Cassazione Penale, Ordinanza n. 20549/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto pluriaggravato in concorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato in concorso. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, cioè l'invalidità/insussistenza della querela proposta. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il responsabile dell'esercizio commerciale è legittimato a sporgere querela anche se privo di pieni poteri rappresentativi, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene custodito, rientrante nell'ambito di tutela della norma incriminatrice.
Norme richiamate
La decisione richiama il furto quale reato per il quale la legittimazione a proporre querela può spettare anche al responsabile dell'esercizio commerciale quale detentore qualificato del bene custodito.
Il fatto è qualificato come furto pluriaggravato, senza che la sentenza entri nel dettaglio delle singole aggravanti.
La Corte richiama, in tema di querela, il principio per cui la legittimazione spetta anche a chi abbia la detenzione qualificata della cosa protetta dal reato.
Massime di principio
- Nel reato di furto, la legittimazione a proporre querela non è riservata al solo titolare formale dei pieni poteri rappresentativi, ma può spettare anche al responsabile dell'esercizio commerciale che abbia la detenzione qualificata dei beni sottratti o custoditi.
- Quando il ricorrente deduce la mancanza della condizione di procedibilità sulla base di una asserita carenza di legittimazione del querelante, il motivo è manifestamente infondato se la querela proviene da soggetto che, per il ruolo rivestito, sia compreso nella sfera di protezione della norma incriminatrice.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di una censura già superata da un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e non introduca argomenti idonei a scalfirlo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20516/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20519/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20520/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20521/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20529/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20532/2026 del 04/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →