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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1149

Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Sicurezza interna

Normativa europea32021R1149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna per sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del terrorismo, della radicalizzazione, della criminalità grave e organizzata e della criminalità informatica, nonché nella protezione delle vittime e nella gestione di incidenti, rischi e crisi di sicurezza. Il finanziamento è articolato in programmi nazionali e in uno strumento tematico flessibile, con regole specifiche su cofinanziamento, prefinanziamento, azioni ammissibili e utilizzo di risorse anche per interventi nei paesi terzi. Il testo disciplina inoltre monitoraggio, indicatori, relazioni annuali, valutazione intermedia, controlli e tutele degli interessi finanziari dell’Unione. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 e prevede una dotazione complessiva di 1 931 000 000 EUR.

Istituzione del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2021-2027, con regole su obiettivi, finanziamento, programmi nazionali, gestione, monitoraggio e controlli.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri per l’attuazione, nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027, di interventi in materia di sicurezza interna finanziati dall’Unione, attraverso programmi nazionali, strumento tematico, azioni dell’Unione e assistenza emergenziale. Coinvolge anche, in via limitata e secondo condizioni specifiche, paesi terzi, organizzazioni internazionali, agenzie decentrate dell’Unione, soggetti giuridici stabiliti in Stati membri, paesi terzi selezionati nel programma di lavoro e paesi e territori d’oltremare connessi a uno Stato membro. Sono escluse, tra le altre, le azioni puramente nazionali di ordine pubblico, le finalità militari o di difesa, le attrezzature il cui scopo principale è il controllo doganale, le attrezzature coercitive salvo formazione, e le ricompense per informatori e il denaro "esca" fuori dalle azioni EMPACT.

Fondo Sicurezza interna

Il regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021. La finalità dichiarata è rafforzare il livello di sicurezza nell’Unione attraverso prevenzione e contrasto del terrorismo, della radicalizzazione, della criminalità grave e organizzata e della criminalità informatica, oltre alla protezione delle vittime e alla gestione di incidenti e crisi di sicurezza.

Finalità e contesto normativo

Nei considerando il legislatore sottolinea la natura transfrontaliera delle minacce alla sicurezza e la necessità di cooperazione tra Stati membri, istituzioni, agenzie dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, società civile e settore privato. Il Fondo si inserisce nella più ampia strategia dell’Unione per la sicurezza e deve operare nel rispetto dei diritti fondamentali, della Carta, della CEDU, della non discriminazione e del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali.

Ambito di applicazione e principi generali

Il sostegno del Fondo integra l’intervento nazionale, regionale e locale e può essere attuato in gestione concorrente, diretta o indiretta. L’intervento unionale deve produrre valore aggiunto rispetto alle azioni isolate degli Stati membri ed essere coerente e complementare con altri strumenti UE, in particolare con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, Orizzonte Europa, Giustizia, Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, Europa digitale e InvestEU.

Obiettivi specifici e misure di attuazione

L’articolo 3 individua tre obiettivi specifici: migliorare lo scambio di informazioni; intensificare la cooperazione transfrontaliera, incluse le operazioni congiunte; rafforzare le capacità nazionali di prevenzione, contrasto e gestione delle crisi. L’allegato II collega tali obiettivi a misure concrete quali interoperabilità dei sistemi informativi, uso di banche dati, operazioni di polizia congiunte, cooperazione inter-agenzia, formazione, scambio di migliori prassi, protezione di vittime e testimoni, rafforzamento della resilienza e protezione delle infrastrutture critiche.

Azioni finanziabili ed esclusioni

L’allegato III descrive le principali categorie di intervento: sistemi TIC e interoperabilità, attività operative EMPACT, risposta coordinata alle crisi, innovazione e trasferimento di tecnologie, contrasto a minacce emergenti, cooperazione con il settore privato, sensibilizzazione delle comunità, acquisto di attrezzature e mezzi, infrastrutture di sicurezza e costi del personale. Restano escluse le azioni di mero ordine pubblico nazionale, le finalità militari o di difesa, le attrezzature per il controllo doganale, le attrezzature coercitive salvo formazione, e i premi agli informatori e il denaro esca fuori da EMPACT.

Programmi degli Stati membri e riparto delle risorse

Ogni Stato membro deve predisporre un programma coerente con le priorità dell’Unione e con il pertinente acquis. Devono essere destinati almeno il 10 % delle risorse all’obiettivo di scambio di informazioni e almeno il 10 % alla cooperazione transfrontaliera, salvo motivazione dettagliata; inoltre fino al 35 % della dotazione può essere impiegato per attrezzature, mezzi di trasporto o strutture di sicurezza, salvo deroga motivata. I programmi devono affrontare prioritariamente interoperabilità, raccomandazioni Schengen con implicazioni finanziarie e carenze specifiche per paese, comprese quelle emerse nel semestre europeo in materia di corruzione.

Dotazione finanziaria, ripartizione e riesame intermedio

La dotazione complessiva è pari a 1 931 000 000 EUR, di cui 1 352 000 000 EUR per i programmi nazionali e 579 000 000 EUR per lo strumento tematico. La ripartizione iniziale dei programmi nazionali prevede 1 127 000 000 EUR secondo i criteri dell’allegato I, più 225 000 000 EUR per l’adeguamento di metà periodo. Nel 2024 la Commissione assegna l’importo aggiuntivo ai programmi interessati, con effetto dal 1° gennaio 2025, ma chi non ha presentato domande di pagamento per almeno il 10 % della dotazione iniziale non riceve l’importo aggiuntivo.

Cofinanziamento, prefinanziamento e sostegno operativo

Il cofinanziamento ordinario non supera il 75 % delle spese ammissibili, ma può salire al 90 % per azioni specifiche e per le azioni dell’allegato IV, e al 100 % per sostegno operativo, assistenza emergenziale e assistenza tecnica degli Stati membri nei limiti previsti. Il prefinanziamento è versato in quote annuali tra il 2021 e il 2026, con percentuali dal 4 % al 5 %, mentre l’assistenza emergenziale può arrivare a un prefinanziamento del 95 %. Il sostegno operativo è limitato al 20 % della dotazione del programma e copre, secondo l’allegato VII, soprattutto manutenzione di sistemi e attrezzature e costi del personale.

Strumento tematico, azioni specifiche e assistenza emergenziale

Lo strumento tematico è la componente flessibile del Fondo per finanziare azioni specifiche, azioni dell’Unione e assistenza emergenziale. Le azioni specifiche possono ricevere dotazioni aggiuntive e finanziare priorità emergenti; le azioni dell’allegato IV beneficiano di tassi di cofinanziamento più elevati; l’assistenza emergenziale interviene in caso di necessità urgenti e specifiche e può finanziare anche azioni avviate prima della domanda, purché non prima del 1° gennaio 2021. La Commissione può adottare decisioni di finanziamento con atti di esecuzione e aggiornare i programmi nazionali in conseguenza di tali decisioni.

Paesi terzi, agenzie e soggetti ammissibili

Gli interventi nei paesi terzi o in relazione a essi sono ammessi solo se coerenti con la politica esterna dell’Unione, con la coerenza delle politiche per lo sviluppo e con gli interessi interni dell’Unione, e sono focalizzati su misure non orientate allo sviluppo. In gestione diretta o indiretta sono ammissibili soggetti stabiliti negli Stati membri, nei paesi o territori d’oltremare connessi, in alcuni paesi terzi indicati nei programmi di lavoro, nonché soggetti di diritto UE e organizzazioni internazionali; le persone fisiche sono escluse. Le agenzie decentrate possono essere beneficiarie in via eccezionale quando l’azione rientra nelle loro competenze e non è già coperta dal contributo al loro bilancio.

Monitoraggio, indicatori e relazioni annuali

Il regolamento impone un sistema articolato di monitoraggio basato su indicatori chiave e indicatori di output e risultato, riportati negli allegati V e VIII. Gli Stati membri devono trasmettere relazioni annuali in materia di performance entro il 15 febbraio di ogni anno dal 2023 al 2031; tali relazioni devono indicare avanzamento, criticità, complementarità con altri fondi, contributo all’acquis dell’Unione, azioni di comunicazione, rispetto delle condizioni abilitanti e, se presenti, progetti in paesi terzi. Le sintesi vengono tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e rese pubbliche.

Valutazione, controlli e tutela finanziaria

La Commissione deve svolgere una valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e una valutazione retrospettiva, considerando efficacia, efficienza, pertinenza delle misure e valore aggiunto dell’Unione. Il testo rinvia alle regole del regolamento finanziario e agli strumenti antifrode dell’Unione, compresi OLAF ed EPPO, e disciplina verifiche di gestione e audit, con una disciplina speciale per le organizzazioni internazionali che presentino determinati requisiti documentali e di controllo.

Disposizioni transitorie e continuità con il periodo 2014-2020

Il regolamento salva il proseguimento delle azioni avviate con il precedente ISF Polizia e consente la continuità di alcuni progetti in due fasi già selezionati nel periodo 2014-2020, purché ricorrano specifiche condizioni finanziarie e di ammissibilità. È inoltre previsto il finanziamento di spese di transizione e, per un periodo limitato, l’ammissibilità di taluni costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per azioni già avviate in gestione diretta.

Disposizioni principali

Istituzione del Fondo e obiettivi

L’articolo 1 istituisce il Fondo Sicurezza interna per il periodo 2021-2027 e ne definisce oggetto, obiettivo strategico, obiettivi specifici, bilancio e forme di finanziamento. L’articolo 3 fissa come obiettivo strategico il contributo a un elevato livello di sicurezza nell’Unione, con focus su terrorismo, radicalizzazione, criminalità grave e organizzata, criminalità informatica, assistenza e protezione delle vittime e preparazione/gestione di incidenti e crisi di sicurezza.

Definizioni chiave

L’articolo 2 chiarisce nozioni rilevanti, tra cui autorità competenti, prevenzione, infrastruttura critica, criminalità informatica, azioni operative del ciclo programmatico UE/EMPACT, scambio di informazioni, terrorismo, situazione di emergenza, radicalizzazione, azioni specifiche, sostegno operativo e azioni dell’Unione.

Ambito materiale del sostegno e azioni escluse

L’articolo 5 e gli allegati III e IV individuano le tipologie di azioni finanziabili: sistemi TIC e interoperabilità, scambio di informazioni, cooperazione operativa transfrontaliera, formazione, protezione delle vittime, resilienza a minacce emergenti, protezione di infrastrutture critiche, prevenzione della radicalizzazione e contrasto della criminalità informatica. Sono escluse le azioni limitate all’ordine pubblico nazionale, le finalità militari o di difesa, le attrezzature per il controllo doganale, le attrezzature coercitive salvo formazione, e i premi agli informatori e il denaro "esca" fuori da EMPACT.

Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse

L’articolo 7 fissa la dotazione finanziaria complessiva in 1 931 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027, di cui 1 352 000 000 EUR per i programmi degli Stati membri e 579 000 000 EUR per lo strumento tematico. L’articolo 10 ripartisce l’importo per i programmi nazionali in 1 127 000 000 EUR secondo l’allegato I e 225 000 000 EUR per l’adeguamento di metà periodo. L’allegato I assegna a ciascuno Stato membro un importo fisso iniziale di 8 000 000 EUR e ripartisce il residuo per il 45 % in base inversa al PIL pro capite, per il 40 % in base alla popolazione e per il 15 % in base all’estensione territoriale.

Gestione concorrente, diretta e indiretta; strumento tematico

L’articolo 6 stabilisce che il Fondo integra l’intervento nazionale, regionale e locale e può essere attuato in gestione concorrente, diretta o indiretta. L’articolo 8 disciplina lo strumento tematico, destinato a azioni specifiche, azioni dell’Unione e assistenza emergenziale, con decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione; tale strumento serve a finanziare priorità con elevato valore aggiunto UE o esigenze urgenti, anche nei paesi terzi o in relazione a essi.

Programmi degli Stati membri e priorità minime

L’articolo 13 impone che i programmi nazionali siano coerenti con le priorità dell’Unione e il pertinente acquis. Ogni Stato membro deve destinare almeno il 10 % delle risorse all’obiettivo di scambio di informazioni e almeno il 10 % alla cooperazione transfrontaliera, salvo motivazione dettagliata; la Commissione valuta i programmi e può coinvolgere le agenzie decentrate. Almeno il 35 % della dotazione del programma può essere usato per attrezzature, mezzi di trasporto o costruzione di strutture di sicurezza, salvo giustificazione. I programmi devono dare priorità anche a interoperabilità, raccomandazioni Schengen e carenze specifiche con implicazioni finanziarie.

