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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24736/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta emessa in sede di rinvio, che aveva confermato la sua responsabilità per la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La fattispecie concreta riguardava una serie di trasferte a Caltanissetta, tra l'ottobre 2014 e il 3 gennaio 2015, ritenute dalla Corte territoriale espressive di un contributo stabile e consapevole a un sodalizio criminale, nonché il rinvenimento di marijuana nella disponibilità dell'imputato al momento dell'arresto. Con il ricorso si è dedotto: 1) violazione di legge per mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla precedente sentenza rescindente della Cassazione, in quanto la Corte di appello avrebbe rivalutato lo stesso compendio indiziario già ritenuto insufficiente, limitandosi ad aggiungere la maggiore frequenza delle presenze a Caltanissetta e un dato quantitativo poi ritenuto erroneo; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendosi che gli elementi valorizzati non dimostravano né l'esistenza di un accordo stabile e duraturo con la compagine né la consapevolezza di aderire a un'associazione, ma al più singole cessioni di stupefacente riconducibili all'art. 73 d.P.R. 309/1990; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo all'aumento per continuazione con altri reati separatamente giudicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che, per integrare il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, occorre un elemento aggiuntivo rispetto al mero concorso in più reati di spaccio: la stabilità dell'accordo criminoso e il reciproco impegno alla commissione di una pluralità indeterminata di reati nell'ambito di un programma associativo. Nel caso concreto, la sentenza impugnata non individuava elementi sicuri, al di là di deduzioni, idonei a dimostrare un accordo stabile e duraturo tra l'imputato e i soggetti con cui aveva intrattenuto i rapporti illeciti; non era decisiva né la quantità di stupefacente rinvenuta all'arresto, né il numero delle forniture, né il periodo ristretto in cui esse erano avvenute. Mancava inoltre la dimostrazione che l'imputato agisse consapevolmente per un sodalizio criminoso e non per singole cessioni a favore di due soli soggetti. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto, con assorbimento degli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Il reato associativo in materia di stupefacenti richiede, rispetto al semplice concorso in reati di detenzione e spaccio, la stabile adesione a un accordo criminoso e un reciproco impegno alla commissione di una pluralità indeterminata di reati; la reiterazione di cessioni tra gli stessi soggetti non basta, di per sé, a integrare l'associazione.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Le singole cessioni di droga possono integrare autonomi reati di detenzione o spaccio, ma non valgono automaticamente a dimostrare la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico.

Massime di principio

  • Per integrare il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è sufficiente la frequente commissione di cessioni o acquisti tra gli stessi soggetti: occorre la prova di un vincolo stabile, duraturo e programmatico finalizzato alla realizzazione di una serie indeterminata di reati.
  • La partecipazione all'associazione non può essere desunta in via meramente presuntiva dalla mera serialità delle condotte di spaccio, se manca la dimostrazione della consapevolezza dell'imputato di inserirsi in una struttura criminale organizzata.
  • La quantità di stupefacente rinvenuta in occasione dell'arresto e il numero delle trasferte o delle forniture non sono, da soli, elementi decisivi per provare l'adesione a un sodalizio, se non sono corroborati da dati oggettivi sulla struttura dell'accordo criminoso e sul ruolo dell'imputato.
  • Quando la motivazione di merito si limita a riproporre indizi già ritenuti insufficienti dalla precedente decisione rescindente, senza introdurre elementi nuovi e decisivi, la sentenza di rinvio non supera il vizio e può essere annullata senza rinvio se risulta insussistente il fatto di partecipazione associativa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiStupefacenti
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiConcorso di persone

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