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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1139

Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004

Normativa europea32021R1139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il FEAMPA per sostenere la politica comune della pesca, la politica marittima dell'Unione e la governance internazionale degli oceani nel periodo 2021-2027. Il Fondo finanzia priorità distinte in materia di pesca sostenibile, acquacoltura e trasformazione, economia blu, comunità locali, controllo della pesca, dati scientifici, biodiversità, sicurezza marittima e regioni ultraperiferiche. Sono previste regole puntuali su ammissibilità, intensità degli aiuti, programmazione nazionale, gestione finanziaria, monitoraggio, recuperi, rettifiche e tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il testo modifica inoltre il regolamento (UE) 2017/1004 sulla raccolta dei dati nel settore della pesca.

Istituzione del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) per il periodo 2021-2027, con regole di finanziamento per pesca, acquacoltura, economia blu, governance degli oceani e controllo della pesca.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al FEAMPA nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Riguarda gli interventi finanziati dall'Unione in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta a favore degli Stati membri e, per alcune azioni, di soggetti pubblici e privati ammissibili, imprese della pesca e dell'acquacoltura, operatori del settore, pescatori, organizzazioni di produttori, autorità pubbliche e organismi internazionali. Si applica ai settori della pesca, dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, del controllo della pesca, della raccolta dati scientifici, della politica marittima, della sorveglianza e sicurezza marittima, della governance internazionale degli oceani e dello sviluppo locale partecipativo. Sono previste esclusioni e limitazioni rilevanti, in particolare per operazioni che aumentano la capacità di pesca, per acquisti di pescherecci o motori salvo eccezioni tassative, per pesca sperimentale, trasferimenti di bandiera verso paesi terzi, ripopolamenti diretti non previsti dal diritto UE e altre spese non ammissibili; inoltre gli operatori che abbiano commesso infrazioni gravi, frodi o determinati reati ambientali sono soggetti a inammissibilità temporanea. Sono previste regole specifiche per le regioni ultraperiferiche e per la pesca nelle acque interne, con adattamenti puntuali.

FEAMPA: quadro generale e finalità

Il regolamento istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per il periodo 2021-2027, in coerenza con il quadro finanziario pluriennale. Il Fondo è concepito come strumento centrale per attuare la politica comune della pesca, sostenere la politica marittima dell'Unione e contribuire alla governance internazionale degli oceani, con attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il testo opera in stretta connessione con il regolamento (UE) 2021/1060 sulle disposizioni comuni e con il regolamento finanziario, definendo regole settoriali specifiche per l'erogazione dei fondi, la programmazione, l'ammissibilità, il monitoraggio e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Ambito di applicazione e architettura del Fondo

Il FEAMPA copre il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Esso finanzia interventi in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta, destinati a Stati membri, operatori economici, pescatori, imprese dell'acquacoltura e della trasformazione, organizzazioni di produttori, autorità pubbliche, organismi internazionali e altri soggetti ammissibili secondo la natura dell'azione.

L'impianto del regolamento è volutamente non eccessivamente prescrittivo: le priorità sono definite a livello dell'Unione, ma gli Stati membri devono tradurle nei programmi nazionali, con margini di adattamento alle esigenze regionali e locali. Restano tuttavia fermi limiti stringenti per evitare che il sostegno pubblico incentivi sovraccapacità, pesca eccessiva o comportamenti contrari alla PCP.

Priorità del FEAMPA

Le quattro priorità del Fondo sono:

  • pesca sostenibile e conservazione delle risorse biologiche acquatiche;
  • acquacoltura sostenibile, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
  • economia blu sostenibile e sviluppo delle comunità costiere, insulari e interne;
  • governance internazionale degli oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Il regolamento collega inoltre il FEAMPA agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, con un sistema di sorveglianza fondato sugli indicatori e sui coefficienti dell'allegato IV.

Programmazione nazionale e valutazione della Commissione

In gestione concorrente, ciascuno Stato membro deve predisporre un unico programma FEAMPA. Il programma deve includere un'analisi SWOT, l'individuazione dei bisogni territoriali, l'eventuale piano d'azione per le regioni ultraperiferiche e la considerazione delle specificità della piccola pesca costiera.

