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Sentenza

Sentenza n. 6282/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento di cui alla Comunicazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 31 ottobre 2025 recante “Lista AGCOM dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera n. 96/25/CONS”; della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 96/25/CONS, dell’8 aprile 2025, recante ad oggetto “Adozione delle modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”, unitamente ai suoi allegati; nonché, per quanto occorrer possa, (i) della delibera n. 9/24/CONS, del 10 gennaio 2024, che ha disposto l’“Avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159”; (ii) della delibera n. 61/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante “Avvio della consultazione pubblica di cui all’art. 1, comma 4, della delibera n. 9/24/CONS volta all’adozione di un provvedimento sulle modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”; (iii) del comunicato stampa AGCOM del 12 novembre 2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non noto o conosciuto.

Giustizia amministrativa202600132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGCOM del 31 ottobre 2025 recante la lista dei soggetti destinatari delle misure sull’accertamento della maggiore età e delibera AGCOM n. 96/25/CONS, limitatamente alle disposizioni sull’applicazione automatica delle misure ai prestatori stabiliti in altri Stati membri

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di piattaforma online)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato gli atti AGCOM relativi alle modalità tecniche e procedurali di verifica della maggiore età degli utenti che accedono a contenuti pornografici. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della direttiva 2000/31/CE e dei principi del Paese d’origine, del mutuo riconoscimento e della libera prestazione dei servizi, nonché la violazione di ulteriori disposizioni eurounitarie e il difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’estensione degli obblighi a un prestatore stabilito in un altro Stato membro fosse illegittima sia perché la deroga al principio del Paese d’origine non poteva essere prevista mediante una disciplina generale riferita a categorie di operatori, sia perché non era stata previamente osservata la procedura di interlocuzione con lo Stato membro d’origine e di notifica alla Commissione europea. Con il secondo motivo ha dedotto che il Digital Services Act costituisse una disciplina di piena armonizzazione, preclusiva dell’adozione di misure nazionali ulteriori in materia di protezione dei minori e verifica dell’età. Con il terzo motivo ha lamentato il difetto di motivazione rafforzata e la violazione dell’art. 5, par. 2, della direttiva 2015/1535/UE, per non avere AGCOM adeguatamente superato le osservazioni contenute nel parere circostanziato della Commissione europea. AGCOM ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione immediata della delibera n. 96/25/CONS. L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività o inammissibilità, ritenendo che la lesione nei confronti della ricorrente si fosse concretizzata soltanto con la pubblicazione della lista AGCOM, poiché la delibera n. 96/25/CONS aveva previsto l’applicazione delle misure ai prestatori stabiliti in altri Stati membri solo dopo la loro individuazione nella lista. Ha accolto invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, non avendo tale ente adottato gli atti impugnati né essendo stato indicato come controinteressato. Nel merito, il TAR ha ritenuto infondata la censura secondo cui la deroga al principio del Paese d’origine avrebbe necessariamente dovuto riguardare soltanto un singolo prestatore già individuato: l’inserimento dei prestatori in una lista specifica consente infatti di circoscrivere e individualizzare i destinatari della misura. Ha però accolto la censura relativa alla violazione dell’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE. L’applicazione delle misure ai prestatori stabiliti in altri Stati membri non poteva diventare automaticamente efficace dopo tre mesi dalla pubblicazione della lista, senza la previa richiesta allo Stato membro d’origine di adottare le misure necessarie, senza verificare l’inadeguatezza o l’assenza di tali misure e senza la preventiva notifica alla Commissione europea e allo Stato membro d’origine. Tali adempimenti costituiscono presupposti sostanziali di legittimità della misura derogatoria e non possono essere rinviati alla successiva fase sanzionatoria. Il TAR ha respinto il motivo fondato sulla piena armonizzazione del Digital Services Act, ritenendo che, al momento della decisione, l’armonizzazione in materia di verifica dell’età non fosse ancora completa e che fossero ammissibili soluzioni nazionali transitorie, purché conformi al diritto dell’Unione e munite di un meccanismo di adeguamento alla disciplina europea sopravvenuta. Ha respinto anche la censura sul difetto di motivazione rafforzata, valorizzando la clausola di adeguamento prevista dall’art. 4, comma 3, dell’allegato A alla delibera. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati: è stata annullata la delibera n. 96/25/CONS nella parte relativa all’entrata in vigore automatica delle misure verso i prestatori stabiliti in altri Stati membri. AGCOM dovrà osservare previamente la procedura prevista dall’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 direttiva 2000/31/CE

    Il principio del Paese d’origine e la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione impediscono, in linea di principio, allo Stato di destinazione di imporre obblighi ulteriori ai prestatori stabiliti in altro Stato membro; le deroghe sono ammesse solo nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali previste dalla direttiva.

