Cassazione Penale, Sentenza n. 11994/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale denunciando omessa motivazione e violazione di legge con riferimento a motivi nuovi depositati in appello il 27/11/2021. In particolare ha censurato che la Corte territoriale non ha motivato sulle doglianze relative all'assenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di sottrazione/distruzione delle scritture contabili
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ritenendo che la Corte d'Appello non avesse dato conto della memoria contenente motivi aggiunti e avesse confuso due distinte ipotesi di reato documentale (distruzione/occultamento delle scritture, che richiede dolo specifico, e fraudolenta tenuta delle scritture, che richiede dolo generico). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata a diversa sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame dei motivi aggiunti alla luce dei principi sulla natura dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Norme richiamate
art. 216, comma primo, n. 2 legge fallimentare
art. 216, comma 1, lett. b) (prima delle ipotesi), legge fall.
La Cassazione distingue due ipotesi nell'ambito della bancarotta documentale: la distruzione/occultamento (o omessa tenuta tale da sottrarre materialmente le scritture alla disponibilità degli organi fallimentari) richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; la fraudolenta tenuta dei libri contabili è reato a dolo generico che presuppone l'accertamento su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; altre pronunce citate: n. 18634 del 2017 rv. 269904 - 01, n. 26379 del 2019 rv. 276650 - 01, n. 43977 del 2017 rv. 271753 - 01, n. 43966 del 2017 rv. 271611
Le pronunce richiamate sono utilizzate per affermare la netta distinzione tra la fattispecie della distruzione/occultamento delle scritture (dolo specifico) e quella della fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico), indicando come il corretto inquadramento sia essenziale per la valutazione dell'elemento soggettivo
Massime di principio
- La distruzione o l'occultamento delle scritture contabili costituisce fattispecie autonoma che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; non può essere confusa con la fraudolenta tenuta dei libri che è reato a dolo generico
- Se in appello vengono depositati motivi nuovi (memoria con motivi aggiunti), la Corte d'Appello deve espressamente prendere in esame e motivare su tali argomentazioni: l'omessa considerazione può costituire motivo di cassazione favorevole all'imputato
- La motivazione della sentenza deve chiarire quale delle ipotesi previste dall'art. 216 sia ritenuta integrata e perché, specificando gli elementi probatori che giustificano la sussistenza del dolo (specifico o generico) richiesto
- In situazioni similari la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza dell'intento di recare pregiudizio ai creditori (assenza di dolo specifico) e sollecitare che il giudice valuti separatamente le fattispecie documentali alternative
- La parte pubblica (accusa) deve provare oltre che l'occultamento o la distruzione materiale anche la consapevolezza e la volontà dell'imputato di privare gli organi fallimentari delle scritture allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori
- In caso di confusione da parte del giudice tra fattispecie diverse, la Cassazione è incline ad annullare e rinviare per un nuovo esame che applichi correttamente i criteri di riconoscimento dell'elemento soggettivo
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