La Commissione valuta i programmi non solo in termini di coerenza con le priorità del FEAMPA, ma anche con riguardo a resilienza, transizione verde e digitale, equilibrio tra capacità di pesca e possibilità disponibili, attuazione dell'obbligo di sbarco, conservazione degli ecosistemi marini, riduzione dei rifiuti marini e contrasto ai cambiamenti climatici.

Regole di ammissibilità e divieti

Il regolamento dedica ampio spazio alle condizioni di ammissibilità. Le domande presentate da operatori che abbiano commesso infrazioni gravi alla PCP, partecipato a navi INN, commesso determinati reati ambientali o, in caso di finanziamenti FEAMPA, frodi rilevanti, sono soggette a inammissibilità per un periodo determinato. Se le situazioni ostative emergono entro cinque anni dal pagamento finale, il sostegno deve essere recuperato.

Sul piano oggettivo, sono escluse molte operazioni considerate incompatibili con gli obiettivi di conservazione: aumento della capacità di pesca, acquisto di attrezzature che migliorano la capacità di individuare il pesce, costruzione o acquisto di pescherecci salvo deroghe, trasferimento di bandiera verso paesi terzi, pesca sperimentale, trasferimento di impresa, ripopolamento diretto non previsto dal diritto UE, nuovi porti o sale asta, meccanismi di ritiro di prodotti dal mercato e investimenti volti unicamente ad adeguarsi a obblighi già vigenti.

Pesca sostenibile: investimenti, motori, arresti e controllo

La prima priorità finanzia, tra l'altro, il primo acquisto di un peschereccio da parte di giovani pescatori, la sostituzione o l'ammodernamento dei motori con riduzione di CO2, e gli investimenti sulla stazza lorda solo se destinati a sicurezza, condizioni di lavoro o efficienza energetica e accompagnati da compensazione della capacità di pesca.

Sono inoltre disciplinati l'arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca, con requisiti rigorosi: per l'arresto definitivo è richiesta la demolizione o il disarmo con riadattamento e la radiazione di capacità equivalente; per l'arresto temporaneo, il sostegno è limitato a casi tassativi, richiede un arresto di almeno 30 giorni nell'anno civile e può durare al massimo 12 mesi per peschereccio o pescatore nel periodo di programmazione.

Il FEAMPA finanzia anche il controllo della pesca, compresi i sistemi elettronici di localizzazione e comunicazione, il controllo elettronico a distanza e la misurazione continua della potenza del motore, oltre alla raccolta dati e ai programmi di ricerca e innovazione. In materia ambientale, sostiene la tutela della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi acquatici, la gestione delle aree Natura 2000, il recupero dei rifiuti marini e azioni per il buon stato ecologico.

Acquacoltura, trasformazione e mercati

La seconda priorità finanzia l'acquacoltura sostenibile, coerentemente con i piani strategici nazionali pluriennali, e la commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il testo ammette anche indennizzi in caso di eventi eccezionali che perturbano i mercati, ma solo se la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione che accerta l'evento e ne delimita temporalmente gli effetti.

Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti nella trasformazione possono essere sostenuti solo tramite strumenti finanziari o InvestEU, non tramite sovvenzioni ordinarie.

Economia blu, CLLD e comunità locali

La terza priorità mira a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne, con sviluppo locale di tipo partecipativo. Le strategie CLLD devono consentire alle comunità delle zone di pesca e acquacoltura di sfruttare meglio le opportunità dell'economia blu valorizzando risorse umane, sociali, culturali e ambientali.

Il regolamento consente una programmazione ampia, dalla pesca e acquacoltura alla diversificazione economica locale, e riconosce il ruolo dei partenariati locali e dei gruppi di azione locale.

