Cassazione Penale, Sentenza n. 17032/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Biagini impugna la condanna per inosservanza dell'ordinanza sindacale n.203 del 24/07/2017 (notificata il 13/09/2017). Con il primo motivo deduce che l'ordinanza era finalizzata alla tutela della privata incolumità dei confinanti (Rizzo-Russo) e non della collettività, quindi non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. (richiama anche artt. 4 e 5 legge 20/03/1865, n.2248, all. E). Con il secondo motivo censura la contraddizione tra la motivazione di merito (che parla di tutela della pubblica incolumità) e il contenuto dell'ordinanza (che indica espressamente tutela della privata incolumità). Con il terzo motivo, in subordine, deduce vizio di motivazione e travisamento della prova per l'imprecisione dell'ordinanza rispetto agli obblighi di messa in sicurezza, lamentando la natura indeterminata della norma penale in bianco invocata a fondamento della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi due motivi (assorbenti il terzo) e ha affermato il principio per cui la contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.) è configurabile solo quando il provvedimento sia adottato nell'interesse della collettività. Dalla lettura dell'ordinanza n.203 emergeva che la finalità era la tutela della "privata incolumità nei confronti dei confinanti Rizzo-Russo"; ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 650 c.p. nel senso che la contravvenzione per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità richiede che il provvedimento sia stato emanato nell'interesse della collettività; non è applicabile per provvedimenti adottati esclusivamente a tutela di interessi privati.
legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E
Citata in ricorso come richiamo normativo collegato alle misure di sicurezza su immobili, ma nel provvedimento della Cassazione non è svolta un'interpretazione autonoma diversa da quella relativa all'ambito di applicazione dell'art. 650 c.p.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (disciplina trattazione scritta)
Richiamato per la disciplina procedurale della trattazione scritta del procedimento; non incide sul merito sostanziale della questione di diritto.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 46004 del 21/10/2014 (Lepore e altri)
Precedente richiamato e confermativo del principio che l'inosservanza di un provvedimento riguardante situazioni di pericolo interne ad aree private non integra automaticamente il reato di cui all'art. 650 c.p.; la valutazione sulla natura pubblica o privata dell'interesse è determinante.
Massime di principio
- La fattispecie di cui all'art. 650 c.p. richiede che il provvedimento violato sia diretto a tutela dell'interesse pubblico/collettivo; misure rivolte esclusivamente a proteggere privati confinanti non integrano di per sé il reato.
- Il giudice deve esaminare il contenuto e le finalità del provvedimento amministrativo impugnato: se l'atto esplicita tutela di interessi privati, l'inosservanza non determina automaticamente responsabilità penale per inosservanza di provvedimenti dell'Autorità.
- Contraddizioni tra la motivazione della sentenza e il testo dell'atto amministrativo (es. richiamo alla pubblica incolumità quando l'atto parla di privata incolumità) possono essere decisive e giustificare l'annullamento della condanna.
- Se l'ordinanza è vaga o non individua con sufficiente precisione l'obbligo posto a carico del destinatario, può sussistere il vizio di indeterminatezza (norma penale in bianco) che porta all'esclusione della responsabilità penale; tuttavia, nel caso esaminato questo profilo è stato assorbito dalla statuizione sull'interesse pubblico/privato.
- In situazioni analoghe è preferibile valutare percorsi amministrativi o civili (es. obblighi di ripristino o risarcimento) quando il provvedimento tutela interessi privati, riservando la sfera penale a provvedimenti con finalità di tutela collettiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16981/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16983/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16984/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16986/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16988/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16993/2023 del 21/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →