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Sentenza

Sentenza n. 3409/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento prot. n. 0393466 del 5.12.2023 della Prefettura di Napoli – UTG – Sportello Unico per l’Immigrazione, con cui è stata respinta l’istanza di emersione identificata con NA4707115461 relativa alla ricorrente e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato e conseguente comunque lesivo ivi compreso il parere dell’Ispettorato del Lavoro di cui si ignorano gli estremi e il contenuto.

Giustizia amministrativa202400842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare relativa alla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, fondato sulla circostanza che il datore di lavoro avesse presentato quattro istanze di emersione e che il reddito risultasse sufficiente, secondo il d.m. 27 maggio 2020, soltanto per le prime tre, mentre quella relativa alla ricorrente era la quarta. Ha dedotto la violazione dell’art. 103, comma 3, lett. b), del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 5 del d.m. 27 maggio 2020, sostenendo che l’istanza riguardava un lavoratore addetto all’assistenza del datore di lavoro affetto da patologie o disabilità limitanti l’autosufficienza. Secondo la ricorrente, in tale ipotesi la verifica del reddito del datore di lavoro non era applicabile. La ricorrente ha inoltre rappresentato che il datore di lavoro era invalido al 75%.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Dall’istanza risultava che la domanda era stata presentata nell’ambito della fattispecie prevista dall’art. 103, comma 3, lett. b), d.l. n. 34/2020, concernente il lavoratore addetto all’assistenza di una persona affetta da patologie o disabilità limitanti l’autosufficienza. L’art. 5, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020 stabilisce che la verifica reddituale non si applica al datore di lavoro in tale situazione che effettui la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. Il TAR ha ritenuto non conforme alla lettera della disposizione l’interpretazione restrittiva dell’amministrazione, secondo cui l’esenzione opererebbe soltanto quando il datore abbia presentato una sola dichiarazione di emersione complessiva. La disposizione può invece applicarsi anche quando siano state presentate più dichiarazioni, purché una di esse riguardi un unico lavoratore addetto all’assistenza del datore disabile; resta necessario verificare in concreto l’effettiva sussistenza delle patologie o disabilità limitanti l’autosufficienza. Poiché l’amministrazione aveva applicato la verifica reddituale senza esaminare tale speciale regime e senza menzionare il comma 5, il diniego è stato annullato. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 3, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    Disciplina la dichiarazione di emersione relativa a un lavoratore impiegato nell’assistenza di una persona affetta da patologie o disabilità limitanti l’autosufficienza.

  • art. 5, comma 5, d.m. 27 maggio 2020

    non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza

    Esclude la verifica del reddito del datore di lavoro nella fattispecie dell’unico lavoratore addetto all’assistenza del datore affetto da patologie o disabilità limitanti l’autosufficienza. La disposizione non impone necessariamente che il datore abbia presentato una sola dichiarazione di emersione complessiva, potendo applicarsi anche quando, tra più dichiarazioni, una riguardi un unico lavoratore addetto alla sua assistenza, previa verifica dell’effettiva disabilità o patologia.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L’esenzione dalla verifica reddituale prevista per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità limitanti l’autosufficienza, che dichiari l’emersione di un unico lavoratore addetto alla propria assistenza, può applicarsi anche quando il datore abbia presentato più dichiarazioni di emersione, purché una di esse riguardi un solo lavoratore destinato all’assistenza del datore e siano accertati in concreto i presupposti sanitari richiesti.
  • L’amministrazione non può applicare la verifica reddituale senza confrontarsi con il regime speciale previsto per le dichiarazioni di emersione relative all’assistenza di datori affetti da patologie o disabilità limitanti l’autosufficienza; il diniego fondato esclusivamente sull’insufficienza del reddito è illegittimo se omette tale verifica interpretativa e fattuale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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