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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39105/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava due vizi: 1) violazione dell'art. 161 c.p.p. per aver la Corte d'appello disposto la notifica del decreto di citazione in appello presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, nonostante - secondo il ricorrente - fosse stata indicata una dichiarazione di domicilio nell'atto di nomina, con conseguente illegittimità della notifica al difensore; 2) violazione degli artt. 601, comma 3 c.p.p. e 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. con L. 176/2020) per aver la Corte rigettato la richiesta di trattazione orale come tardiva rispetto alla prima data indicata nel decreto (30/01/2024), nonostante la prima udienza fosse stata rinviata per omessa notifica e la richiesta di trattazione fosse stata presentata nei termini rispetto all'udienza di rinvio (entro 15 giorni anteriori alla nuova udienza). Si deduceva che il rigetto ha impedito all'appellante di partecipare personalmente e di esercitare il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo perché, dall'esame degli atti, l'atto di nomina non conteneva alcuna indicazione di domicilio dell'imputato; pertanto la notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è risultata corretta. Accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto che, quando la prima udienza venga rinviata per omessa notifica e il contraddittorio non si sia quindi regolarmente instaurato, la richiesta di trattazione orale presentata dal difensore entro i quindici giorni anteriori all'udienza di rinvio è tempestiva; il mancato accoglimento ha determinato la violazione del contraddittorio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Disciplina la notificazione degli atti processuali; la Corte ha ritenuto corretta la notifica al difensore ai sensi del comma 4 quando nell'atto non risulta indicato alcun domicilio dell'imputato.

  • art. 601, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio non partecipata salvo richiesta delle parti; la Corte ha interpretato che tale svolgimento non può supplire al mancato contraddittorio ove la prima udienza sia stata rinviata per omessa notifica e non si sia dunque instaurato il contraddittorio.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norme emergenziali che hanno inciso sulle modalità di celebrazione dei processi (camera di consiglio non partecipata); la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel periodo di applicazione, la celebrazione senza partecipazione quando il contraddittorio non era ancora instaurato può comportare nullità rilevante.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Regola le fattispecie di ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato che, per accertare un error in procedendo, può esaminare direttamente gli atti processuali.

  • art. 337, 385, 582, 585, 605 cod. pen.

    Articoli del codice penale relativi ai reati per i quali l'imputato era stato giudicato: resistenza a pubblico ufficiale (art. 337), evasione (art. 385), lesioni aggravate (artt. 582, 585) e sequestro di persona (art. 605). La Corte di appello aveva confermato assoluzione per il reato di sequestro e condanne per gli altri reati; la Cassazione non ha esaminato nel merito le condanne sostanziali ma ha annullato per vizio procedurale.

Massime di principio

  • Se la prima udienza viene rinviata per omessa notifica e il contraddittorio non si è instaurato, la richiesta di trattazione orale presentata entro 15 giorni antecedenti alla nuova udienza di rinvio va considerata tempestiva.
  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima quando dagli atti non risulti indicato un domicilio dell'imputato; pertanto il difensore, se intende opporsi, deve verificare e documentare la presenza di una dichiarazione di domicilio nel mandato o negli atti.
  • La celebrazione del giudizio in camera di consiglio non partecipata è incompatibile con la situazione in cui non si sia ancora instaurato il contraddittorio: ciò può comportare annullamento per violazione del diritto di difesa.
  • Per evitare la perdita del diritto di partecipare al giudizio di appello, il difensore dovrebbe presentare tempestivamente (e documentare) la richiesta di trattazione orale rispetto alla data effettiva di celebrazione indicata dopo eventuali rinvii, e accertare immediatamente la regolarità delle notifiche.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, il controllo su vizi dell'istruttoria o di instaurazione del contraddittorio può comportare esame diretto degli atti; quindi la documentazione formale (nomine, domicili, ricevute di notifica, istanze depositate) è cruciale.

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