Sentenza del 20/04/2021 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Dichiarazione - sede contenziosa - oneri contributivi - atto negoziale - dichiarazione di scienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente conteneva un errore di fatto e/o di diritto tale da poter comportare un diverso e più gravoso assoggettamento a oneri contributivi rispetto a quanto dovuto ex lege; si discuteva se tale dichiarazione potesse essere emendata o ritrattata in sede contenziosa
La decisione
il giudice ha ritenuto che la dichiarazione dei redditi non sia un atto negoziale o dispositivo vincolante, ma una mera esternazione di scienza e di giudizio del dichiarante; di conseguenza essa è emendabile e ritrattabile, anche in sede contenziosa, quando dalla sua redazione possa derivare un diverso e più gravoso carico contributivo; pertanto il contribuente è stato ammesso a correggere la dichiarazione per eliminare l'errore che avrebbe comportato maggiori oneri
Norme richiamate
nessuna norma specifica espressamente citata nella sintesi
la decisione si fonda su principio giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione dei redditi è da considerare manifestazione di conoscenza/valutazione del contribuente e non atto negoziale dispositiv o; pertanto è modificabile alla luce di nuovi elementi o per correggere errori di fatto o di diritto che comportino maggiori oneri contributivi
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi può essere corretta anche in sede contenziosa se derivano da essa conseguenze contributive più gravose rispetto a quanto previsto dalla legge.
- Occorre distinguere tra atti negoziali/dispositivi (che producono effetti giuridici vincolanti e difficilmente emendabili) e dichiarazioni di scienza/giudizio (che possono essere rettificate alla luce di nuovi elementi).
- La possibilità di ritrattare la dichiarazione si applica sia per errori di fatto sia per errori di diritto commessi dal dichiarante nella redazione.
- Il contribuente dovrebbe attivarsi tempestivamente per produrre elementi probatori e chiedere la correzione quando individua l'errore, perché la rettifica evita l'assoggettamento a oneri indebiti.
- Tale rimedio non autorizza comportamenti elusivi o fraudolenti: la rettifica è ammessa per correggere errori genuini comprovabili, non per creare artifici volti a sottrarsi a obblighi fiscali o contributivi.
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