CCNL Conciaria - Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 lug 2023 al 30 giu 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica agli addetti delle aziende conciarie.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica agli addetti delle aziende conciarie.
Validità:
- Decorrenza: 01/07/2023
- Scadenza: 30/06/2026
Mensilità: 13
Divisori convenzionali:
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 25
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali:
- UNIC - Unione nazionale industria conciaria
Organizzazioni sindacali:
- FILCTEM-CGIL
- FEMCA-CISL
- UILTEC-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza.
| Livello | 01/03/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 | E.D.R. | Scatto biennale | Indennità di funzione quadri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.784,14 | 2.872,98 | 2.937,60 | 10,33 | 25,82 | 19,63 |
| B1 | 2.369,81 | 2.441,73 | 2.494,04 | 10,33 | 19,63 | - |
| B2 | 2.369,81 | 2.441,73 | 2.494,04 | 10,33 | 17,56 | - |
| C1 | 2.125,21 | 2.188,67 | 2.234,82 | 10,33 | 14,46 | - |
| C2 | 2.125,21 | 2.188,67 | 2.234,82 | 10,33 | 13,94 | - |
| D1 | 1.946,99 | 2.001,99 | 2.041,99 | 10,33 | 13,94 | - |
| D2 | 1.946,99 | 2.001,99 | 2.041,99 | 10,33 | 12,65 | - |
| E1 | 1.705,52 | 1.750,79 | 1.783,71 | 10,33 | 11,88 | - |
| E2 | 1.705,52 | 1.750,79 | 1.783,71 | 10,33 | 11,88 | - |
| E3 | 1.705,52 | 1.750,79 | 1.783,71 | 10,33 | 10,33 | - |
| F1 | 1.616,23 | 1.658,53 | 1.689,30 | 10,33 | 10,33 | - |
Scatti di anzianità: previsti 5 scatti biennali.
Indennità di funzione: spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità previste contrattualmente.
I.P.O.
| Livelli | 01/03/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 |
|---|---|---|---|
| A1 / B1 | 207,40 | 215,86 | 222,01 |
| B2 / C1 | 104,00 | 108,24 | 111,32 |
| C2 / D1 | 116,36 | 120,59 | 123,67 |
| D2 / E1 | 146,80 | 153,15 | 157,77 |
| E2 | 79,21 | 81,32 | 82,86 |
| E3 / F1 | - | - | - |
Altri elementi economici
Elemento di garanzia retributiva:
- riconosciuto ai dipendenti di aziende dove non sono stati stipulati contratti collettivi contenenti elementi economici;
- importo pari a 8,00 euro mensili;
- assorbibile solo da eventuali importi economici derivanti da accordi collettivi territoriali, salvo diversa previsione.
Indennità di cassa:
- pari al 7% del minimo tabellare.
Indennità di trasferta:
- rimborso spese;
- rimborso spese non documentabili, per trasferte di minimo 12 ore, pari a:
- 50% della retribuzione giornaliera per il primo mese (37% senza pernottamento);
- 35% della retribuzione giornaliera per il secondo mese (26% senza pernottamento);
- 20% della retribuzione giornaliera per il periodo successivo (15% senza pernottamento);
- 20% della retribuzione giornaliera (15% senza pernottamento) quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni svolte.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali.
- Per i turnisti 3x7: 233,5 giornate lavorative annue.
Flessibilità e banca ore
Banca ore:
- aziende ed RSU possono concordare l'istituzione di un conto ore individuale;
- vi confluiscono le prestazioni straordinarie da recuperare come riposi compensativi;
- le relative maggiorazioni sono comunque corrisposte con la retribuzione del mese di effettuazione.
Flessibilità:
- l'orario settimanale può essere realizzato come media nell'arco di più settimane;
- le ore eccedenti sono compensate con maggiorazione del 12%.
Maggiorazioni
Lavoro notturno
Lavoro eseguito dalle 22 alle 06.
- Operai: 30%
- Impiegati e intermedi: 50%
- Per i guardiani notturni si applica la disciplina del lavoro discontinuo.
