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CCNL

CCNL Conciaria - Industria

CCNLB101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 lug 2023 al 30 giu 2026

Parti stipulanti

SindacatiFILCTEM-CGILFEMCA-CISLUILTEC-UIL
Datori di lavoroUNIC - Unione nazionale industria conciaria

Sfera di applicazione

Il contratto si applica agli addetti delle aziende conciarie.

Inquadramento generale

Il CCNL si applica agli addetti delle aziende conciarie.

Validità:

  • Decorrenza: 01/07/2023
  • Scadenza: 30/06/2026

Mensilità: 13

Divisori convenzionali:

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 25

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali:

  • UNIC - Unione nazionale industria conciaria

Organizzazioni sindacali:

  • FILCTEM-CGIL
  • FEMCA-CISL
  • UILTEC-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza.

Livello01/03/202401/01/202501/01/2026E.D.R.Scatto biennaleIndennità di funzione quadri
A12.784,142.872,982.937,6010,3325,8219,63
B12.369,812.441,732.494,0410,3319,63-
B22.369,812.441,732.494,0410,3317,56-
C12.125,212.188,672.234,8210,3314,46-
C22.125,212.188,672.234,8210,3313,94-
D11.946,992.001,992.041,9910,3313,94-
D21.946,992.001,992.041,9910,3312,65-
E11.705,521.750,791.783,7110,3311,88-
E21.705,521.750,791.783,7110,3311,88-
E31.705,521.750,791.783,7110,3310,33-
F11.616,231.658,531.689,3010,3310,33-

Scatti di anzianità: previsti 5 scatti biennali.

Indennità di funzione: spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità previste contrattualmente.

I.P.O.

Livelli01/03/202401/01/202501/01/2026
A1 / B1207,40215,86222,01
B2 / C1104,00108,24111,32
C2 / D1116,36120,59123,67
D2 / E1146,80153,15157,77
E279,2181,3282,86
E3 / F1---

Altri elementi economici

Elemento di garanzia retributiva:

  • riconosciuto ai dipendenti di aziende dove non sono stati stipulati contratti collettivi contenenti elementi economici;
  • importo pari a 8,00 euro mensili;
  • assorbibile solo da eventuali importi economici derivanti da accordi collettivi territoriali, salvo diversa previsione.

Indennità di cassa:

  • pari al 7% del minimo tabellare.

Indennità di trasferta:

  • rimborso spese;
  • rimborso spese non documentabili, per trasferte di minimo 12 ore, pari a:
    • 50% della retribuzione giornaliera per il primo mese (37% senza pernottamento);
    • 35% della retribuzione giornaliera per il secondo mese (26% senza pernottamento);
    • 20% della retribuzione giornaliera per il periodo successivo (15% senza pernottamento);
    • 20% della retribuzione giornaliera (15% senza pernottamento) quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni svolte.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali.
  • Per i turnisti 3x7: 233,5 giornate lavorative annue.

Flessibilità e banca ore

Banca ore:

  • aziende ed RSU possono concordare l'istituzione di un conto ore individuale;
  • vi confluiscono le prestazioni straordinarie da recuperare come riposi compensativi;
  • le relative maggiorazioni sono comunque corrisposte con la retribuzione del mese di effettuazione.

Flessibilità:

  • l'orario settimanale può essere realizzato come media nell'arco di più settimane;
  • le ore eccedenti sono compensate con maggiorazione del 12%.

Maggiorazioni

Lavoro notturno

Lavoro eseguito dalle 22 alle 06.

  • Operai: 30%
  • Impiegati e intermedi: 50%
  • Per i guardiani notturni si applica la disciplina del lavoro discontinuo.

Lavoro festivo

  • lavoro nei giorni festivi: 50%
  • lavoro domenicale con riposo compensativo: 27%

Lavoro a turni

  • turni diurni: 4%
  • turno notturno: 37%
  • turno nei giorni festivi: 50%
  • turno domenicale con riposo compensativo: 27%

Le maggiorazioni di turno incidono su festività, ferie, malattia, infortunio, 13ª mensilità e TFR in base alla maggiorazione media del ciclo completo dei turni cui il lavoratore partecipa.

