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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/70

Regolamento delegato (UE) 2025/70 della Commissione, del 21 novembre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1829 che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi

Normativa europea32025R0070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/1829, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 sulle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli. Le modifiche mirano a semplificare la gestione finanziaria introducendo le somme forfettarie, a rafforzare la prevenzione dei conflitti di interesse e a rivedere le regole sulla ripetibilità del sostegno per programmi relativi al medesimo prodotto o regime. Il testo sopprime inoltre un requisito di dimostrazione della rappresentatività non più ritenuto necessario per alcune organizzazioni del settore agroalimentare.

Modifica le regole attuative sulle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli, introducendo semplificazioni, nuove cautele contro i conflitti di interesse e la possibilità di usare somme forfettarie.

Ambito di applicazione

Si applica alle organizzazioni proponenti, agli Stati membri e agli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi semplici di informazione e di promozione dei prodotti agricoli previsti dal regolamento (UE) n. 1144/2014, sia nel mercato interno sia nei paesi terzi. Incide sulle condizioni di accesso ai finanziamenti dell’Unione, sulla selezione degli organismi esecutori, sulla gestione delle sovvenzioni e sui criteri di ammissibilità dei costi. Non disciplina direttamente tutti i programmi di promozione in astratto, ma modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1829; contiene inoltre un’esclusione specifica dal limite di due programmi per i progetti finalizzati a ripristinare condizioni normali di mercato in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

Regolamento delegato (UE) 2025/70 della Commissione

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1829, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 sulle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei paesi terzi. L’intervento è motivato dall’esperienza applicativa dei programmi e mira a semplificare la gestione dei finanziamenti, rafforzare la prevenzione dei conflitti di interesse e razionalizzare l’accesso al sostegno per i programmi relativi al medesimo prodotto o regime.

Ambito e finalità della modifica

Il regolamento incide sulle regole applicabili alle organizzazioni proponenti, agli Stati membri e agli organismi esecutori nell’ambito dei programmi semplici di informazione e promozione finanziati dall’Unione. Le modifiche riguardano, in particolare, i requisiti di rappresentatività, la reiterazione dei programmi finanziabili, le procedure di selezione degli organismi di esecuzione e le forme di calcolo della sovvenzione.

Rappresentatività degli organismi del settore agroalimentare

Viene soppressa la lettera d) dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1829. La soppressione elimina un requisito ritenuto non più necessario alla luce della prassi: gli organismi del settore agroalimentare che dispongono di un’attribuzione di servizio pubblico chiaramente definita da parte dello Stato membro per promuovere i prodotti agricoli e fornire informazioni sugli stessi sono considerati già rappresentativi dei settori interessati.

Limite ai programmi finanziabili sul medesimo prodotto o regime

L’articolo 1, paragrafo 4, è riscritto per limitare il sostegno a non più di due programmi di informazione e promozione relativi al medesimo prodotto o regime, quando essi si svolgano contemporaneamente o consecutivamente nel territorio dello stesso paese obiettivo o di una sua parte. La regola non si applica ai programmi destinati a ripristinare condizioni normali di mercato in presenza di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

Per poter accedere a un ulteriore sostegno dopo due programmi, devono essere rispettate entrambe le condizioni seguenti:

  • la domanda per il nuovo programma deve essere presentata dopo la conclusione dei programmi precedenti;
  • l’inizio dell’esecuzione del nuovo programma deve cadere almeno 12 mesi dopo la fine dei programmi precedenti.

Ai fini della norma, due programmi sono considerati contemporanei se i rispettivi periodi di esecuzione si sovrappongono, anche solo parzialmente; sono invece consecutivi se il secondo programma inizia meno di 12 mesi dopo la conclusione del primo.

Conflitti di interessi: obblighi rafforzati

L’articolo 1 è integrato con un nuovo paragrafo 5, che impone alle organizzazioni proponenti di garantire l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi in due momenti distinti:

  • durante la preparazione della proposta sottoposta a valutazione ai sensi degli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1144/2014;
  • durante l’esecuzione del programma.

La disciplina è rafforzata anche per la selezione degli organismi di esecuzione dei programmi semplici. L’articolo 2, paragrafo 1, richiede che le organizzazioni proponenti dimostrino la massima efficienza e l’assenza di conflitti di interessi, adottando tutti i provvedimenti necessari, anche in fase di preparazione della proposta, per evitare che l’esecuzione imparziale e obiettiva sia compromessa da interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi o altre comunanze di interessi.

Prima della conclusione dei contratti per l’esecuzione dei programmi semplici, le organizzazioni proponenti devono inoltre informare gli Stati membri delle misure adottate per garantire la massima efficienza nella selezione e l’assenza di conflitti di interessi.

Nuove regole sulla gestione finanziaria e sulle somme forfettarie

L’articolo 4 è modificato per introdurre un metodo alternativo di determinazione della sovvenzione basato sulle somme forfettarie, accanto al tradizionale rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

In particolare, gli inviti a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014 devono specificare quali forme di sovvenzione sono ammissibili al finanziamento dell’Unione:

  • il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari per l’esecuzione del programma, con esclusione dei costi relativi alle relazioni e valutazioni finali e del rimborso dei costi indiretti ammissibili di cui al paragrafo 3;
  • le somme forfettarie.

Per le somme forfettarie, l’organizzazione proponente deve determinare gli importi con uno dei seguenti metodi:

  • metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
  • utilizzo di dati storici verificati dei singoli beneficiari;
  • applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
  • conformità alle norme di applicazione delle corrispondenti somme forfettarie utilizzate nelle politiche dell’Unione per attività analoghe;
  • conformità alle norme di applicazione delle corrispondenti somme forfettarie usate in meccanismi di sovvenzione interamente finanziati dallo Stato membro per attività analoghe.

Quanto ai criteri di valutazione delle proposte, alcune condizioni del paragrafo 1 dell’articolo 4 non si applicano alle somme forfettarie, mentre altre continuano ad applicarsi ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Soppressione di una condizione di rappresentatività

È soppressa la lettera d) dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1829. Viene così meno l’obbligo, per gli organismi del settore agroalimentare, di dimostrare la rappresentatività dei settori con mezzi diversi dall’attribuzione di servizio pubblico chiaramente definita per promuovere i prodotti agricoli e fornire informazioni sugli stessi.

Limite al sostegno per programmi sul medesimo prodotto o regime

L’articolo 1, paragrafo 4, è sostituito: salvo i programmi finalizzati a ripristinare condizioni normali di mercato in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici, un’organizzazione proponente non può ricevere sostegno per più di due programmi di informazione e promozione relativi al medesimo prodotto o regime, svolti contemporaneamente o consecutivamente nello stesso paese obiettivo o in parte di esso. Dopo due programmi, il nuovo sostegno è possibile solo se la domanda è presentata dopo la fine dei programmi precedenti e l’inizio del nuovo programma avviene almeno 12 mesi dopo la loro conclusione. Sono precisate anche le nozioni di programmi contemporanei e consecutivi.

Prevenzione dei conflitti di interessi

È aggiunto l’articolo 1, paragrafo 5: le organizzazioni proponenti devono garantire l’assenza di qualsiasi conflitto d’interessi sia nella preparazione della proposta da valutare ai sensi degli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1144/2014, sia durante l’esecuzione del programma.

Selezione degli organismi esecutori nei programmi semplici

L’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito: nella scelta degli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi semplici, le organizzazioni proponenti devono dimostrare la massima efficienza e l’assenza di conflitti di interessi, adottando tutti i provvedimenti necessari, anche in fase di preparazione della proposta, per prevenire situazioni che compromettano l’esecuzione imparziale e obiettiva del programma. Prima della conclusione dei contratti di esecuzione, le organizzazioni devono informare gli Stati membri delle misure adottate.

Introduzione delle somme forfettarie e criteri di ammissibilità

L’articolo 4 è modificato per consentire, oltre al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, anche l’uso di somme forfettarie. I criteri di cui alle lettere a) e d) del paragrafo 1 non si applicano alle somme forfettarie, mentre i criteri di cui alle lettere b), c), e) e f) si applicano ai fini della valutazione delle proposte ex articolo 11 del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Inviti a presentare proposte e modalità di calcolo delle somme forfettarie

Gli inviti a presentare proposte devono indicare quali forme di sovvenzione sono ammissibili al finanziamento dell’Unione: rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, esclusi quelli relativi alle relazioni e valutazioni finali e i costi indiretti ammissibili di cui al paragrafo 3, oppure somme forfettarie. L’organizzazione proponente deve determinare gli importi delle somme forfettarie con un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti, su dati storici verificati dei singoli beneficiari, oppure sulle normali prassi di contabilità dei costi, ovvero conformemente alle regole di applicazione di somme forfettarie in politiche UE analoghe o in regimi nazionali interamente finanziati dallo Stato membro.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti e sovvenzioni uegestione finanziariaconflitti di interessimercato interno

Testo integrale

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