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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38035/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione in anni 2 della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente di guida). Si censurava che la sospensione biennale era stata applicata senza alcuna motivazione e in violazione dell'art. 222, comma 3, del codice della strada.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto, il 07/06/2022, è pervenuta in cancelleria formale rinuncia al ricorso per Cassazione sottoscritta dall'imputato e dal suo difensore. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha esaminato nel merito la censura sulla motivazione della sanzione amministrativa accessoria. Decisione resa in data 08/06/2022.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Indica che la sentenza impugnata era stata resa ai sensi della procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la doglianza in Cassazione riguardava una sentenza resa con quella procedura.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Indica il reato per cui è intervenuta la condanna (omicidio stradale). La rilevanza sta nelle sanzioni accessorie previste e nella possibilità di sospensione della patente.

  • art. 222, comma 3, cod. strada

    Secondo la censura, la norma richiede una motivazione specifica sulla durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente); il ricorrente lamentava che tale motivazione mancasse nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e formale al ricorso per Cassazione, sottoscritta dall'imputato e dal difensore, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle doglianze.
  • Quando un ricorrente intende contestare la durata di una sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente), è necessario preservare il gravame evitando la rinuncia e formulando in modo preciso le censure riferite all'obbligo motivazionale previsto dall'art. 222 cod. strada.
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente conseguenze economiche: condanna alle spese processuali e, come nella fattispecie, pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Se si vuole che la Corte verifichi la violazione di legge o il vizio di motivazione, non si può rinunciare al ricorso: la rinuncia impedisce ogni pronuncia sul merito anche se la questione fosse fondata.
  • In situazioni simili è opportuno valutare attentamente prima di firmare una rinuncia formale; se la rinuncia è già avvenuta, le possibilità di ottenere un riesame sono molto limitate e richiedono, di norma, strumenti straordinari e motivi eccezionali.

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