Lavoro discontinuo

Orario normale:

  • massimo 48 ore settimanali per gli operai già ad orario settimanale di 60 ore;
  • massimo 45 ore settimanali per gli operai già ad orario settimanale di 54 ore.

Maggiorazioni:

  • ore fino a 48 o 45: retribuzione normale;
  • ore oltre 48 o 45 e fino a 60 o 54: 15%;
  • ore oltre 60 o 54 settimanali: maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Guardiani notturni: maggiorazione del 10%.

Lavoro straordinario

Lavoro eseguito oltre le 40 ore effettive settimanali.

  • straordinario diurno feriale:
    • prime 8 ore: 15%
    • 1ª ora successiva alla 48ª: 25%
    • ore successive: 35%
  • straordinario festivo: 71%
  • straordinario notturno, compreso e non compreso in turni avvicendati:
    • 1ª ora: 61%
    • ore successive: 76%

Ferie, festività e permessi

Festività

Sono festivi:

  • i giorni considerati tali per legge;
  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • il Santo Patrono.

Pasqua e festività coincidenti con la domenica:

  • spetta 1/25 della retribuzione mensile.

Ferie annue

  • fino al 10° anno compiuto di anzianità: 4 settimane
  • oltre il 10° e fino al 15° anno compiuto: 4 settimane + 2 giorni
  • oltre il 15° e fino al 18° anno compiuto: 4 settimane + 3 giorni
  • oltre il 18° anno: 5 settimane

Permessi ed ex festività

Festività soppresse:

  • 4 giornate annue.

Turnisti lavorazioni semicontinue:

  • 4 giorni per ex festività;
  • tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica, in luogo del corrispondente trattamento economico;
  • comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.

ROL:

  • 68 ore annue.

Sono inoltre previste ulteriori 16 ore per i lavoratori addetti con continuità:

  • alla scarnatura di pelli bovine dal peso superiore a 40 kg;
  • alla spaccatura in trippa di pelli dal peso superiore a 40 kg;
  • alle botti calcinaio non automatizzate e/o computerizzate;
  • al delanaggio pelli ovine;
  • alle vasche tintoria e conceria di pelli da pellicceria.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 16 giorni consecutivi, escludendo i giorni festivi.
  • Spetta anche alle coppie di genere che contraggono matrimonio anche all'estero, previa idonea documentazione, purché l'unione abbia valore legale nel Paese in cui è stata contratta.

Permessi per lutto

Previsto 1 giorno di permesso retribuito nel caso di decesso dei genitori del coniuge o del convivente in unione civile o convivenza di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016, previa certificazione.

Malattia

Periodo di comporto

In 36 mesi, in caso di più malattie:

Anni di servizioDurata comporto
fino al 3°8 mesi
dal 4° al 6°10 mesi
oltre il 6°12 mesi

Non si computano nel comporto:

  • i periodi di ricovero ospedaliero superiori a 5 giorni continuativi di calendario, fino a un massimo di 60 giorni complessivi;
  • i giorni di controlli periodici per lavoratori che hanno avuto un'esperienza oncologica.

Per eventi morbosi riferibili a patologie oncologiche e patologie cronico-degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni terapie:

  • il lavoratore può richiedere la sospensione del comporto per i giorni di assenza, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita certificate, fino a un massimo di 3 mesi;
  • l'azienda corrisponde un'integrazione pari al 100% della retribuzione netta per i giorni di assenza, anche non continuativi, fino a un massimo di 1 mese.

Trattamento economico di malattia

Operai:

  • integrazione dell'indennità dell'Ente fino a raggiungere il trattamento economico complessivo che avrebbe percepito l'impiegato di pari anzianità e per pari periodo di malattia, nei limiti dell'intervento economico dell'Ente.

Il trattamento ricomincia ex novo nei seguenti casi:

  • malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia;
  • dal 16° giorno di ricovero ospedaliero;
  • assenza per malattia iniziata dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.