Governance degli oceani, sorveglianza e conoscenza

La quarta priorità copre la promozione di conoscenze oceanografiche, la sorveglianza marittima e la cooperazione tra servizi di guardia costiera. Il Fondo sostiene EMODnet, la condivisione dei dati, la pianificazione dello spazio marittimo, la cooperazione europea tra agenzie e il contrasto alle attività criminali e illegali in mare.

In ambito internazionale, finanzia contributi volontari a organizzazioni e processi internazionali, partenariati per gli oceani, cooperazione multilaterale e azioni contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Regioni ultraperiferiche

Le regioni ultraperiferiche ricevono un trattamento specifico. Gli Stati membri interessati devono predisporre piani d'azione per ciascuna regione, con strategie di sviluppo della pesca e dell'economia blu sostenibile e con una descrizione delle azioni e delle risorse finanziarie, inclusi indennizzi per costi aggiuntivi e investimenti strutturali.

Il regolamento stabilisce criteri per individuare prodotti e quantitativi ammissibili all'indennizzo, esclude in linea di principio prodotti di paesi terzi o non sbarcati in porti delle regioni interessate e impone di evitare sovracompensazioni. La Commissione può adottare atti delegati sui criteri di calcolo dei costi aggiuntivi.

Gestione finanziaria, intensità degli aiuti e correzioni

Il regolamento distingue tra cofinanziamento del Fondo e intensità dell'aiuto pubblico. In via generale, il tasso massimo di cofinanziamento è del 70 % della spesa pubblica ammissibile, mentre per alcune misure specifiche sono previste percentuali diverse, fino al 100 % in taluni casi. L'intensità massima dell'aiuto è normalmente del 50 % della spesa totale ammissibile, ma l'allegato III prevede deroghe importanti, ad esempio per piccola pesca costiera, controllo, CLLD, innovazione, regione ultraperiferiche, strumenti finanziari e altre categorie.

La Commissione dispone di poteri di interruzione dei termini di pagamento, sospensione dei pagamenti e rettifiche finanziarie quando constati inadempienze gravi o violazioni delle norme della PCP. Gli Stati membri devono a loro volta rettificare le spese irregolari o relative a beneficiari sanzionati, con criteri di proporzionalità rispetto alla natura, gravità, durata e reiterazione dell'infrazione.

Monitoraggio, indicatori e trasparenza

Il FEAMPA è sorvegliato mediante indicatori comuni di output e risultato elencati nell'allegato I. I dati di attuazione a livello di operazione devono essere trasmessi alla Commissione due volte l'anno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio, a partire dal 31 gennaio 2022 e fino al 31 gennaio 2030. I beneficiari devono comunicare i valori degli indicatori di risultato alla conclusione dell'operazione e comunque entro la domanda finale.

Il regolamento prevede inoltre obblighi di informazione e pubblicità, nonché la pubblicazione di determinate informazioni sulle operazioni finanziate, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Gestione diretta e indiretta

Nella gestione diretta e indiretta la Commissione finanzia azioni di supporto alla PCP, alla politica marittima, alla sicurezza marittima, alla governance globale degli oceani e alla promozione di mari puliti e sani. Le forme di finanziamento comprendono sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari, anche in operazioni di finanziamento misto ai sensi del regolamento InvestEU.

Sono previste valutazioni intermedia e finale, monitoraggio tramite indicatori, audit, comunicazione istituzionale e criteri di ammissibilità per soggetti dell'Unione, di paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per alcune attività e costi, in ragione del ritardo nell'entrata in applicazione, è prevista l'ammissibilità retroattiva dal 1° gennaio 2021 in casi limitati e giustificati.

Modifica del regolamento sulla raccolta dati e transizione dal precedente fondo

L'articolo 64 modifica il regolamento (UE) 2017/1004, soprattutto quanto ai piani di lavoro nazionali per la raccolta dei dati nel settore della pesca, fissando scadenze più precise per trasmissione e approvazione. L'articolo 65 stabilisce la continuità del regolamento (UE) n. 508/2014 per i programmi 2014-2020 e consente l'integrazione del vecchio sostegno nel nuovo quadro tramite atti delegati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2021 per il sostegno in gestione diretta e indiretta. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del Fondo e durata

L'articolo 1 istituisce il FEAMPA per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, allineandone la durata al QFP 2021-2027 e stabilendo priorità, bilancio e regole specifiche di erogazione dei finanziamenti, complementari al regolamento (UE) 2021/1060.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 rinvia alle definizioni dei regolamenti settoriali e introduce nozioni specifiche, tra cui CISE, guardia costiera, EMODnet, pesca sperimentale, pescatore, pesca nelle acque interne, governance internazionale degli oceani, luogo di sbarco, politica marittima, sicurezza e sorveglianza marittima, pianificazione dello spazio marittimo, organismo pubblico, strategia di bacino marittimo, piccola pesca costiera ed economia blu sostenibile.

Priorità del Fondo

L'articolo 3 individua quattro priorità: pesca sostenibile e conservazione delle risorse biologiche acquatiche; acquacoltura sostenibile, trasformazione e commercializzazione; economia blu sostenibile e sviluppo delle comunità; governance internazionale degli oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Il sostegno deve anche contribuire agli obiettivi UE in materia di ambiente e clima secondo la metodologia dell'allegato IV.

Dotazione finanziaria e ripartizione

L'articolo 4 fissa la dotazione complessiva a 6.108.000.000 EUR a prezzi correnti. L'articolo 5 attribuisce 5.311.000.000 EUR alla gestione concorrente, con specifiche quote per regioni ultraperiferiche, controllo e dati, mentre l'articolo 7 assegna 797.000.000 EUR alla gestione diretta e indiretta, compresa assistenza tecnica, APPS, ORGP e rete europea di gruppi di azione locale.

Programmazione nazionale

L'articolo 8 impone a ciascuno Stato membro un unico programma per la gestione concorrente, con analisi SWOT, bisogni territoriali, eventuali piani d'azione per le regioni ultraperiferiche e attenzione specifica alla piccola pesca costiera. La Commissione valuta i programmi in base al contributo alle priorità FEAMPA, alla resilienza, alla transizione verde e digitale, all'equilibrio capacità/potenzialità di pesca, ai piani pluriennali, all'obbligo di sbarco, agli ecosistemi marini, ai rifiuti marini e al clima. L'articolo 9 prevede, per la gestione diretta e indiretta, programmi di lavoro adottati dalla Commissione tramite atti di esecuzione.

Aiuti di Stato e condizionalità della PCP

L'articolo 10 conferma l'applicazione degli articoli 107, 108 e 109 TFUE agli aiuti di Stato nel settore, salvo i pagamenti che rientrano nell'articolo 42 TFUE. È prevista la possibilità di aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche per produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Ammissibilità degli operatori e recupero

L'articolo 11 esclude temporaneamente dalle domande gli operatori che abbiano commesso infrazioni gravi alla PCP, partecipato a navi INN o commesso determinati reati ambientali, e prevede l'inammissibilità anche in caso di frode ex direttiva (UE) 2017/1371. Se tali situazioni si verificano entro cinque anni dal pagamento finale, le somme sono recuperate. L'articolo disciplina anche autodichiarazione dell'operatore, verifica da parte dello Stato membro e poteri delegati della Commissione su soglie, durata dell'inammissibilità e recuperi.

Operazioni ammissibili e operazioni escluse

L'articolo 12 consente il sostegno per operazioni coerenti con priorità e obiettivi specifici, non inammissibili ai sensi dell'articolo 13 e conformi al diritto UE. L'articolo 13 elenca le esclusioni principali: aumento della capacità di pesca salvo eccezioni, attrezzature che aumentano la capacità di individuare i pesci, costruzione/acquisto/importazione di pescherecci salvo deroghe, trasferimento di bandiera verso paesi terzi, arresti di attività salvo eccezioni, pesca sperimentale, trasferimento di impresa, ripopolamento diretto salvo casi previsti, nuove strutture portuali o sale asta salvo luoghi di sbarco, meccanismi di ritiro dal mercato, spese per conformarsi a requisiti UE vigenti, investimenti su pescherecci inattivi per meno di 60 giorni e sostituzione/ammodernamento motori salvo eccezioni.

Priorità 1: pesca sostenibile e conservazione

Gli articoli 14-25 disciplinano gli obiettivi specifici e le condizioni: primo acquisto di peschereccio per giovani pescatori; sostituzione o ammodernamento dei motori con riduzione CO2; aumento della stazza lorda solo per sicurezza, lavoro o efficienza energetica con compensazione della capacità; arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca; sostegno al controllo ed esecuzione, alla raccolta dati e alla ricerca; indennizzi per costi aggiuntivi delle regioni ultraperiferiche; tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici, inclusi rifiuti marini, Natura 2000, specie protette e acque interne.

Condizioni specifiche per arresto, motori e capacità

Gli articoli 15-21 impongono limiti e requisiti stringenti, tra cui divieto di trasferire o reimmatricolare fuori dall'UE per cinque anni i pescherecci che hanno ricevuto sostegno, requisiti di età, esperienza e registrazione per il primo acquisto di pescherecci, condizioni di equilibrio tra capacità e possibilità di pesca, limiti di potenza dei motori, verifica fisica dei motori sostituiti e sospensione effettiva dell'attività nei casi di arresto temporaneo. Per l'arresto definitivo è richiesta la demolizione o il disarmo con riadattamento e la radiazione di capacità equivalente; per l'arresto temporaneo sono previsti casi tassativi e una durata massima di 12 mesi per peschereccio o pescatore nel periodo di programmazione.

Controllo, dati e biodiversità

Gli articoli 22-25 sostengono sistemi di controllo della pesca, compresi localizzazione, comunicazione elettronica, controllo elettronico a distanza e misurazione continua della potenza del motore, oltre alla sorveglianza marittima e alla cooperazione delle guardie costiere. Il Fondo finanzia raccolta, gestione e trattamento dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici e programmi di ricerca e innovazione. Può altresì sostenere indennizzi per i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche e azioni di ripristino di biodiversità, ecosistemi, Natura 2000 e acque interne.

Priorità 2: acquacoltura, trasformazione e mercato

Gli articoli 26-28 finanziano l'acquacoltura sostenibile e la commercializzazione/trasformazione dei prodotti ittici. Sono previsti indennizzi in caso di eventi eccezionali che perturbano i mercati, sostegno alla commercializzazione e alla qualità, nonché alla trasformazione. Per le imprese diverse dalle PMI, il sostegno alla trasformazione può essere concesso solo tramite strumenti finanziari o InvestEU. L'acquacoltura deve essere coerente con i piani strategici nazionali pluriennali.

Priorità 3: economia blu e sviluppo locale

Gli articoli 29 e 30 prevedono il sostegno a un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), con strategie che valorizzano risorse umane, sociali, culturali e ambientali e possono andare dalla pesca/acquacoltura a più ampie strategie di diversificazione locale.

Priorità 4: governance degli oceani, conoscenza e sicurezza

Gli articoli 31-34 sostengono conoscenze oceanografiche, sorveglianza marittima e cooperazione delle guardie costiere, anche collegandole all'ambiente comune per la condivisione delle informazioni, a EMODnet e alle reti e agenzie europee competenti. Sono finanziabili anche azioni per la governance internazionale degli oceani e contributi volontari a organizzazioni internazionali, partenariati per gli oceani, accordi internazionali, lotta alla pesca INN e cooperazione scientifica.

Regioni ultraperiferiche

Gli articoli 35-37 impongono piani d'azione regionali specifici per ciascuna regione ultraperiferica, comprendenti strategia di sviluppo sostenibile e risorse finanziarie. Sono previste regole dettagliate per l'indennizzo dei costi aggiuntivi sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con elenchi e quantitativi determinati dagli Stati membri, esclusioni per prodotti di paesi terzi o non sbarcati in porti delle regioni interessate, prevenzione delle sovracompensazioni e poteri delegati alla Commissione sui criteri di calcolo. È possibile un finanziamento integrativo notificato come aiuto di Stato.

Cofinanziamento, intensità dell'aiuto e forme di sostegno

Gli articoli 39-41 prevedono che gli indennizzi siano erogati nelle forme dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b)-e), del regolamento (UE) 2021/1060. Il tasso massimo di cofinanziamento è del 70 % della spesa pubblica ammissibile, salvo il 100 % per l'obiettivo delle condizioni di parità nelle regioni ultraperiferiche. L'intensità massima dell'aiuto pubblico è in linea generale del 50 % della spesa totale ammissibile, ma l'allegato III prevede aliquote maggiorate o specifiche per varie categorie di operazioni, incluse piccola pesca costiera, regioni ultraperiferiche, controllo, CLLD, innovazione, strumenti finanziari e altre ipotesi.

Gestione finanziaria e correzioni

Gli articoli 42-45 disciplinano l'interruzione dei termini di pagamento in caso di inadempienza delle norme PCP, la sospensione dei pagamenti in caso di grave inadempienza, le rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri nei casi legati alle condizioni di ammissibilità e le rettifiche finanziarie della Commissione. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i casi di inadempienza e i criteri di rettifica. Sono previste misure proporzionate, osservazioni dello Stato membro e rettifiche forfettarie o extrapolate quando non sia possibile quantificare esattamente l'importo.

Sorveglianza, indicatori e reporting

L'articolo 46 istituisce un quadro di sorveglianza e valutazione basato su indicatori comuni di output e risultato dell'allegato I, con dati di attuazione a livello di operazione da trasmettere due volte l'anno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio, a partire dal 31 gennaio 2022 fino al 31 gennaio 2030. L'articolo 47 richiede ai beneficiari di comunicare gli indicatori di risultato dopo il completamento dell'operazione e al più tardi con la domanda di pagamento finale.

Sostegno in gestione diretta e indiretta

Gli articoli 48-54 disciplinano le azioni finanziate direttamente o indirettamente dalla Commissione: attuazione della PCP tramite consulenza scientifica, cooperazione regionale, controllo, consigli consultivi e contributi a organizzazioni internazionali; promozione di mari sani e puliti; informazione di mercato; politica marittima e sviluppo dell'economia blu; EMODnet; sicurezza e sorveglianza marittima; e governance internazionale degli oceani.

Modalità di finanziamento, valutazione e ammissibilità

Gli articoli 55-61 prevedono appalti, sovvenzioni e strumenti finanziari, anche in operazioni di finanziamento misto ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 e del regolamento finanziario. Le valutazioni intermedia e finale del sostegno in gestione diretta e indiretta sono fissate, rispettivamente, entro la fine del 2024 e del 2031. Sono disciplinati monitoraggio, audit, informazione e pubblicità, nonché i criteri di ammissibilità dei soggetti, con possibilità di ammettere soggetti di paesi terzi in casi eccezionali e, per un periodo limitato, di considerare ammissibili attività e costi dal 1° gennaio 2021.

Poteri delegati e procedura di comitato

L'articolo 62 attribuisce alla Commissione poteri delegati su inammissibilità, recuperi, criteri per i costi aggiuntivi delle regioni ultraperiferiche, indicatori di performance e disposizioni transitorie, dal 14 luglio 2021 al 31 dicembre 2027. L'articolo 63 istituisce un comitato FEAMPA e rinvia alla procedura d'esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Modifica del regolamento (UE) 2017/1004 e transizione

L'articolo 64 modifica l'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004, fissando nuove scadenze per i piani di lavoro nazionali sulla raccolta dati nel settore della pesca e consentendo alla Commissione di adottare atti di esecuzione sulle relative procedure, formato e calendari. L'articolo 65 conferma l'applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 ai programmi 2014-2020 e disciplina il passaggio al nuovo regime, anche mediante atti delegati della Commissione.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva parziale

L'articolo 66 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 1° gennaio 2021 per il sostegno in gestione diretta e indiretta. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaacquacolturapolitica marittimaambienteaiuti di stato

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