Lavoro festivo
- lavoro nei giorni festivi: 50%
- lavoro domenicale con riposo compensativo: 27%
Lavoro a turni
- turni diurni: 4%
- turno notturno: 37%
- turno nei giorni festivi: 50%
- turno domenicale con riposo compensativo: 27%
Le maggiorazioni di turno incidono su festività, ferie, malattia, infortunio, 13ª mensilità e TFR in base alla maggiorazione media del ciclo completo dei turni cui il lavoratore partecipa.
Lavoro discontinuo
Orario normale:
- massimo 48 ore settimanali per gli operai già ad orario settimanale di 60 ore;
- massimo 45 ore settimanali per gli operai già ad orario settimanale di 54 ore.
Maggiorazioni:
- ore fino a 48 o 45: retribuzione normale;
- ore oltre 48 o 45 e fino a 60 o 54: 15%;
- ore oltre 60 o 54 settimanali: maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Guardiani notturni: maggiorazione del 10%.
Lavoro straordinario
Lavoro eseguito oltre le 40 ore effettive settimanali.
- straordinario diurno feriale:
- prime 8 ore: 15%
- 1ª ora successiva alla 48ª: 25%
- ore successive: 35%
- straordinario festivo: 71%
- straordinario notturno, compreso e non compreso in turni avvicendati:
- 1ª ora: 61%
- ore successive: 76%
Ferie, festività e permessi
Festività
Sono festivi:
- i giorni considerati tali per legge;
- tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
- il Santo Patrono.
Pasqua e festività coincidenti con la domenica:
- spetta 1/25 della retribuzione mensile.
Ferie annue
- fino al 10° anno compiuto di anzianità: 4 settimane
- oltre il 10° e fino al 15° anno compiuto: 4 settimane + 2 giorni
- oltre il 15° e fino al 18° anno compiuto: 4 settimane + 3 giorni
- oltre il 18° anno: 5 settimane
Permessi ed ex festività
Festività soppresse:
- 4 giornate annue.
Turnisti lavorazioni semicontinue:
- 4 giorni per ex festività;
- tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica, in luogo del corrispondente trattamento economico;
- comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
ROL:
- 68 ore annue.
Sono inoltre previste ulteriori 16 ore per i lavoratori addetti con continuità:
- alla scarnatura di pelli bovine dal peso superiore a 40 kg;
- alla spaccatura in trippa di pelli dal peso superiore a 40 kg;
- alle botti calcinaio non automatizzate e/o computerizzate;
- al delanaggio pelli ovine;
- alle vasche tintoria e conceria di pelli da pellicceria.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 16 giorni consecutivi, escludendo i giorni festivi.
- Spetta anche alle coppie di genere che contraggono matrimonio anche all'estero, previa idonea documentazione, purché l'unione abbia valore legale nel Paese in cui è stata contratta.
Permessi per lutto
Previsto 1 giorno di permesso retribuito nel caso di decesso dei genitori del coniuge o del convivente in unione civile o convivenza di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016, previa certificazione.
Malattia
Periodo di comporto
In 36 mesi, in caso di più malattie:
| Anni di servizio | Durata comporto |
|---|---|
| fino al 3° | 8 mesi |
| dal 4° al 6° | 10 mesi |
| oltre il 6° | 12 mesi |
Non si computano nel comporto:
- i periodi di ricovero ospedaliero superiori a 5 giorni continuativi di calendario, fino a un massimo di 60 giorni complessivi;
- i giorni di controlli periodici per lavoratori che hanno avuto un'esperienza oncologica.
Per eventi morbosi riferibili a patologie oncologiche e patologie cronico-degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni terapie:
- il lavoratore può richiedere la sospensione del comporto per i giorni di assenza, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita certificate, fino a un massimo di 3 mesi;
- l'azienda corrisponde un'integrazione pari al 100% della retribuzione netta per i giorni di assenza, anche non continuativi, fino a un massimo di 1 mese.
Trattamento economico di malattia
Operai:
- integrazione dell'indennità dell'Ente fino a raggiungere il trattamento economico complessivo che avrebbe percepito l'impiegato di pari anzianità e per pari periodo di malattia, nei limiti dell'intervento economico dell'Ente.
