omessa dichiarazione.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo sulla disciplina dell'accertamento tributario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova sull'effettività dei costi.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici nell'accertamento tributario.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici nell'accertamento tributario.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel quadro delle norme sul reddito d'impresa.

  • art. 56 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel quadro delle norme sul reddito d'impresa.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel quadro delle norme sul reddito d'impresa.

  • art. 8-bis d.P.R. n. 322 del 1998

    Richiamato quale fonte della comunicazione presentata dalla società e utilizzata nella ricostruzione dei dati fiscali.

  • art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato in relazione al tributo IRAP.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in materia di IVA.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in materia di accertamento IVA.

  • art. 17 direttiva 77/388/CEE

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina comunitaria dell'IVA.

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina comunitaria dell'IVA.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel passaggio sulla funzione del processo e sulla tutela del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato in tema di giusto processo e dovere di chiarezza della motivazione e del ricorso.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in tema di giusto processo.

Massime di principio

  • È nulla per motivazione apparente la sentenza di appello che si limiti a una adesione acritica alla decisione di primo grado, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza consentire il controllo sulle ragioni del decisum.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello richiami in modo intelligibile i contenuti della pronuncia richiamata e mostri di avere esaminato e disatteso specificamente i motivi di gravame; in difetto, la sentenza è affetta da nullità.
  • Nel ricorso per cassazione l'onere di specificità e autosufficienza impone di indicare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti e di esporre i fatti e le censure in modo chiaro e sintetico; il mero rinvio ad atti di merito non è sufficiente.
  • Nel giudizio tributario, in presenza di omessa presentazione della dichiarazione, l'accertamento può fondarsi su elementi acquisiti dall'Ufficio secondo la disciplina dell'accertamento induttivo; tuttavia, se il giudice non esplicita le ragioni della propria decisione, resta precluso il controllo di legittimità.
  • La motivazione della sentenza deve essere tale da consentire di comprendere quali questioni siano state decise, quali censure siano state esaminate e perché siano state ritenute infondate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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