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Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale di riscontro a un’istanza di riesame, relativa alla possibilità di esprimere un nuovo parere soltanto nell’ambito di una nuova conferenza di servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato il provvedimento unico del SUAPE relativo alla procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 7,58 MW nel Comune di Sarroch, nonché gli atti presupposti, inclusi i pareri e le valutazioni negative espresse da Comune e Regione. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti hanno impugnato la nota regionale del 22 aprile 2026, sostenendo che la Regione, in applicazione del punto 12.7 dell’Allegato A alla D.G.R. 49/2019 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, avrebbe dovuto sollecitare il SUAPE a esercitare l’autotutela sul provvedimento originario oppure annullare preventivamente i propri precedenti pareri negativi, così da consentire la rinnovazione della conferenza di servizi. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda cautelare; la Regione ha eccepito anche l’inammissibilità dell’impugnazione per la natura endoprocedimentale della nota.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto non condivisibile la tesi secondo cui la Regione fosse obbligata a sollecitare la convocazione di una nuova conferenza di servizi. La nota impugnata non ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’autotutela sul precedente parere, ma si è limitata a riservare la relativa valutazione alla sede ritenuta appropriata, ossia a una rinnovata conferenza di servizi. La convocazione di tale conferenza, inoltre, non rientra nella competenza della Regione. Il giudice ha rilevato anche che l’immediata lesività della nota è discutibile. Il solo pregiudizio patrimoniale allegato non è stato ritenuto sufficiente, in assenza del fumus, poiché eventualmente suscettibile di ristoro per equivalente all’esito del giudizio. Spese della fase cautelare compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del potere di annullamento d’ufficio che le ricorrenti ritenevano dovesse essere attivato o sollecitato; il TAR ha escluso che dalla fattispecie emergesse un obbligo regionale di sollecitare la nuova conferenza di servizi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di diniego e alle controdeduzioni adottate nel procedimento amministrativo, senza costituire il fondamento diretto della decisione cautelare.

  • punto 12.7 dell’Allegato A alla D.G.R. 49/2019

    Esercizio del potere di autotutela

    Invocato dalle ricorrenti per sostenere l’obbligo dell’amministrazione regionale di sollecitare il SUAPE all’esercizio dell’autotutela; il TAR ha ritenuto non dimostrato tale obbligo nel caso concreto.

  • art. 1, commi 1, lettera a), 2, 5, 6 e 7, e relativi Allegati, l.r. Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20

    Disposizioni regionali richiamate nell’impugnazione e nelle questioni prospettate di legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto dell’Unione; non risultano decise in questa ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sola allegazione di un pregiudizio patrimoniale non è sufficiente a giustificare la misura quando manchi il fumus boni iuris, soprattutto se il pregiudizio è astrattamente suscettibile di ristoro per equivalente all’esito del giudizio.
  • Una nota con cui l’amministrazione si riserva di valutare l’esercizio dell’autotutela in una successiva sede procedimentale non equivale all’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio e non impone, per ciò solo, all’amministrazione di sollecitare la convocazione della conferenza di servizi.
  • L’amministrazione che non dispone della competenza a convocare una conferenza di servizi non può essere ritenuta obbligata a disporne direttamente; la valutazione dell’autotutela può essere rinviata alla sede procedimentale competente per la rinnovazione dell’istruttoria.
  • La discutibile immediata lesività di un atto endoprocedimentale costituisce un elemento contrario alla concessione della tutela cautelare, quando l’atto non determini una definitiva decisione lesiva della posizione del privato.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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