Il trattamento ricomincia ex novo nei seguenti casi:
- malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia;
- dal 16° giorno di ricovero ospedaliero;
- assenza per malattia iniziata dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.
Intermedi e impiegati:
| Anni di servizio | Durata dell'assenza | Trattamento |
|---|---|---|
| fino al 3° | primi 3 mesi | 100% |
| fino al 3° | 5 mesi successivi | 50% |
| dal 4° al 6° | primi 4 mesi | 100% |
| dal 4° al 6° | 6 mesi successivi | 50% |
| oltre il 6° | primi 5 mesi | 100% |
| oltre il 6° | 7 mesi successivi | 50% |
Per i turnisti, la retribuzione comprende le relative maggiorazioni sulla base del valore medio del ciclo completo dei turni.
Patologie gravi
Dal 08/03/2024 i termini di conservazione del posto sono aumentati di:
| Anzianità di servizio | Aumento comporto |
|---|---|
| fino a 3 anni | 2 mesi |
| fino a 6 anni | 3 mesi |
| oltre 6 anni | 4 mesi |
In caso di assenza per malattia dovuta a malattia invalidante, fermo restando il diritto all'indennità economica INPS, l'azienda assicura il medesimo trattamento economico complessivo previsto per i lavoratori con qualifica di impiegato, cioè la metà della retribuzione netta, per il restante periodo di conservazione del posto.
Infortunio
Periodo di comporto
- Fino a guarigione clinica.
Trattamento economico
Operai:
- integrazione dell'indennità Ente fino a raggiungere il trattamento economico complessivo che avrebbe percepito l'impiegato di pari anzianità e per pari periodo di infortunio, nei limiti dell'intervento economico dell'Ente.
Il trattamento ricomincia ex novo nei seguenti casi:
- malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia;
- dal 16° giorno di ricovero ospedaliero;
- assenza per malattia iniziata dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.
Intermedi e impiegati:
| Anni di servizio | Durata dell'assenza | Trattamento |
|---|---|---|
| fino al 3° | primi 3 mesi | 100% |
| fino al 3° | 5 mesi successivi | 50% |
| dal 4° al 6° | primi 4 mesi | 100% |
| dal 4° al 6° | 6 mesi successivi | 50% |
| oltre il 6° | primi 5 mesi | 100% |
| oltre il 6° | 7 mesi successivi | 50% |
Per i turnisti, la retribuzione comprende le relative maggiorazioni sulla base del valore medio del ciclo completo dei turni.
Maternità e paternità
- integrazione al 100% per il periodo di astensione obbligatoria.
- Per i padri lavoratori dipendenti si applica la normativa vigente.
- Il congedo obbligatorio del padre lavoratore, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, è pari a 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, fruibili anche in via non continuativa dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla nascita.
Periodo di prova
| Categorie | Durata |
|---|---|
| A, B1, B2 | 6 mesi |
| C1, C2 | 4 mesi |
| D1, D2, E1, E2 | 3 mesi |
| E3, F | 2 mesi |
Per alcuni impiegati il periodo di prova è ridotto:
- da 6 mesi a 3 mesi;
- da 3 mesi a 2 mesi;
nei seguenti casi:
- amministrativi con almeno un biennio di servizio, con analoghe mansioni, presso altre aziende;
- tecnici con almeno un biennio di servizio, con analoghe mansioni, presso altre aziende che esercitino la stessa attività.
Part-time
Per la disciplina generale si rinvia alla normativa di legge.
Clausole elastiche dal 08/03/2024:
- attivabili con preavviso di 2 giorni;
- maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Inquadramento finale | Durata complessiva | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|---|
| E2 | 30 mesi | 10 | 10 | 10 |
| E1 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| D2 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| D1 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| C2 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| C1 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| B2 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| B1 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| A | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
È prevista una riduzione di 6 mesi se l'apprendista possiede un titolo correlato al profilo professionale da conseguire o idoneo attestato di qualifica equivalente.
Retribuzione apprendista
L'inquadramento e il trattamento economico sono determinati come segue:
- primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- terzo periodo: al livello di destinazione finale.
