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Sentenza

Sentenza del 20/04/2021 n. 437 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

I.V.A. Operazioni inesistenti. DPR 633/72 e Dlgs. 74/2000.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'annualità 2010 per IRES (euro 43.891), IVA (euro 67.227) e IRAP (euro 24.218). Contestata l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA di costi documentati da fatture ritenute inesistenti emesse da C s.r.l. per un imponibile di euro 336.135, l'indeducibilità di sopravvenienze passive risultanti da storni (due note di credito verso una società greca), l'indeducibilità di perdite su crediti verso tale cliente greco e l'indeducibilità di rimborsi chilometrici agli amministratori per mancata documentazione. La CTP di primo grado aveva accolto il ricorso unicamente richiamando l'assoluzione penale del rappresentante legale; l'Agenzia ha appellato sostenendo che la sentenza penale non ha efficacia vincolante nel giudizio tributario e che gli indizi raccolti giustificano la conferma dell'accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza della CTP e confermando l'avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2010. Ha ritenuto che la sentenza penale assolutoria non precluda l'accertamento tributario; ha valorizzato elementi indiziari (fatture generiche, mancanza di documentazione di supporto, modalità di contabilizzazione e registrazione dei pagamenti, utilizzo di ricevute bancarie e storni in anni diversi) come gravi, precisi e concordanti a supporto della fittizietà delle operazioni e dell'indeducibilità dei componenti negativi. Ha respinto la richiesta della società di applicare l'art. 8 (neutralizzazione) senza prova di diretta afferenza e ha condannato la società al pagamento delle spese di giudizio (euro 5.000,00 oltre IVA e CPA ove dovuti).

Norme richiamate

  • DPR 633/1972

    In caso di operazioni inesistenti non sussiste il presupposto impositivo e il diritto alla detrazione IVA non può essere riconosciuto; la Corte richiama che fatture inesistenti escludono l'applicabilità della detrazione ai sensi dell'art. 19.

  • TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Per il riconoscimento del costo ai fini delle imposte dirette sono richiesti i requisiti di inerenza e certezza; i costi derivanti da operazioni inesistenti non sono deducibili.

  • D.lgs. 546/1992

    Art. 7, comma 4: il processo tributario ha propri limiti probatori e non riconosce autorità automatica alla sentenza penale; gli elementi probatori penali possono tuttavia costituire indizi valutabili. Art. 24: vieta l'introduzione di nuovi motivi in sede di controdeduzioni, quindi la società non poteva sollevare per la prima volta alcune eccezioni in fase difensiva tardiva.

  • D.lgs. 74/2000

    Riferimento alla disciplina penal-tributaria: la decisione sottolinea l'autonomia del giudizio tributario rispetto al penale, pur potendo utilizzare fatti accertati penalmente come elementi probatori.

  • DL 16/2010 (convertito)

    Norma citata in relazione agli effetti fiscali delle fatture inesistenti: la pronuncia osserva che la società non ha dimostrato i requisiti richiesti per ottenere effetti favorevoli ai fini dell'imposizione (neutralizzazione dei componenti), per cui la disposizione invocata non è applicabile senza prova puntuale del nesso.

  • DL 16/2012

    La norma che la società ha invocato per la neutralizzazione richiede prova della "diretta afferenza" tra componenti positivi e negativi; la CTR ha ritenuto insufficiente una mera comparazione per masse e ha escluso l'applicazione per mancata prova puntuale.

  • Cassazione, ordine 8811/2013

    Giacitura giurisprudenziale: ribadisce che in tema di IVA, nelle operazioni inesistenti non sussiste l'obbligazione IVA né il diritto alla detrazione; citata dalla CTR a sostegno del principio espresso.

Massime di principio

  • Il giudizio penale e il giudizio tributario sono autonomi: l'assoluzione penale non produce automatica efficacia favorevole nel processo tributario.
  • Il giudice tributario può utilizzare gli accertamenti penali come fatti o indizi, ma è libero di valutare autonomamente la prova secondo le regole del processo tributario (limiti probatori del D.lgs. 546/1992).
  • In materia di IVA le fatture relative a operazioni inesistenti escludono il presupposto impositivo e il diritto alla detrazione ai sensi del DPR 633/72 art. 19; la detraibilità non può fondarsi su mere compensazioni finanziarie.
  • Per le imposte dirette, la deducibilità dei costi richiede i requisiti di inerenza e certezza (art. 109 TUIR); la mancata documentazione o elementi che mostrano motivi extracontabili possono giustificare l'indeducibilità.
  • Ogni periodo d'imposta è autonoma obbligazione tributaria: operazioni contabilizzate in anni diversi non possono essere compensate liberamente senza prova puntuale del nesso temporale e sostanziale.
  • La prova della "diretta afferenza" (per ottenere neutralizzazioni o compensazioni ai sensi delle disposizioni citate) grava sul contribuente e non può essere soddisfatta con una comparazione per masse.
  • Modalità anomale di contabilizzazione e pagamenti (fatture generiche, uso di molteplici conti, ricevute bancarie insolute e riemesse, storni in anni diversi) costituiscono elementi utili per ritenere la fittizietà delle operazioni nel giudizio tributario.
  • L'eccezione di inammissibilità di nuovi motivi sollevati tardivamente (ex art. 24 D.lgs. 546/1992) è rilevante: non è possibile introdurre novità difensive senza rispettare i termini e le forme processuali.

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