Sentenza del 20/04/2021 n. 259 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Indagini bancarie - prova legale - inversione onere della prova - principio di proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio, nell'ambito di un accertamento bancario, ha rilevato una incongruenza tra i redditi dichiarati dal contribuente e l'entità delle sue disponibilità/movimentazioni bancarie. Su tale discrepanza l'Ufficio ha fondato una presunzione di maggior capacità contributiva collegata a operazioni bancarie non giustificate, sostenendo che essa costituisce prova legale ai sensi dell'art. 2728 c.c. e trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare la non rilevanza fiscale dei movimenti bancari. È stata altresì valutata la compatibilità di tale meccanismo con il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la presunzione fondata sulla discrepanza tra redditi dichiarati e consistenza delle disponibilità bancarie integri una prova legale ai sensi dell'art. 2728 c.c., idonea a trasferire l'onere della prova sul contribuente. Ha inoltre affermato che l'applicazione di tale presunzione, purché fondata su elementi congrui e specifici, non viola il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Di conseguenza l'impostazione dell'Ufficio è stata confermata salvo che il contribuente non fornisca prove concrete e documentali della natura non imponibile o della giustificazione fiscale dei movimenti contestati.
Norme richiamate
art. 2728 codice civile
La presunzione derivante dalle operazioni bancarie non giustificate è qualificata come prova legale che trasferisce l'onere della prova sul soggetto cui è stata opponibile; il contribuente deve quindi provare l'irrilevanza fiscale dei movimenti contestati
principio di proporzionalità (origine comunitaria)
L'obbligo per l'Amministrazione di basare l'accertamento su elementi adeguati e specifici è compatibile con la proporzionalità: l'uso di indagini bancarie e della presunzione legale è considerato proporzionato se non eccede rispetto agli obiettivi perseguibili e se l'accertamento è sorretto da presupposti concreti
Massime di principio
- In accertamenti basati su indagini bancarie l'Ufficio deve prima individuare una discrepanza precisa e non generica tra redditi dichiarati e movimenti/disponibilità bancarie; tale discrepanza costituisce presunzione cui può essere attribuito valore di prova legale
- Una volta formata la presunzione legale, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve fornire documentazione e spiegazioni concrete (contratti, atti, quietanze, prove di natura non imponibile come donazioni o prestiti) per dimostrare la non rilevanza fiscale dei movimenti
- La sola allegazione verbale o generica non è sufficiente: servono prove idonee a ricostruire la provenienza e la natura delle somme
- Il principio di proporzionalità limita l'azione amministrativa ma non impedisce l'utilizzo di presunzioni fondate su indagini bancarie, purché l'intervento sia circoscritto e motivato su elementi specifici
- Il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione bancaria, contratti, dichiarazioni dei terzi e ogni elemento che dimostri la causa giuridica dei flussi per poter efficacemente ribaltare la presunzione
- In sede preventiva, l'Amministrazione dovrebbe adottare accertamenti graduali e proporzionati e permettere al contribuente di chiarire i movimenti prima dell'eventuale perfezionamento dell'atto impositivo
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