Intermedi e impiegati:

Anni di servizioDurata dell'assenzaTrattamento
fino al 3°primi 3 mesi100%
fino al 3°5 mesi successivi50%
dal 4° al 6°primi 4 mesi100%
dal 4° al 6°6 mesi successivi50%
oltre il 6°primi 5 mesi100%
oltre il 6°7 mesi successivi50%

Per i turnisti, la retribuzione comprende le relative maggiorazioni sulla base del valore medio del ciclo completo dei turni.

Patologie gravi

Dal 08/03/2024 i termini di conservazione del posto sono aumentati di:

Anzianità di servizioAumento comporto
fino a 3 anni2 mesi
fino a 6 anni3 mesi
oltre 6 anni4 mesi

In caso di assenza per malattia dovuta a malattia invalidante, fermo restando il diritto all'indennità economica INPS, l'azienda assicura il medesimo trattamento economico complessivo previsto per i lavoratori con qualifica di impiegato, cioè la metà della retribuzione netta, per il restante periodo di conservazione del posto.

Infortunio

Periodo di comporto

  • Fino a guarigione clinica.

Trattamento economico

Operai:

  • integrazione dell'indennità Ente fino a raggiungere il trattamento economico complessivo che avrebbe percepito l'impiegato di pari anzianità e per pari periodo di infortunio, nei limiti dell'intervento economico dell'Ente.

Il trattamento ricomincia ex novo nei seguenti casi:

  • malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia;
  • dal 16° giorno di ricovero ospedaliero;
  • assenza per malattia iniziata dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.

Intermedi e impiegati:

Anni di servizioDurata dell'assenzaTrattamento
fino al 3°primi 3 mesi100%
fino al 3°5 mesi successivi50%
dal 4° al 6°primi 4 mesi100%
dal 4° al 6°6 mesi successivi50%
oltre il 6°primi 5 mesi100%
oltre il 6°7 mesi successivi50%

Per i turnisti, la retribuzione comprende le relative maggiorazioni sulla base del valore medio del ciclo completo dei turni.

Maternità e paternità

  • integrazione al 100% per il periodo di astensione obbligatoria.
  • Per i padri lavoratori dipendenti si applica la normativa vigente.
  • Il congedo obbligatorio del padre lavoratore, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, è pari a 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, fruibili anche in via non continuativa dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla nascita.

Periodo di prova

CategorieDurata
A, B1, B26 mesi
C1, C24 mesi
D1, D2, E1, E23 mesi
E3, F2 mesi

Per alcuni impiegati il periodo di prova è ridotto:

  • da 6 mesi a 3 mesi;
  • da 3 mesi a 2 mesi;

nei seguenti casi:

  • amministrativi con almeno un biennio di servizio, con analoghe mansioni, presso altre aziende;
  • tecnici con almeno un biennio di servizio, con analoghe mansioni, presso altre aziende che esercitino la stessa attività.

Part-time

Per la disciplina generale si rinvia alla normativa di legge.

Clausole elastiche dal 08/03/2024:

  • attivabili con preavviso di 2 giorni;
  • maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Inquadramento finaleDurata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
E230 mesi101010
E136 mesi121212
D236 mesi121212
D136 mesi121212
C236 mesi121212
C136 mesi121212
B236 mesi121212
B136 mesi121212
A36 mesi121212

È prevista una riduzione di 6 mesi se l'apprendista possiede un titolo correlato al profilo professionale da conseguire o idoneo attestato di qualifica equivalente.

Retribuzione apprendista

L'inquadramento e il trattamento economico sono determinati come segue:

  • primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
  • secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
  • terzo periodo: al livello di destinazione finale.

Contratto a tempo determinato

Si applica la disciplina legale del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni, con le specificazioni del CCNL.

