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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11994/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale denunciando omessa motivazione e violazione di legge con riferimento a motivi nuovi depositati in appello il 27/11/2021. In particolare ha censurato che la Corte territoriale non ha motivato sulle doglianze relative all'assenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di sottrazione/distruzione delle scritture contabili

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ritenendo che la Corte d'Appello non avesse dato conto della memoria contenente motivi aggiunti e avesse confuso due distinte ipotesi di reato documentale (distruzione/occultamento delle scritture, che richiede dolo specifico, e fraudolenta tenuta delle scritture, che richiede dolo generico). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata a diversa sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame dei motivi aggiunti alla luce dei principi sulla natura dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

Norme richiamate

  • art. 216, comma primo, n. 2 legge fallimentare

    art. 216, comma 1, lett. b) (prima delle ipotesi), legge fall.

    La Cassazione distingue due ipotesi nell'ambito della bancarotta documentale: la distruzione/occultamento (o omessa tenuta tale da sottrarre materialmente le scritture alla disponibilità degli organi fallimentari) richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; la fraudolenta tenuta dei libri contabili è reato a dolo generico che presuppone l'accertamento su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)

    Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; altre pronunce citate: n. 18634 del 2017 rv. 269904 - 01, n. 26379 del 2019 rv. 276650 - 01, n. 43977 del 2017 rv. 271753 - 01, n. 43966 del 2017 rv. 271611

    Le pronunce richiamate sono utilizzate per affermare la netta distinzione tra la fattispecie della distruzione/occultamento delle scritture (dolo specifico) e quella della fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico), indicando come il corretto inquadramento sia essenziale per la valutazione dell'elemento soggettivo

Massime di principio

  • La distruzione o l'occultamento delle scritture contabili costituisce fattispecie autonoma che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; non può essere confusa con la fraudolenta tenuta dei libri che è reato a dolo generico
  • Se in appello vengono depositati motivi nuovi (memoria con motivi aggiunti), la Corte d'Appello deve espressamente prendere in esame e motivare su tali argomentazioni: l'omessa considerazione può costituire motivo di cassazione favorevole all'imputato
  • La motivazione della sentenza deve chiarire quale delle ipotesi previste dall'art. 216 sia ritenuta integrata e perché, specificando gli elementi probatori che giustificano la sussistenza del dolo (specifico o generico) richiesto
  • In situazioni similari la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza dell'intento di recare pregiudizio ai creditori (assenza di dolo specifico) e sollecitare che il giudice valuti separatamente le fattispecie documentali alternative
  • La parte pubblica (accusa) deve provare oltre che l'occultamento o la distruzione materiale anche la consapevolezza e la volontà dell'imputato di privare gli organi fallimentari delle scritture allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori
  • In caso di confusione da parte del giudice tra fattispecie diverse, la Cassazione è incline ad annullare e rinviare per un nuovo esame che applichi correttamente i criteri di riconoscimento dell'elemento soggettivo

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