Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27857/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per rapina consumata. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando l'attendibilità della persona offesa e, più in generale, l'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva che la censura è interamente in fatto e mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Viene inoltre osservato che la motivazione di appello è logica, congrua ed esaustiva, frutto di una doppia conforme e sorretta da plurimi elementi probatori non in contrasto significativo con la versione della persona offesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo prospettato sollecitasse una rilettura del fatto e delle prove, non consentita in cassazione, e che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione completa, razionale e conforme alle risultanze processuali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nei limiti del giudizio di legittimità, che non consente la rivalutazione del fatto e delle prove ma solo il controllo sulla motivazione nei limiti consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • La credibilità della persona offesa può essere ritenuta attendibile quando la motivazione di merito dia conto in modo logico e coerente della sua versione e quando gli altri elementi probatori non evidenzino contrasti significativi o interesse all'accusa.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza d'appello che richiami e condivida quella di primo grado è fisiologica e non è di per sé censurabile, se sorretta da un percorso argomentativo completo e razionale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.