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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19046/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionaria riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l'imposta sui diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2014, applicata a cartelli/scritte esposti presso un centro commerciale e relativi ai giorni e agli orari di apertura di un esercizio commerciale. La società concessionaria sosteneva che tali messaggi fossero soggetti a imposta perché, pur non promuovendo direttamente prodotti o immagine del marchio, erano idonei a richiamare clientela e a incentivare l'accesso ai locali anche in giorni di apertura straordinaria. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 e 1, comma 162, L. n. 296/2006, per avere la CTR ritenuto carente la motivazione dell'avviso; 2) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 507/1993, per avere escluso l'assoggettamento a imposta dei messaggi relativi agli orari e giorni di apertura, che secondo la ricorrente integravano comunque pubblicità rilevante ai fini tributari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non attinente alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva fondato la decisione sulla carenza motivazionale dell'avviso, ma sull'inidoneità dei cartelli a integrare il presupposto impositivo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le indicazioni sugli orari e giorni di apertura, inserite nel contesto dell'attività commerciale, sono messaggi idonei a migliorare l'immagine dell'impresa e a svilupparne gli acquisti, quindi rilevanti ai fini dell'imposta sulla pubblicità. La sentenza è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    "il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata"

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e riferibile alla decisione impugnata; se non coglie la ratio decidendi è inammissibile.

  • art. 384 c.p.c.

    Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 5 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità ricorre per la diffusione di messaggi in luoghi pubblici o percepibili da tali luoghi, idonei a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato come norma violata nel primo motivo, ma il motivo è stato giudicato non riferibile alla decisione d'appello.

  • art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato come norma violata nel primo motivo, ma il motivo è stato giudicato non riferibile alla ratio decidendi.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145

    "qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi"

    La Corte la richiama per descrivere la nozione ampia di pubblicità, valorizzando la funzione promozionale del messaggio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare una statuizione che il giudice di merito non ha effettivamente pronunciato.
  • Ai fini dell'imposta sulla pubblicità, rileva l'astratta potenzialità del messaggio, in rapporto a ubicazione e modalità di diffusione, di raggiungere una massa indeterminata di destinatari e di promuovere beni, servizi o l'immagine dell'impresa.
  • Sono imponibili anche messaggi che, pur non promuovendo direttamente prodotti o marchio, risultino utili o necessari a incentivare l'accesso alla clientela e a favorire lo svolgimento dell'attività commerciale, come indicazioni sugli orari o sui giorni di apertura esposte in contesto commerciale.
  • Quando la causa sia definita in base a una sola questione di diritto e non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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