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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07333/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di riconoscimento dei benefici contributivi collegati all'esposizione all'amianto. La vicenda riguarda l'attività svolta alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico/industriale presso una centrale termoelettrica, dapprima dal 1981 al 1992 e poi nel periodo successivo. Il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato un precedente giudicato limitato al periodo fino al 1992 per negare anche le pretese relative al tempo successivo, avrebbe ignorato la disciplina speciale introdotta dalla legge n. 247 del 2007, avrebbe disapplicato la presunzione di esposizione prevista per talune lavorazioni/siti industriali, avrebbe ingiustificatamente negato l'ammissione di prove e di una consulenza tecnica d'ufficio percipiente, e avrebbe omesso di considerare la mancata contestazione specifica dell'INPS. Sono stati prospettati, inoltre, vizi di nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria, omessa pronuncia e violazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse chiara nell'individuare il perimetro del giudicato: esso copriva il periodo fino al 1992, nel quale era già stata definitivamente esclusa l'esposizione qualificata all'amianto, mentre per il periodo successivo la Corte territoriale ha effettuato un autonomo apprezzamento del caso concreto. Ha escluso la sussistenza di vizi motivazionali e processuali, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato in modo completo le deduzioni dell'appellante, aveva correttamente ritenuto non operante la presunzione di esposizione perché il lavoratore non risultava addetto ai settori contemplati dagli atti d'indirizzo ministeriali, e aveva rilevato la carenza di allegazioni decisive in ordine a mansioni diverse o a peggioramenti dell'ambiente di lavoro. La richiesta di nuove prove è stata ritenuta irrilevante alla luce delle premesse fattuali già accertate. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del giudicato, ma la Corte ha escluso che il giudicato fosse stato mal applicato oltre il suo perimetro oggettivo

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sul giudicato, senza accoglimento della censura

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale è stato ritenuto limitato al periodo già definitivamente deciso

  • art. 1, commi 20, 21 e 22, L. 24 dicembre 2007, n. 247

    disciplinano un meccanismo presuntivo di agevolazione probatoria, ma non introducono una presunzione assoluta e non superano l'accertamento contrario già compiuto

  • art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257

    norma base sui benefici contributivi per esposizione all'amianto, richiamata come oggetto del precedente giudicato

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso lesioni del diritto di difesa e del contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione a motivazione e giusto processo, senza accoglimento

  • art. 24 d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277

    richiamato dal ricorrente come parametro di disciplina tecnica dell'esposizione

  • art. 31 d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici, ma la Corte ha ritenuto non integrati i presupposti fattuali per operare la presunzione invocata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto carenti le allegazioni decisive del lavoratore

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove e della non contestazione, ma le censure sono state respinte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per il prudente apprezzamento delle prove, esercitato correttamente dai giudici di merito

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato per la specificità delle contestazioni e delle difese nel rito del lavoro

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle dedotte preclusioni istruttorie, senza incidenza sul decisum

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per i poteri istruttori del giudice del lavoro, ma non imposto in presenza di allegazioni insufficienti

  • art. 445 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel complesso dei motivi

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    invocato per il contraddittorio preventivo, ma la Corte ha escluso la necessità di una specifica attivazione ulteriore

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la sanatoria dei vizi dell'atto introduttivo, ritenuto non pertinente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte ha escluso l'anomalia motivazionale

  • art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse deciso sui punti rilevanti

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norme sul perimetro dei vizi denunciabili in cassazione, ma le censure sono state ritenute infondate

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il procedimento camerale

  • L. 27 marzo 1992, n. 257

    fonte dei benefici contributivi per esposizione all'amianto

  • L. 24 dicembre 2007, n. 247

    fonte sopravvenuta richiamata dal ricorrente in chiave presuntiva e agevolativa

  • d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277

    richiamato in relazione alle soglie e alla disciplina tecnica dell'esposizione all'amianto

Massime di principio

  • Il giudicato copre solo il periodo e il fatto costitutivo che risultano effettivamente decisi; non può essere esteso oltre il suo perimetro oggettivo, ma se il diritto azionato per il periodo successivo è identico nei suoi elementi costitutivi, il precedente accertamento può incidere anche sulla nuova domanda nella misura in cui il fatto già escluso resti immutato.
  • La disciplina sopravvenuta che introduce un meccanismo presuntivo di agevolazione probatoria non elimina l'onere di allegare i fatti specifici necessari a far operare la presunzione; se il lavoratore non dimostra di rientrare nei settori o nelle condizioni contemplate dagli atti amministrativi richiamati dalla norma, la presunzione non opera.
  • Nel rito del lavoro, l'assenza di allegazioni specifiche su mansioni effettivamente diverse o su modificazioni peggiorative dell'ambiente di lavoro può rendere irrilevanti le richieste istruttorie, compresa la consulenza tecnica percipiente, quando il giudice abbia già accertato in modo convincente l'insussistenza del presupposto fattuale della domanda.
  • Non ricorre vizio di motivazione o omessa pronuncia quando la sentenza di merito delimita chiaramente il periodo coperto dal giudicato, esamina separatamente il periodo non coperto e spiega perché le prove offerte non sono decisive; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La non contestazione e i poteri istruttori officiosi non possono supplire a una domanda o a deduzioni difettose nei fatti costitutivi essenziali della pretesa: il thema decidendum e il thema probandum restano fissati dagli atti introduttivi e dalle allegazioni specifiche della parte che chiede il beneficio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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