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Sentenza

Sentenza del 20/04/2021 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento fiscale relativo all'anno 2011 per presunte operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere dalla fornitrice XY S.r.l., con recupero IRES, IRAP e IVA per la società XX e redditi di capitale per il rappresentante Tizio. L'Ufficio aveva contestato la deducibilità di costi inerenti tre fatture (n. 198, n. 176, n. 214) sulla base di elementi emersi da verifica (incongruenze nei codici attività, mancanza di contabilità, presunta inattività della XY, assenza di professionalità per le progettazioni richieste, assenza di fornitori compatibili, mancanza di documentazione tecnica e incongruità del prezzo nella vendita di un macchinario). I contribuenti contestavano l'omesso contraddittorio preventivo, la mancanza di prove della fittiziità, e producevano elementi a dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni (esistenza del macchinario e congruità del prezzo, rivendita di stampi e progetti con profitto, documentazione tecnica, corrispondenza e fatture terze collegate).

La decisione

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso dei contribuenti e compensato le spese. L'Ufficio ha proposto appello, che è stato respinto. La Corte d'appello ha confermato che l'Amministrazione non ha fornito prova sufficiente della natura fittizia delle tre operazioni: le incongruenze formali della fornitrice XY non erano automaticamente riferibili ai rapporti con la XX e non dimostravano la conoscenza o la complicità dei contribuenti; viceversa i contribuenti hanno prodotto elementi contrari rilevanti (sentenza penale favorevole sul legale rappresentante di XY, presenza di dipendenti, documentazione tecnica, corrispondenza, conferme del costruttore sulla congruità del prezzo, cessione dei progetti con utile) che hanno smentito la tesi dell'Ufficio. Perciò l'appello dell'Ufficio è respinto, la sentenza di primo grado è integralmente confermata e le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • Cass. 11.12.2020, n. 28246

    Cass. 11.12.2020, n. 28246

    Ribadito che l'Amministrazione può inizialmente avvalersi anche di mere presunzioni o elementi indiziari per sostenere la fittiziità delle operazioni; a quel punto grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni e l'inerenza dei costi, non essendo sufficiente esibire solo le fatture.

  • Cass. 19.12.2019, n. 33195

    Cass. 19.12.2019, n. 33195

    Conferma del principio sulla distribuzione dell'onere della prova nelle ipotesi di operazioni fittizie: iniziale onere probatorio dell'Amministrazione anche con presunzioni, poi onere del contribuente di provare l'effettività.

  • Cass. 19.10.2018, n. 26453

    Cass. 19.10.2018, n. 26453

    Sottolinea che le fatture e la documentazione formale, se non supportate da riscontri concreti, non sono di per sé idonee a escludere la natura fittizia delle operazioni.

  • Cass. 5.9.2018, n. 17619

    Ulteriore richiamo al criterio per cui l'Amministrazione può fondare l'accertamento su elementi presuntivi; il contribuente deve fornire elementi di prova contrari efficaci e non meramente formali.

Massime di principio

  • L'Amministrazione può sostenere la fittiziità delle operazioni anche tramite presunzioni, indizi e prove indirette; tuttavia tali presunzioni devono essere valutate nel loro concreto peso probatorio e non possono automaticamente travolgere il contribuente senza adeguata prova contraria.
  • Una contestazione fondata su carenze o incongruenze formali della fornitrice (assenza di dichiarazioni, codici attività discordanti, mancanza di contabilità) non è automaticamente trasferibile al committente, salvo che ricorrano elementi che dimostrino la conoscenza o la partecipazione del committente alle irregolarità.
  • Il contribuente che viene chiamato a confutare la presunzione di fittiziità deve offrire prove concrete e pertinenti: esistenza materiale del bene, conferme di terzi (es. costruttore), documentazione tecnica o disegni, corrispondenza tra le parti, prove di cessioni o rivendite che valorizzino economicamente i lavori/beni, contratti o dichiarazioni dei dipendenti della fornitrice.
  • Valutazioni circa la mancanza di professionalità nella fornitrice richiedono, per avere rilievo decisivo, accertamenti tecnici o informazioni specifiche; meri rilievi indiziari dei verbalizzanti possono essere insufficienti.
  • Discrepanze economiche tra leasing e valore di riscatto o sublocazione non sono di per sé prova univoca della fittiziità se esistono spiegazioni commerciali plausibili o conferme di congruità di mercato.
  • In caso di bilanciamento tra complessi probatori presuntivi opposti, è possibile la compensazione delle spese processuali; la tutela del contribuente può essere confermata quando gli elementi contrari appaiono sufficienti a rompere la catena indiziaria dell'Amministrazione.
  • Prassi consigliata per i contribuenti: raccogliere e conservare prova materiale (mail, disegni, rapporti di vendita, conferme di produttori, ricevute di consegna, documentazione dei dipendenti e subfornitori) per poter efficacemente contestare le asserite operazioni fittizie.

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