Cassazione Penale, Sentenza n. 1842/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Apicella impugna l'ordinanza che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione in quanto il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto ammissibile l'appello del pubblico ministero pur non essendosi quest'ultimo limitato a ripetere la richiesta ma, a detta del ricorrente, senza indicare punti specifici di doglianza; 2) violazione di legge e mancata valutazione del principio di minima restrizione (art. 275 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la personalità dell'imputato, l'assenza di condanne per evasione e il fatto che avesse già scontato una pena in regime di detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e non confrontasse criticamente la motivazione dell'ordinanza impugnata; ha rilevato che l'appello del pubblico ministero riportava puntualmente i profili di censura (anche riguardo all'enorme quantità di armi, munizioni e ordigni, alla presenza di sistemi di videosorveglianza e di strumenti idonei alla commissione di reati), e che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente giustificato la scelta della misura carceraria alla luce dei numerosi e gravi precedenti dell'imputato, della rilevante disponibilità di armi e della possibile connessione con la criminalità organizzata, tutti elementi idonei a configurare il pericolo di reiterazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 284 cod. proc. pen.
La norma sulle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari è stata richiamata per spiegare le misure alternative valutate; il giudice ha ritenuto comunque inadeguata la misura degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di reiterazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per il principio della misura meno afflittiva; la Corte ha però ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato il bilanciamento fra esigenze cautelari e limitazione della libertà personale e che i gravi indizi di pericolo rendessero necessaria la custodia carceraria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso.
disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis
Previsione procedurale per la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario degli esiti del provvedimento e per gli adempimenti conseguenti alla permanenza in carcere; il provvedimento è stato trasmesso per le necessarie formalità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione o per rimedio straordinario che non confronti specificamente e criticamente la motivazione del provvedimento impugnato rischia l'inammissibilità: le censure devono essere puntuali e riferite ai passaggi motivazionali rilevanti.
- La conversione di una misura cautelare meno afflittiva (arresti domiciliari) in custodia cautelare in carcere può essere giustificata quando sussistono gravi elementi sintomatici di elevata capacità a delinquere e di pericolo di reiterazione, come la disponibilità di un arsenale di armi e ordigni, collegamenti potenziali con la criminalità organizzata e precedenti penali significativi e recenti.
- Il principio della scelta della misura meno afflittiva non è assoluto: il giudice deve valutare il bilanciamento concreto fra tutela della libertà personale e necessità di evitare il pericolo di commissione di ulteriori reati; quando gli elementi di pericolo sono pregnanti, può prevalere la custodia carceraria.
- In sede di impugnazione, è fondamentale contestare in maniera dettagliata i singoli elementi probatori e le conclusioni motivazionali del giudice di merito; argomentazioni generiche o richiamo astratto a principi giurisprudenziali non sono sufficienti.
- Le decisioni che dispongono misure cautelari più afflittive devono riportare motivazioni chiare e specifiche: rilevanza e gravità dei precedenti, tipologia e quantità di strumenti delittuosi sequestrati, modalità di detenzione e ogni elemento che renda concreto il rischio di reiterazione.
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