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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40011/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 4 febbraio 2025, che aveva confermato la sua responsabilità per reati edilizi relativi a interventi abusivi su un immobile di sua proprietà, destinato ad abitazione del nucleo familiare. Con il primo e il secondo motivo contestava la motivazione della condanna, sostenendo l'insufficienza o l'erroneità dell'attribuzione dei lavori abusivi al proprietario. Con il terzo motivo deduceva la violazione di legge in tema di prescrizione, assumendo che i reati accertati il 14 febbraio 2019 fossero ormai estinti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo privi di specificità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, che aveva valorizzato la qualità di proprietario dell'immobile, l'uso abitativo familiare e l'interesse diretto alla realizzazione degli ampliamenti abusivi in assenza di titoli abilitativi. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che la prescrizione nei reati edilizi decorre dall'ultimazione dei lavori o dall'accertamento delle opere ancora in corso, e che nel caso concreto le opere erano allo stato grezzo; inoltre, applicando i termini di prescrizione e la sospensione richiamata, la prescrizione sarebbe maturata solo il 4 maggio 2025, quindi dopo la sentenza impugnata del 4 febbraio 2025. Essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte ha escluso la possibilità di rilevare la prescrizione nelle more del giudizio di legittimità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Disposizione incriminatrice richiamata per i reati edilizi oggetto di contestazione; la Corte ne discute la riferibilità ai lavori abusivi eseguiti sull'immobile del proprietario.

  • artt. 65, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Norme del testo unico edilizia richiamate nel capo d'imputazione, senza ulteriore specificazione nel provvedimento.

  • art. 167 c.p.

    Richiamato insieme agli artt. 159 e 161 c.p. ai fini del calcolo della prescrizione, secondo la formulazione testuale dell'ordinanza.

  • art. 159 c.p.

    Richiamato insieme agli artt. 167 e 161 c.p. per il computo della sospensione e del decorso della prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato ai fini del calcolo del termine di prescrizione, con riferimento alle sospensioni del corso della stessa.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità maturate nelle more, inclusa la prescrizione.

Massime di principio

  • Nei reati edilizi, la responsabilità del proprietario dell'immobile può essere desunta da indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, quali la disponibilità giuridica e di fatto del bene e l'interesse diretto alla realizzazione dell'opera abusiva.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • In tema di prescrizione dei reati edilizi, il termine decorre dall'ultimazione dei lavori oppure, se l'intervento è ancora in corso, dall'accertamento dell'opera in corso d'opera; la presenza di lavori allo stato grezzo è indice di consumazione ancora in atto.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude il valido instaurarsi del rapporto di impugnazione e impedisce alla Corte di rilevare cause di non punibilità maturate successivamente, compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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