Sentenza del 20/04/2021 n. 437 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
I.V.A. Operazioni inesistenti. DPR 633/72 e Dlgs. 74/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'annualità 2010 per IRES (euro 43.891), IVA (euro 67.227) e IRAP (euro 24.218). Contestata l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA di costi documentati da fatture ritenute inesistenti emesse da C s.r.l. per un imponibile di euro 336.135, l'indeducibilità di sopravvenienze passive risultanti da storni (due note di credito verso una società greca), l'indeducibilità di perdite su crediti verso tale cliente greco e l'indeducibilità di rimborsi chilometrici agli amministratori per mancata documentazione. La CTP di primo grado aveva accolto il ricorso unicamente richiamando l'assoluzione penale del rappresentante legale; l'Agenzia ha appellato sostenendo che la sentenza penale non ha efficacia vincolante nel giudizio tributario e che gli indizi raccolti giustificano la conferma dell'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza della CTP e confermando l'avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2010. Ha ritenuto che la sentenza penale assolutoria non precluda l'accertamento tributario; ha valorizzato elementi indiziari (fatture generiche, mancanza di documentazione di supporto, modalità di contabilizzazione e registrazione dei pagamenti, utilizzo di ricevute bancarie e storni in anni diversi) come gravi, precisi e concordanti a supporto della fittizietà delle operazioni e dell'indeducibilità dei componenti negativi. Ha respinto la richiesta della società di applicare l'art. 8 (neutralizzazione) senza prova di diretta afferenza e ha condannato la società al pagamento delle spese di giudizio (euro 5.000,00 oltre IVA e CPA ove dovuti).
Norme richiamate
DPR 633/1972
In caso di operazioni inesistenti non sussiste il presupposto impositivo e il diritto alla detrazione IVA non può essere riconosciuto; la Corte richiama che fatture inesistenti escludono l'applicabilità della detrazione ai sensi dell'art. 19.
TUIR (D.P.R. 917/1986)
Per il riconoscimento del costo ai fini delle imposte dirette sono richiesti i requisiti di inerenza e certezza; i costi derivanti da operazioni inesistenti non sono deducibili.
D.lgs. 546/1992
Art. 7, comma 4: il processo tributario ha propri limiti probatori e non riconosce autorità automatica alla sentenza penale; gli elementi probatori penali possono tuttavia costituire indizi valutabili. Art. 24: vieta l'introduzione di nuovi motivi in sede di controdeduzioni, quindi la società non poteva sollevare per la prima volta alcune eccezioni in fase difensiva tardiva.
D.lgs. 74/2000
Riferimento alla disciplina penal-tributaria: la decisione sottolinea l'autonomia del giudizio tributario rispetto al penale, pur potendo utilizzare fatti accertati penalmente come elementi probatori.
DL 16/2010 (convertito)
Norma citata in relazione agli effetti fiscali delle fatture inesistenti: la pronuncia osserva che la società non ha dimostrato i requisiti richiesti per ottenere effetti favorevoli ai fini dell'imposizione (neutralizzazione dei componenti), per cui la disposizione invocata non è applicabile senza prova puntuale del nesso.
DL 16/2012
La norma che la società ha invocato per la neutralizzazione richiede prova della "diretta afferenza" tra componenti positivi e negativi; la CTR ha ritenuto insufficiente una mera comparazione per masse e ha escluso l'applicazione per mancata prova puntuale.
Cassazione, ordine 8811/2013
Giacitura giurisprudenziale: ribadisce che in tema di IVA, nelle operazioni inesistenti non sussiste l'obbligazione IVA né il diritto alla detrazione; citata dalla CTR a sostegno del principio espresso.
Massime di principio
- Il giudizio penale e il giudizio tributario sono autonomi: l'assoluzione penale non produce automatica efficacia favorevole nel processo tributario.
- Il giudice tributario può utilizzare gli accertamenti penali come fatti o indizi, ma è libero di valutare autonomamente la prova secondo le regole del processo tributario (limiti probatori del D.lgs. 546/1992).
- In materia di IVA le fatture relative a operazioni inesistenti escludono il presupposto impositivo e il diritto alla detrazione ai sensi del DPR 633/72 art. 19; la detraibilità non può fondarsi su mere compensazioni finanziarie.
- Per le imposte dirette, la deducibilità dei costi richiede i requisiti di inerenza e certezza (art. 109 TUIR); la mancata documentazione o elementi che mostrano motivi extracontabili possono giustificare l'indeducibilità.
- Ogni periodo d'imposta è autonoma obbligazione tributaria: operazioni contabilizzate in anni diversi non possono essere compensate liberamente senza prova puntuale del nesso temporale e sostanziale.
- La prova della "diretta afferenza" (per ottenere neutralizzazioni o compensazioni ai sensi delle disposizioni citate) grava sul contribuente e non può essere soddisfatta con una comparazione per masse.
- Modalità anomale di contabilizzazione e pagamenti (fatture generiche, uso di molteplici conti, ricevute bancarie insolute e riemesse, storni in anni diversi) costituiscono elementi utili per ritenere la fittizietà delle operazioni nel giudizio tributario.
- L'eccezione di inammissibilità di nuovi motivi sollevati tardivamente (ex art. 24 D.lgs. 546/1992) è rilevante: non è possibile introdurre novità difensive senza rispettare i termini e le forme processuali.
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