  • art. 3, par. 4, lett. b), direttiva 2000/31/CE

    La misura restrittiva verso un prestatore stabilito in altro Stato membro richiede previamente l’interlocuzione con lo Stato membro d’origine, l’assenza o inadeguatezza delle misure adottate da quest’ultimo e la notifica alla Commissione europea e allo Stato membro d’origine. Tali adempimenti devono precedere l’applicazione della misura e non possono essere rinviati alla fase sanzionatoria.

  • art. 13-bis d.l. 123/2023, convertito dalla l. 159/2023

    La disposizione nazionale, previa disapplicazione nella parte incompatibile con il diritto dell’Unione, non consente l’applicazione automatica delle misure ai prestatori stabiliti in altri Stati membri senza il rispetto della procedura derogatoria europea.

  • art. 28 Regolamento (UE) 2022/2065

    Il presente regolamento armonizza pienamente le norme applicabili ai servizi intermediari nel mercato interno...

    Al momento della decisione non determina una piena armonizzazione della verifica dell’età tale da escludere ogni soluzione nazionale transitoria; sono ammesse misure nazionali provvisorie purché conformi al diritto dell’Unione e adeguabili alla futura disciplina europea.

  • art. 35, par. 1, lett. j), Regolamento (UE) 2022/2065

    Rientrano tra le misure di mitigazione dei rischi sistemici adottabili dalle piattaforme di dimensioni molto grandi anche strumenti diretti alla tutela dei minori, compresi strumenti di verifica dell’età.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto, anche in relazione alle osservazioni della Commissione europea, mediante la previsione di una clausola di adeguamento della disciplina nazionale all’evoluzione della normativa europea.

  • art. 5, par. 2, direttiva 2015/1535/UE

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione al dovere di motivazione rafforzata, ma la relativa censura è stata respinta.

Massime di principio

  • Quando uno Stato membro intende imporre a un prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro una misura derogatoria rispetto al principio del Paese d’origine, deve previamente osservare tutte le condizioni procedurali previste dall’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE: richiesta allo Stato membro d’origine, verifica dell’assenza o inadeguatezza delle misure adottate e notifica alla Commissione europea e allo Stato membro d’origine.
  • Gli adempimenti procedurali previsti dall’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE costituiscono presupposti di legittimità della misura restrittiva e devono essere assolti prima che essa divenga operativa; non è sufficiente rinviarli alla fase successiva di contestazione dell’inadempimento o di irrogazione delle sanzioni.
  • Il requisito secondo cui la misura derogatoria deve riferirsi a un determinato servizio non impone necessariamente l’individuazione di un unico prestatore, ma richiede che i destinatari siano identificabili in modo sufficientemente specifico. Una lista nominativa o comunque puntualmente delimitata può individualizzare l’applicazione di una misura originariamente prevista da una disciplina generale.
  • In assenza di una piena armonizzazione europea della verifica dell’età online, gli Stati membri possono adottare soluzioni nazionali transitorie per la tutela dei minori, purché conformi al diritto dell’Unione, rispettose del principio del Paese d’origine e accompagnate da meccanismi di adeguamento o superamento in caso di successiva disciplina europea.
  • L’obbligo di impugnazione immediata di un atto generale o presupposto sorge, per il destinatario, solo quando tale atto determini un’attuale ed effettiva lesione della sua sfera giuridica. Se l’efficacia concreta verso un prestatore stabilito in altro Stato membro dipende dalla successiva inclusione in una lista applicativa, la lesione può attualizzarsi con la pubblicazione della lista.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Giurisdizione e ripartoAttuazione del diritto dell'Unione europea
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativoFonti e atti normativi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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