Ordinanza n. 636/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 2) del decreto del Ministro dell’Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche e integrazioni; 3) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione medica per la citata procedura concorsuale; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell’allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) dell’art. 1 comma 1, lettera “f” del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166; 7) dell’art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell’Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal concorso; 8) del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale; 9) del verbale n. 161 del 5 marzo 2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “lieve Deficit percettivo bilaterale con soglia audiometrica rilevata per ciascuno orecchio superiore a 25 dB calcolata come media delle frequenze 500, 1000, 2000, 3000 Hz. Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera f”; 10) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 11) del D.M. 238 del 14 novembre 2018 ed art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco riservata al personale volontario, che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 12) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 13) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 14) del D.M. 5 febbraio 2002 e anche specificatamente la Tabella “A” dello stesso Decreto; 15) del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.FF.; 16) del decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 17) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall’elenco dei Vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 18) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche; 19) di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per la qualifica di vigile del fuoco, fondata sul giudizio di non idoneità per lieve deficit uditivo bilaterale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui il verbale della commissione medica che aveva accertato un lieve deficit percettivo bilaterale con soglia audiometrica superiore a 25 dB per ciascun orecchio, la disciplina regolamentare dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la nomina della commissione medica e la graduatoria finale. Ha chiesto, in via cautelare, il riesame del giudizio, l'ammissione con riserva al prosieguo della selezione e la convocazione a una sessione straordinaria; ha inoltre formulato domanda di risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, per equivalente. Nel corso del giudizio è stata eseguita una verificazione. Nella memoria del 15 gennaio 2026 il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al corso di formazione già avviato dall'amministrazione il 30 dicembre 2025. Il Ministero non ha dedotto nulla in relazione a tale ultima richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla misura interinale richiesta, disponendo l'ammissione del ricorrente con riserva e in soprannumero al corso di formazione avviato il 30 dicembre 2025, salvo che vi ostino giustificate ragioni didattiche, organizzative ed economiche, che l'amministrazione dovrà esplicitare con congrua motivazione. In alternativa, l'ammissione dovrà avvenire al primo corso di formazione utile avviato prima della definizione del merito. La misura è stata disposta sulla base del bilanciamento degli interessi proprio della valutazione del periculum in mora, anche alla luce degli esiti della verificazione e del mancato rilievo dell'amministrazione sulla richiesta di ammissione al corso. L'ordinanza non definisce il merito delle censure contro il giudizio di non idoneità e contro gli atti regolamentari. Il TAR ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno; il termine è di 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, seguito dal deposito della prova dell'adempimento entro ulteriori 10 giorni. L'udienza pubblica per il merito è stata fissata al 21 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, mentre la decisione sulle spese della verificazione è stata riservata al merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata considerando il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 30 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda risarcitoria, formulata dal ricorrente in forma specifica e, subordinatamente, per equivalente; la domanda non è stata definita con l'ordinanza cautelare.
art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017
Individua i limiti dei posti della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco.
art. 1, comma 1, lettera f), d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
È la disposizione richiamata nel giudizio di non idoneità per il deficit percettivo uditivo bilaterale.
art. 5, comma 7, d.m. Interno 18 settembre 2008, n. 163
Prevede, secondo quanto riportato nel ricorso, che il giudizio definitivo di non idoneità comporti l'esclusione dal concorso.
art. 9, d.m. 14 novembre 2018, n. 238
Disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella procedura speciale e collega i giudizi di non idoneità all'esclusione dalla procedura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore fondamento della disposizione di oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'ammissione con riserva e in soprannumero a una fase successiva di una procedura selettiva può essere disposta quando il bilanciamento degli interessi evidenzi un periculum in mora, ferma la possibilità per l'amministrazione di non procedere soltanto in presenza di ragioni didattiche, organizzative o economiche giustificate e congruamente motivate.
- La tutela cautelare non anticipa necessariamente la decisione sul merito: il giudice può disporre una misura interinale di ammissione con riserva senza definire le censure relative alla legittimità del giudizio di non idoneità e degli atti regolamentari impugnati.
- Quando il ricorso incide sulla posizione di tutti i soggetti collocati in una graduatoria concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti e autorizzare la notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.
- L'amministrazione che intenda opporsi, per ragioni didattiche, organizzative o economiche, all'ammissione cautelare a un corso già avviato deve esplicitare tali ragioni mediante una motivazione congrua.
Come è indicizzato
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