Regolamento (UE) 2021/1134
Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2021/1134 modifica in modo esteso il quadro giuridico del VIS, trasformandolo da sistema centrato sui soli visti di breve durata a piattaforma anche per visti di lunga durata e permessi di soggiorno. Rafforza i controlli automatici e manuali connessi a frontiere, asilo e contrasto, introducendo l’interrogazione interoperabile di SIS, EES, ETIAS, Eurodac, ECRIS-TCN ed Europol, oltre a regole più dettagliate su biometria, minori, conservazione dei dati e trasferimenti. Il testo integra inoltre nel regolamento le discipline prima contenute in decisioni del Consiglio, che vengono abrogate.
Riforma del sistema di informazione visti (VIS) con estensione ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno, interoperabilità con altri sistemi UE e nuove regole su biometria, controlli, accessi e protezione dei dati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri partecipanti al sistema VIS e, per gli sviluppi Schengen richiamati, anche a Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein secondo i rispettivi accordi di associazione, nonché a Bulgaria e Romania per le disposizioni richiamate. Disciplina il trattamento dei dati relativi alle domande e alle decisioni su visti per soggiorno di breve durata, visti per soggiorno di lunga durata e permessi di soggiorno, oltre all’uso del VIS per frontiere, asilo, identificazione, contrasto al terrorismo e ad altri reati gravi, cooperazione consolare, controlli dei vettori e interoperabilità con SIS, EES, ETIAS, Eurodac, ECRIS-TCN e dati Europol. Restano esclusi i casi e le limitazioni espressamente previste, in particolare per la Danimarca e l’Irlanda quanto alla partecipazione al regolamento, e per i trattamenti che seguono regimi diversi di protezione dei dati e di accesso.
Riforma del sistema di informazione visti (VIS)
Il regolamento (UE) 2021/1134 realizza una riforma organica del sistema di informazione visti, integrando nel regolamento (CE) n. 767/2008 le regole prima contenute in decisioni del Consiglio e ampliando notevolmente le funzioni del sistema. L’obiettivo dichiarato è colmare i vuoti informativi, rafforzare la sicurezza nello spazio Schengen, migliorare la gestione della migrazione e rendere più efficiente l’interoperabilità tra i sistemi informativi UE.
Finalità del VIS
Il VIS mantiene la funzione originaria di supporto alla politica comune dei visti, alla cooperazione consolare e allo scambio di informazioni sulle domande di visto di breve durata, ma la riforma ne amplia gli obiettivi. Per i visti di breve durata il sistema serve a:
- agevolare l’esame delle domande e delle decisioni connesse;
- prevenire l’elusione delle regole di competenza e il c.d. visa shopping;
- contrastare la frode e la frode d’identità;
- agevolare i controlli alle frontiere esterne e all’interno del territorio;
- contribuire all’identificazione e al rimpatrio di chi non soddisfa le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza;
- facilitare l’applicazione del regolamento Dublino e della direttiva procedure;
- sostenere la prevenzione di minacce alla sicurezza interna e il sistema SIS.
Per i visti di soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha finalità analoghe ma concentrate su sicurezza, controlli di frontiera, rimpatrio, asilo e corretta identificazione.
Architettura del sistema e ruolo di eu-LISA
Il VIS è configurato come sistema centralizzato composto dal sistema centrale, dal CIR, dalle NUI nazionali, da un’infrastruttura di comunicazione criptata e ridondata, da VIS Mail, dal portale per i vettori e da un archivio per statistiche e relazioni. Il sistema centrale è collocato a Strasburgo, con un centro di riserva a Sankt Johann im Pongau.
eu-LISA è responsabile della gestione tecnica e operativa, della sicurezza, delle componenti di interoperabilità e del monitoraggio della qualità dei dati. Il regolamento esclude che la gestione operativa sia affidata a imprese private. L’Agenzia può usare, in ambienti di test, dati reali resi anonimi.
Dati trattati nel VIS
Il regolamento elenca con precisione le categorie di dati registrabili nel VIS. Per i visti di breve durata e per quelli di lunga durata, nonché per i permessi di soggiorno, possono essere trattati dati alfanumerici, dati biometrici, immagine del volto, impronte digitali, scansione della pagina dati del documento di viaggio e collegamenti tra fascicoli relativi a domande correlate.
È inoltre integrato nel VIS l’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti ai fini dell’apposizione del visto, così da consentire una verifica automatica del riconoscimento del documento.
Biometria e tutela dei minori
La riforma rafforza l’uso della biometria, valorizzando il riconoscimento facciale e la rilevazione sul posto dell’immagine del volto. Per i visti di breve durata gli Stati membri rilevano immagine del volto e impronte delle dieci dita; i controlli successivi possono essere eseguiti anche mediante immagine del volto, ma questa non può essere l’unico criterio di ricerca.
Per i minori sono previste tutele rafforzate:
- il personale addetto deve essere specificamente formato;
- il minore deve essere accompagnato da un familiare adulto o dal tutore;
- non può essere usata forza;
- l’interesse superiore del minore è considerato preminente in tutte le procedure.
Per i visti di lunga durata e i permessi di soggiorno, le impronte digitali dei minori sotto i sei anni non possono essere inserite nel VIS. Le impronte e le immagini del volto dei minori sotto i 12 anni sono cancellate al verificarsi delle condizioni previste dal regolamento.
Interrogazioni automatiche e interoperabilità
Una delle innovazioni centrali è l’interrogazione automatica del VIS, tramite ESP, degli altri sistemi e banche dati UE e Interpol. Il confronto riguarda SIS, EES, ETIAS, Eurodac, ECRIS-TCN, dati Europol, SLTD e TDAWN. Le verifiche sono effettuate sia sui dati alfanumerici sia sui dati biometrici, salvo che il sistema interrogato contenga una sola categoria di dati.
Il regolamento disciplina in modo dettagliato i possibili riscontri positivi, distinguendo tra quelli che richiedono ulteriori verifiche manuali e quelli che determinano solo una marcatura nel fascicolo. Il sistema non può adottare automaticamente una decisione di rifiuto sulla base del solo trattamento automatizzato o di un riscontro positivo basato su indicatori di rischio specifici.
Riscontri positivi, autorità competenti e tempi
Quando emerge un riscontro positivo, il fascicolo è sottoposto a verifica manuale da parte:
- dell’autorità competente per i visti,
- dell’autorità designata per il VIS,
- dell’unità nazionale ETIAS,
- dell’ufficio SIRENE,
- o, per alcuni casi, di Europol.
Il regolamento prevede termini precisi, di regola:
- due giorni lavorativi per la verifica manuale in capo all’autorità designata per il VIS o all’unità nazionale ETIAS;
- sette giorni di calendario per la trasmissione del parere motivato, salvo casi particolari;
- 60 ore per la risposta di Europol nei casi in cui sia richiesta.
Per i visti di lunga durata e i permessi di soggiorno, le stesse logiche di verifica manuale e di gestione dei riscontri positivi si applicano in modo corrispondente.
Indicatori di rischio specifici
Il VIS introduce indicatori di rischio specifici per visti di breve durata, definiti dall’unità centrale ETIAS sulla base di criteri e statistiche relativi a sicurezza, migrazione irregolare e rischio epidemico. Gli indicatori possono combinare:
- fascia di età, sesso e cittadinanza;
- paese e città di residenza;
- Stato membro di destinazione o primo ingresso;
- scopo del viaggio;
- occupazione.
Gli indicatori non possono mai basarsi esclusivamente su sesso o età, né su dati che rivelino razza, origine etnica, religione, disabilità, orientamento sessuale o altre categorie vietate. La Commissione adotta atti delegati ed esecutivi per definire ulteriormente tali indicatori e i rischi sottostanti.
Regole speciali per familiari di cittadini dell’Unione
Per i familiari di cittadini dell’Unione o di altri cittadini che godono del diritto di libera circolazione, il trattamento nel VIS è limitato alle finalità di sicurezza e salute pubblica previste dalla direttiva 2004/38/CE. Non si applicano le verifiche collegate al rischio di immigrazione irregolare. Anche qui vale il divieto di decisioni automatizzate e resta centrale la valutazione individuale.
Accesso alle autorità di frontiera, asilo e immigrazione
Il regolamento ridefinisce in modo puntuale gli accessi al VIS:
- alle frontiere esterne per verificare autenticità, validità e identità del titolare;
- all’interno del territorio per verificare il rispetto delle condizioni di soggiorno o residenza;
- per determinare lo Stato membro competente ai fini della protezione internazionale;
- per identificare persone che potrebbero essere state registrate nel VIS o che non soddisfano più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza.
Per i documenti di soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno, in caso di esito negativo o di dubbio, possono essere consultati i dati del fascicolo e i fascicoli collegati, con accesso temporaneo ai dati pertinenti solo per il tempo necessario all’esame e, se del caso, al ricorso.
Contrasto al terrorismo e ai reati gravi
Una parte rilevante della riforma riguarda l’uso del VIS per il contrasto al terrorismo e ad altri reati gravi. Le autorità designate degli Stati membri e Europol possono consultare il VIS solo se:
- la consultazione è necessaria e proporzionata;
- sussistono fondati motivi per ritenere che possa contribuire in modo sostanziale all’indagine;
- il CIR è stato interrogato, salvo eccezioni.
L’accesso passa attraverso un punto di accesso centrale indipendente, con conservazione delle registrazioni e controlli successivi. Per i minori sotto i 14 anni vi sono limiti specifici, e l’accesso alle impronte latenti e all’immagine del volto è soggetto a condizioni ancora più rigorose.
Conservazione dei dati, rettifica e cancellazione
I fascicoli sono conservati per un massimo di cinque anni, con decorrenza diversa a seconda dell’esito della domanda: rilascio, proroga, ritiro, rifiuto, revoca o annullamento. Alla scadenza il fascicolo è cancellato automaticamente, insieme ai collegamenti ad altri fascicoli.
È prevista la cancellazione anticipata se il richiedente acquisisce la cittadinanza di uno Stato membro. Gli interessati hanno diritto di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione e limitazione del trattamento, con termini procedurali specifici e possibilità di ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Protezione dei dati e sicurezza
Il regolamento specifica il regime applicabile:
- regolamento (UE) 2016/679 per i trattamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri nel quadro del VIS;
- direttiva (UE) 2016/680 per i trattamenti a fini di contrasto;
- regolamento (UE) 2018/1725 per le istituzioni e agenzie dell’Unione, inclusi eu-LISA, Frontex ed Europol secondo le rispettive competenze.
Sono previste norme su registrazioni, incidenti di sicurezza, responsabilità e sanzioni nazionali. Le registrazioni dei trattamenti sono conservate solo per fini di controllo e sicurezza e cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione, salvo esigenze di monitoraggio già avviate.
Vettori e controlli pre-imbarco
Il regolamento impone ai vettori aerei, marittimi e stradali internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman di verificare, tramite il portale per i vettori, se il passeggero sia in possesso di un visto valido, di un visto di lunga durata o di un permesso di soggiorno valido. Il sistema restituisce una risposta “OK/NOT OK” e i vettori non ottengono accesso al fascicolo di domanda.
Sono previste soluzioni mobili per i trasporti di gruppo con autobus, regole tecniche per l’autenticazione, una banca dati distinta a sola lettura e procedure sostitutive in caso di indisponibilità tecnica. Per i primi 18 mesi dall’entrata in funzione del VIS, la verifica da parte dei vettori stradali è facoltativa.
Relazioni, statistiche e valutazione
eu-LISA deve produrre statistiche trimestrali e relazioni annuali sul funzionamento del VIS, sui visti rilasciati o rifiutati, sulle domande di lunga durata e sui permessi di soggiorno, nonché sull’efficacia dell’accesso a fini di contrasto. La Commissione deve effettuare una valutazione globale tre anni dopo l’entrata in funzione del sistema e successivamente ogni quattro anni.
Entrata in funzione, applicazione e abrogazioni
La Commissione deve adottare entro il 31 dicembre 2023 una decisione che fissa la data di entrata in funzione del nuovo VIS, una volta soddisfatte le condizioni tecniche, giuridiche e di collaudo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dalla data stabilita dalla Commissione, con alcune disposizioni già applicabili dal 2 agosto 2021, altre dal 3 agosto 2022 e altre dal 3 agosto 2023.
Sono abrogate la decisione 2004/512/CE, che istituiva il VIS, e la decisione 2008/633/GAI sull’accesso per finalità di contrasto, i cui contenuti vengono assorbiti nel regolamento (CE) n. 767/2008 come modificato.
Disposizioni principali
Riforma del VIS e nuova architettura
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 per istituire un VIS riformato e centralizzato, con un sistema centrale, il CIR, le NUI nazionali, VIS Mail, portale per i vettori, archivio statistico e collegamenti sicuri con EES, ESP, servizio comune di confronto biometrico, rilevatore di identità multiple e altre componenti di interoperabilità. eu-LISA è responsabile dello sviluppo tecnico e della gestione operativa, non affidabile a soggetti privati.
Estensione ai visti di lunga durata e ai permessi di soggiorno
Viene creato un capo dedicato all’inserimento e all’uso dei dati sui visti per soggiorno di lunga durata e sui permessi di soggiorno. Sono previsti fascicoli di domanda, dati di identificazione, immagini del volto, impronte digitali e scansione della pagina anagrafica del documento di viaggio; sono inoltre disciplinati i dati da aggiungere in caso di rilascio, rifiuto, ritiro, revoca, annullamento, proroga o rinnovo.
Interrogazioni automatiche e riscontri positivi
Il VIS effettua interrogazioni automatiche mediante l’ESP e confronta i dati con SIS, EES, ETIAS, Eurodac, ECRIS-TCN, dati Europol e banche dati Interpol SLTD e TDAWN. Il sistema verifica anche il riconoscimento del documento di viaggio nell’elenco dei documenti riconosciuti. Se emerge un riscontro positivo, il fascicolo viene marcato o trasmesso all’autorità competente per la verifica manuale; è vietata una decisione automatica di rifiuto fondata solo sul trattamento automatizzato o sugli indicatori di rischio specifici.
Indicatori di rischio specifici e governance
Sono introdotti indicatori di rischio specifici per rischi di sicurezza, migrazione irregolare e alto rischio epidemico, definiti e gestiti dall’unità centrale ETIAS previa consultazione della commissione di esame VIS e con il supporto della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS. Gli indicatori non possono basarsi solo su sesso o età né su dati sensibili come razza, origine etnica, religione, disabilità o orientamento sessuale.
Biometria, minori e tutela rafforzata
Per i visti di breve durata gli Stati membri rilevano immagine del volto e impronte delle dieci dita; per i minori si applicano garanzie specifiche, con limiti di età, formazione del personale, accompagnamento da adulto o tutore e divieto di coercizione. Le impronte digitali dei minori sotto i 6 anni non sono inserite per i visti di lunga durata o permessi di soggiorno; le impronte e le immagini del volto dei minori sotto i 12 anni sono cancellate anticipatamente in determinate ipotesi.
Accessi per frontiere, asilo, immigrazione e identificazione
Sono disciplinati gli accessi al VIS da parte delle autorità di frontiera, delle autorità competenti in materia di asilo e immigrazione e, in casi specifici, per l’identificazione di persone scomparse, rapite o vittime di tratta. Per i visti di lunga durata e i permessi di soggiorno i controlli di frontiera e all’interno del territorio possono avvenire mediante documenti, impronte digitali o immagine del volto, con accesso temporaneo ai dati pertinenti in caso di dubbio o esito negativo della verifica ordinaria.
Contrasto al terrorismo e ai reati gravi
Le autorità designate degli Stati membri e Europol possono accedere al VIS solo in casi specifici, necessari e proporzionati, con richiesta motivata e previa verifica da parte di un punto di accesso centrale indipendente. L’accesso è subordinato, di regola, all’interrogazione del CIR e limitato a dati selezionati; per i minori sotto i 14 anni valgono restrizioni aggiuntive e l’interesse superiore del minore. Sono previste regole speciali per persone scomparse, rapite o vittime di tratta, senza i requisiti ordinari del capo terzo-ter.
Conservazione, rettifica, cancellazione e trasferimenti
I fascicoli sono conservati per massimo cinque anni, con cancellazione automatica alla scadenza e cancellazione anticipata in caso di acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro. Sono previste procedure di rettifica e cancellazione dei dati inesatti, diritti di accesso degli interessati, ricorso giurisdizionale e limiti all’accesso per ragioni di sicurezza pubblica, nazionale o prevenzione di reati. I dati non sono trasferibili a paesi terzi o organizzazioni internazionali salvo eccezioni rigorose per rimpatrio, reinsediamento o casi eccezionali di urgenza, e i dati di contrasto non sono trasferibili a soggetti terzi privati o pubblici fuori dai casi espressamente previsti.
Ruolo di eu-LISA, qualità dei dati e statistiche
eu-LISA deve garantire qualità, sicurezza, continuità operativa, monitoraggio e registrazioni; può usare dati reali anonimizzati per test e sviluppare controlli di qualità centralizzati. Sono previsti rapporti periodici, statistiche trimestrali e annuali sul funzionamento del VIS, sull’uso per contrasto e sulla politica dei visti. La Commissione può adottare atti delegati ed esecutivi per aspetti tecnici, procedure di verifica e definizione degli indicatori di rischio.
Interoperabilità con SIS, EES, ETIAS, Eurodac ed ECRIS-TCN
Il regolamento adegua numerosi atti UE per garantire che il VIS interagisca con il quadro di interoperabilità europeo basato sull’ESP. Vengono aggiornate le norme in materia di accesso, confronto, gestione dei riscontri positivi, registrazione delle operazioni e consultazione dei dati tra i diversi sistemi, compreso l’uso dei risultati VIS per le valutazioni ETIAS e per i controlli dell’EES e del SIS.
Entrata in funzione e applicazione
La Commissione deve fissare con atto di esecuzione, entro il 31 dicembre 2023, la data di entrata in funzione del VIS riformato, una volta completate le condizioni tecniche e giuridiche, i collaudi e le notifiche degli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dalla data stabilita dalla Commissione, con alcune disposizioni applicabili già dal 2 agosto 2021, altre dal 3 agosto 2022 e altre dal 3 agosto 2023.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1133
- Regolamento · 7 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1139
- Regolamento · 7 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1147
- Regolamento · 7 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1148
- Regolamento · 7 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1149
- Regolamento · 7 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1150
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →