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Sentenza

Sentenza n. 289/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 668/2024 in data 29 luglio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 668/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato e la scadenza del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto l’attivazione della Carta del docente, la prescrizione delle modalità esecutive, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha accertato che, sulla base della documentazione prodotta e della mancata costituzione e contestazione del Ministero, sussistevano inizialmente i presupposti per il giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al Ministero il 16 febbraio 2025 e che risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Tuttavia, poiché nelle more del giudizio l’Amministrazione aveva versato alla ricorrente quanto dovuto, la pretesa azionata si era estinta ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento era intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la previsione di una penalità di mora per il ritardo o l’inosservanza dell’ordine giudiziale; nel caso concreto non è stata applicata perché l’obbligazione è stata adempiuta nelle more.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine scaduto prima della proposizione o della trattazione del giudizio.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione obbligata non vi abbia dato tempestiva attuazione.
  • Per le amministrazioni dello Stato, l’inadempimento rilevante ai fini dell’ottemperanza può essere ravvisato una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno la pretesa sostanziale azionata con il ricorso.
  • Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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