Cassazione Penale, Sentenza n. 38035/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione in anni 2 della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente di guida). Si censurava che la sospensione biennale era stata applicata senza alcuna motivazione e in violazione dell'art. 222, comma 3, del codice della strada.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto, il 07/06/2022, è pervenuta in cancelleria formale rinuncia al ricorso per Cassazione sottoscritta dall'imputato e dal suo difensore. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha esaminato nel merito la censura sulla motivazione della sanzione amministrativa accessoria. Decisione resa in data 08/06/2022.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Indica che la sentenza impugnata era stata resa ai sensi della procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la doglianza in Cassazione riguardava una sentenza resa con quella procedura.
art. 589-bis cod. pen.
Indica il reato per cui è intervenuta la condanna (omicidio stradale). La rilevanza sta nelle sanzioni accessorie previste e nella possibilità di sospensione della patente.
art. 222, comma 3, cod. strada
Secondo la censura, la norma richiede una motivazione specifica sulla durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente); il ricorrente lamentava che tale motivazione mancasse nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e formale al ricorso per Cassazione, sottoscritta dall'imputato e dal difensore, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle doglianze.
- Quando un ricorrente intende contestare la durata di una sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente), è necessario preservare il gravame evitando la rinuncia e formulando in modo preciso le censure riferite all'obbligo motivazionale previsto dall'art. 222 cod. strada.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente conseguenze economiche: condanna alle spese processuali e, come nella fattispecie, pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Se si vuole che la Corte verifichi la violazione di legge o il vizio di motivazione, non si può rinunciare al ricorso: la rinuncia impedisce ogni pronuncia sul merito anche se la questione fosse fondata.
- In situazioni simili è opportuno valutare attentamente prima di firmare una rinuncia formale; se la rinuncia è già avvenuta, le possibilità di ottenere un riesame sono molto limitate e richiedono, di norma, strumenti straordinari e motivi eccezionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37918/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37919/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37920/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37922/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37923/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37925/2022 del 07/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →