Cassazione Civile, Ordinanza n. 18476/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza originaria non fosse affetta da errore materiale, ma esprimesse legittimamente una liquidazione unitaria in favore dei controricorrenti, anche alla luce dell'identità delle difese e della comune assistenza difensiva. È stato altresì disposto che non vi fossero spese nel procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al resistente (parte soccombente)
La controversia
Con ricorso per correzione di errore materiale i difensori delle parti controricorrenti chiedevano di emendare il dispositivo dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 39337/2021 nella parte relativa alle spese di legittimità. Sostenevano che la condanna alle spese, indicata a favore dei "controricorrenti", dovesse essere corretta in modo da prevedere la liquidazione a favore di ciascuno dei due controricorrenti separatamente, anziché in forma unitaria. Il Collegio ha però rilevato che i due controricorrenti erano assistiti dai medesimi difensori, che i controricorsi e le memorie avevano contenuto identico e che la liquidazione unitaria delle spese era coerente con l'impostazione della precedente decisione. È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui, se più parti vittoriose sono assistite dallo stesso difensore, è ammissibile una liquidazione unitaria e globale delle spese, mentre la richiesta di separata liquidazione implica un errore di giudizio e non un mero errore materiale.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
la correzione di errore materiale non è utilizzabile per ottenere una diversa regolazione delle spese che presupponga un errore di giudizio.
art. 380-bis c.p.c.
il procedimento è stato definito in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 92, primo comma, c.p.c.
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue.
la Corte lo richiama come base normativa coerente con la liquidazione unitaria o con l'esclusione della ripetizione di spese non necessarie.
Massime di principio
- L'istanza di correzione dell'errore materiale non può essere usata per modificare una decisione sulle spese che dipenda da una valutazione discrezionale del giudice, poiché in tal caso si deduce un errore di giudizio e non un errore materiale.
- Quando più parti vittoriose sono assistite dal medesimo difensore e le difese sono sostanzialmente identiche, è legittima la liquidazione unitaria e globale delle spese in loro favore.
- La distinzione decisiva, ai fini della correzione, è tra errore meramente materiale e scelta decisoria sulla regolazione delle spese: solo il primo è emendabile ex artt. 287 e segg. c.p.c.
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