Cofinanziamento, prefinanziamento e sostegno operativo

L’articolo 12 stabilisce un tasso ordinario massimo del 75 % delle spese ammissibili, elevabile al 90 % per azioni specifiche e per le azioni dell’allegato IV, e al 100 % per sostegno operativo, assistenza emergenziale e assistenza tecnica degli Stati membri entro i limiti previsti. L’articolo 11 prevede prefinanziamenti annuali nel 2021-2026, con percentuali dal 4 % al 5 %; se un programma è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione. L’articolo 16 consente a ciascuno Stato membro di utilizzare fino al 20 % della propria dotazione per sostegno operativo.

Azioni specifiche, assistenza emergenziale e finanziamento cumulativo

Gli articoli 15 e 25 disciplinano le azioni specifiche e l’assistenza emergenziale. Le azioni specifiche possono ricevere finanziamenti aggiuntivi e non possono essere riallocate ad altre azioni senza approvazione della Commissione. L’assistenza emergenziale è destinata a situazioni di emergenza debitamente giustificate, può essere concessa anche alle agenzie decentrate, può finanziare costi sostenuti prima della domanda ma non prima del 1° gennaio 2021, e può avere un prefinanziamento fino al 95 % del contributo UE. L’articolo 26 consente il finanziamento cumulativo con altri programmi UE, purché non sui medesimi costi e senza superare i costi ammissibili totali.

Soggetti ammissibili e azioni dell’Unione

Gli articoli 18-21 disciplinano il sostegno in gestione diretta o indiretta. Sono ammissibili soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, in un paese o territorio d’oltremare connesso, o in taluni paesi terzi indicati nel programma di lavoro, nonché soggetti costituiti ai sensi del diritto dell’Unione e organizzazioni internazionali; le persone fisiche sono escluse. Le azioni dell’Unione possono essere finanziate su iniziativa della Commissione e includere sovvenzioni, premi, appalti, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto.

Controlli, audit e tutela degli interessi finanziari

Gli articoli 17 e 23 introducono regole speciali per le organizzazioni internazionali con sistemi di controllo valutati positivamente, con alleggerimento di taluni controlli di gestione in presenza di documentazione e dichiarazioni annuali, ma con obbligo di verifiche in caso di rischio, frode o documentazione incompleta. L’articolo 55 dei considerando richiama la protezione degli interessi finanziari dell’Unione tramite OLAF, EPPO e gli strumenti antifrode; il regolamento finanziario si applica integralmente e richiede cooperazione piena dei beneficiari.

Informazione, comunicazione, trasparenza e pubblicità

L’articolo 24 impone ai beneficiari di rendere visibile l’origine del finanziamento UE, salvo eccezioni motivate per sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dati. La Commissione pubblica i programmi di lavoro dello strumento tematico e le informazioni sul sostegno diretto o indiretto in formato aperto e leggibile meccanicamente.

Monitoraggio, indicatori e relazioni

L’articolo 27 prevede indicatori chiave di performance e la possibilità di aggiornare gli allegati V e VIII tramite atti delegati. L’articolo 30 impone agli Stati membri relazioni annuali in materia di performance entro il 15 febbraio di ogni anno dal 2023 al 2031, con sintesi pubblica tradotta in tutte le lingue ufficiali. Gli indicatori di output e risultato sono dettagliati negli allegati V e VIII.

Valutazione intermedia e retrospettiva

L’articolo 29 prevede una valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024, che esamina efficacia, efficienza, pertinenza delle misure, coordinamento con altri fondi e valore aggiunto UE. È prevista anche una valutazione retrospettiva sugli effetti del Fondo 2014-2020, con attenzione alle azioni in paesi terzi e alla riservatezza delle informazioni sensibili.

Disposizioni transitorie e continuità con il precedente Fondo

L’articolo 34 salvaguarda il proseguimento delle azioni avviate ai sensi dell’ISF Polizia 2014-2020 e consente la chiusura secondo le regole previgenti. È inoltre prevista la continuità per alcuni progetti in due fasi con costo totale superiore a 500 000 EUR, purché siano rispettate le condizioni specificate e la seconda fase rientri nel nuovo quadro normativo. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 e entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Come è indicizzato

Materiesicurezza internacooperazione di poliziacooperazione giudiziaria penaleprotezione dei datifondi e bilancio ue

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