Contratto a tempo determinato
Si applica la disciplina legale del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni, con le specificazioni del CCNL.
Esigenze individuate dal CCNL
Sono ammesse, tra le altre, per:
- sviluppo straordinario delle attività d'impresa, anche legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività;
- sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
- esecuzione di particolari lavori temporanei che richiedano professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- investimenti nei processi produttivi finalizzati alla gestione sostenibile delle attività di impresa;
- interventi di manutenzione straordinaria o introduzione di nuove apparecchiature nell'ambito di digitalizzazione, automazione, riconversione ambientale/energetica, sicurezza.
Affiancamento in sostituzione
Nei contratti stipulati per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento prima dell'assenza e al rientro del lavoratore sostituito.
Limiti quantitativi
- Il numero complessivo massimo tra contratti a termine e contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare il 32% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, calcolato come media nell'anno, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è almeno pari a 0,50.
- È comunque sempre possibile stipulare fino a 2 contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza.
Esclusioni dai limiti
Sono esenti dal limite quantitativo i contratti stipulati nelle fasi di avvio di nuove attività per:
- 12 mesi;
- 18 mesi per aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal D.P.R. n. 218/1978.
Successione di contratti
Non si applica il limite di 24 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore per mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere.
Intervalli temporali tra contratti
Gli intervalli di 10/20 giorni tra due contratti a termine non si applicano, tra l'altro, nei casi di:
- ragioni sostitutive;
- avvio di nuove attività entro 12 mesi, o 18 mesi nel Mezzogiorno;
- assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali;
- assunzione di soggetti iscritti nelle liste della Legge n. 68/1999;
- assunzione di soggetti con invalidità permanente certificata di almeno 20%;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
Trattamento economico e normativo
Malattia e infortunio non sul lavoro:
- periodo di comporto pari complessivamente a un terzo della durata del contratto, con minimo di 30 giorni;
- il trattamento economico a carico dell'azienda cessa alla scadenza del comporto;
- l'obbligo di conservazione del posto cessa comunque alla scadenza del termine.
Periodo di prova:
- per assunzioni a termine fino a 6 mesi, durata ridotta della metà e comunque non superiore al 50% della durata del contratto a termine.
Preavviso:
- i termini del tempo indeterminato sono ridotti alla metà, anche ai fini dell'indennità sostitutiva.
Risoluzione anticipata ad iniziativa del lavoratore:
- si applica la disciplina del preavviso.
Diritto di precedenza:
- nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato per le medesime attività svolte;
- da esercitare per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione;
- si estingue dopo 1 anno dalla cessazione del rapporto.
Preavviso
Operai
Per licenziamento e dimissioni:
- 6 giorni per anzianità ininterrotta fino a 1 anno;
- 15 giorni per anzianità superiori.
Decorrenza del preavviso: in qualunque giorno della settimana.
Intermedi
Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
| Anni di servizio | Categoria C1 | Categoria D2 |
|---|---|---|
| fino a 5 compiuti | 1 mese | 1/2 mese |
| oltre 5 e fino a 10 compiuti | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
| oltre 10 | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
Dimissioni: termini ridotti alla metà.
Impiegati
Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
| Anni di servizio | Categorie A, B1, B2 | Categoria C1 | Altre categorie |
|---|---|---|---|
| fino a 5 compiuti | 2 mesi | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
| oltre 5 e fino a 10 compiuti | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
| oltre 10 | 4 mesi | 3 mesi | 2 mesi |
Dimissioni: termini ridotti alla metà.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge n. 297/1982.
La retribuzione annua utile per il calcolo comprende:
- minimo contrattuale;
- I.P.O.;
- E.D.R.;
- eventuale indennità ex lavorazione particolare (ILP);
- scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale (ERI);
- aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo;
- indennità di contingenza ex Legge n. 297/1982 fino al 31/08/1999;
- ex premio di produzione;
- indennità di turno, nei limiti contrattuali;
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali;
- provvigioni, interessenze, cottimo;
- 13ª mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente;
- indennità specifiche e continuative di alloggio e mensa;
- indennità di funzione per i quadri.
Accordi e rinnovi
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