Esigenze individuate dal CCNL

Sono ammesse, tra le altre, per:

  • sviluppo straordinario delle attività d'impresa, anche legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività;
  • sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
  • esecuzione di particolari lavori temporanei che richiedano professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
  • investimenti nei processi produttivi finalizzati alla gestione sostenibile delle attività di impresa;
  • interventi di manutenzione straordinaria o introduzione di nuove apparecchiature nell'ambito di digitalizzazione, automazione, riconversione ambientale/energetica, sicurezza.

Affiancamento in sostituzione

Nei contratti stipulati per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento prima dell'assenza e al rientro del lavoratore sostituito.

Limiti quantitativi

  • Il numero complessivo massimo tra contratti a termine e contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare il 32% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, calcolato come media nell'anno, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è almeno pari a 0,50.
  • È comunque sempre possibile stipulare fino a 2 contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza.

Esclusioni dai limiti

Sono esenti dal limite quantitativo i contratti stipulati nelle fasi di avvio di nuove attività per:

  • 12 mesi;
  • 18 mesi per aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal D.P.R. n. 218/1978.

Successione di contratti

Non si applica il limite di 24 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore per mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere.

Intervalli temporali tra contratti

Gli intervalli di 10/20 giorni tra due contratti a termine non si applicano, tra l'altro, nei casi di:

  • ragioni sostitutive;
  • avvio di nuove attività entro 12 mesi, o 18 mesi nel Mezzogiorno;
  • assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali;
  • assunzione di soggetti iscritti nelle liste della Legge n. 68/1999;
  • assunzione di soggetti con invalidità permanente certificata di almeno 20%;
  • ulteriori casi individuati dalla contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Trattamento economico e normativo

Malattia e infortunio non sul lavoro:

  • periodo di comporto pari complessivamente a un terzo della durata del contratto, con minimo di 30 giorni;
  • il trattamento economico a carico dell'azienda cessa alla scadenza del comporto;
  • l'obbligo di conservazione del posto cessa comunque alla scadenza del termine.

Periodo di prova:

  • per assunzioni a termine fino a 6 mesi, durata ridotta della metà e comunque non superiore al 50% della durata del contratto a termine.

Preavviso:

  • i termini del tempo indeterminato sono ridotti alla metà, anche ai fini dell'indennità sostitutiva.

Risoluzione anticipata ad iniziativa del lavoratore:

  • si applica la disciplina del preavviso.

Diritto di precedenza:

  • nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato per le medesime attività svolte;
  • da esercitare per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione;
  • si estingue dopo 1 anno dalla cessazione del rapporto.

Preavviso

Operai

Per licenziamento e dimissioni:

  • 6 giorni per anzianità ininterrotta fino a 1 anno;
  • 15 giorni per anzianità superiori.

Decorrenza del preavviso: in qualunque giorno della settimana.

Intermedi

Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Anni di servizioCategoria C1Categoria D2
fino a 5 compiuti1 mese1/2 mese
oltre 5 e fino a 10 compiuti1 mese e 1/21 mese
oltre 102 mesi1 mese e 1/2

Dimissioni: termini ridotti alla metà.

Impiegati

Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Anni di servizioCategorie A, B1, B2Categoria C1Altre categorie
fino a 5 compiuti2 mesi1 mese e 1/21 mese
oltre 5 e fino a 10 compiuti3 mesi2 mesi1 mese e 1/2
oltre 104 mesi3 mesi2 mesi

Dimissioni: termini ridotti alla metà.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge n. 297/1982.

La retribuzione annua utile per il calcolo comprende:

  • minimo contrattuale;
  • I.P.O.;
  • E.D.R.;
  • eventuale indennità ex lavorazione particolare (ILP);
  • scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale (ERI);
  • aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo;
  • indennità di contingenza ex Legge n. 297/1982 fino al 31/08/1999;
  • ex premio di produzione;
  • indennità di turno, nei limiti contrattuali;
  • compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali;
  • provvigioni, interessenze, cottimo;
  • 13ª mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente;
  • indennità specifiche e continuative di alloggio e mensa;
  • indennità di funzione per i quadri.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 07/03/2024

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