Sentenza del 20/04/2021 n. 73 - Comm. Trib. I grado di Trento
Agevolazioni tributarie - Beneficio ex art. 6 l. n. 388 del 2000 (c.d. legge Tremonti ambientale) - Impianti non destinati all'autoconsumo - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego (o riduzione) del beneficio fiscale previsto dall'art. 6 della L. n. 388/2000 (c.d. legge Tremonti ambientale) per investimenti in impianti fotovoltaici, con questione specifica se il beneficio sia applicabile anche agli impianti non destinati all'autoconsumo (ossia la cui energia è interamente ceduta a terzi) e se il beneficio possa cumularsi con le tariffe/incentivi nella misura prevista.
La decisione
Il giudice ha stabilito che gli impianti fotovoltaici rientrano tra gli investimenti ambientali agevolabili ai sensi dell'art. 6 L. n. 388/2000. L'agevolazione consiste nella detassazione della componente "ambientale" dell'investimento (riduzione della base imponibile reddituale in misura pari al costo congruo dell'investimento). È ammesso il cumulo con le tariffe incentivanti nei limiti del 20% del costo complessivo dell'investimento. È stata esclusa l'interpretazione che limita il beneficio solo agli impianti destinati all'autoconsumo: anche l'energia prodotta e ceduta a terzi rientra nell'agevolazione.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come riconoscente un'agevolazione che consente la detassazione della componente ambientale dell'investimento in impianti rinnovabili; è ammesso il cumulo con le tariffe incentivanti entro il limite del 20% del costo complessivo dell'investimento; il beneficio non è subordinato alla destinazione dell'energia all'autoconsumo, ma si applica anche se l'energia è ceduta a terzi.
Massime di principio
- Gli impianti fotovoltaici vanno considerati investimenti ambientali ai fini dell'art. 6 L. n. 388/2000 e, se i requisiti sono soddisfatti, danno diritto alla detassazione della componente ambientale dell'investimento.
- Il beneficio può essere cumulato con le tariffe/incentivi pubblici, ma il cumulo complessivo è ammesso solo fino al limite del 20% del costo complessivo dell'investimento.
- La fruizione dell'agevolazione non dipende dalla finalità di autoconsumo: anche impianti la cui energia è interamente venduta a terzi possono beneficiare della norma.
- È necessario documentare adeguatamente il costo "congruo" dell'investimento (fatture, contratti, perizie tecniche) per giustificare la riduzione della base imponibile.
- In situazioni analoghe valutare attentamente l'interazione con altri incentivi/aiuti pubblici per non superare i limiti di cumulabilità e per rispettare eventuali obblighi di comunicazione o contabilizzazione specifici.
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