Regolamento (UE) 2021/1150
Regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro giuridico del SIS e dell’interoperabilità dei sistemi di informazione UE per consentire all’ETIAS di effettuare verifiche automatizzate e consultazioni mirate nel SIS tramite l’ESP. Stabilisce i registri dei trattamenti, l’accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati SIS e il flusso automatizzato di informazioni in caso di nuove segnalazioni rilevanti per autorizzazioni di viaggio valide. Le modifiche sono funzionali all’entrata in funzione dell’ETIAS e si coordinano con il regolamento (UE) 2018/1240 e con il quadro di interoperabilità introdotto dai regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818.
Modifica i regolamenti SIS e interoperabilità per definire l’accesso dell’ETIAS agli altri sistemi di informazione UE e ai dati Europol, nonché le relative condizioni tecniche e di consultazione automatizzata.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle autorità/strutture coinvolte nell’ETIAS, in particolare l’unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS, il SIS centrale e il portale di ricerca europeo (ESP), per l’interconnessione con il sistema di informazione Schengen (SIS) e, per gli aspetti richiamati, con il quadro di interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE. Riguarda il trattamento dei dati necessario ai fini delle verifiche ETIAS, della gestione dei fascicoli di domanda e della revoca/annullamento delle autorizzazioni ai viaggi. Non disciplina direttamente la sostanza dell’ETIAS né modifica la direttiva 2004/38/CE; la Danimarca non partecipa né è vincolata, mentre l’Irlanda partecipa solo nella misura in cui le disposizioni concernono il SIS, ma non per Europol, Eurodac ed ECRIS-TCN. Si applica connessamente all’acquis di Schengen anche a Cipro, Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein secondo i rispettivi atti di associazione/adesione. L’entrata in vigore è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Interoperabilità ETIAS con il SIS e gli altri sistemi di informazione UE
Il regolamento (UE) 2021/1150 interviene sul quadro normativo del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), istituito dal regolamento (UE) 2018/1240, per rendere operativa l’interoperabilità con il sistema di informazione Schengen (SIS) e con il portale di ricerca europeo (ESP). La finalità dichiarata nei considerando è consentire al sistema centrale ETIAS di trattare i fascicoli di domanda e di svolgere verifiche automatizzate sugli altri sistemi di informazione dell’UE, nel rispetto dei limiti di necessità e proporzionalità e senza pregiudicare la direttiva 2004/38/CE.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si colloca nel più ampio pacchetto legislativo del 2021 sull’interoperabilità ETIAS, insieme ai regolamenti (UE) 2021/1151 e 2021/1152. Esso modifica in particolare il regolamento (UE) 2018/1862 sul SIS e il regolamento (UE) 2019/818 sul quadro di interoperabilità tra sistemi di informazione UE, al fine di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi e di specificare le modalità di consultazione dei dati, inclusi i casi di individuazione di riscontri positivi e di nuove segnalazioni rilevanti per l’autorizzazione ai viaggi.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
Le modifiche riguardano le strutture operative e le autorità coinvolte nel funzionamento dell’ETIAS e del SIS, in particolare l’unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS, il SIS centrale e l’ESP. Il regolamento opera nell’ambito dello spazio Schengen e si applica agli Stati membri, con le specificazioni derivanti dai protocolli e dagli atti di associazione: la Danimarca non partecipa né è vincolata; l’Irlanda partecipa per le disposizioni concernenti il SIS, ma non per quelle relative a Europol, Eurodac ed ECRIS-TCN; Cipro, Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein sono richiamati secondo i rispettivi regimi di partecipazione all’acquis di Schengen.
Modifiche al regolamento SIS (UE) 2018/1862
Una prima modifica introduce l’articolo 18 ter, dedicato alla tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS. Per ogni trattamento di dati svolto nel SIS e nell’ETIAS conformemente all’articolo 50 ter, deve essere conservato un registro secondo le regole già previste dal SIS e dal regolamento ETIAS.
L’articolo 44, paragrafo 1, viene integrato per includere tra le attività rilevanti il trattamento manuale delle domande ETIAS da parte dell’unità nazionale ETIAS, effettuato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240.
Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati SIS
Il nuovo articolo 49 bis disciplina l’accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati contenuti nel SIS. Tale unità, istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ha diritto di accedere e consultare i dati SIS per l’esercizio dei compiti affidatile dal regolamento ETIAS, secondo le condizioni dell’articolo 11, paragrafo 8, di quest’ultimo. A tale accesso si applicano le regole dell’articolo 50, paragrafi da 4 a 8, del regolamento SIS.
Se la verifica effettuata dall’unità centrale ETIAS, ai sensi degli articoli 22 e 23, paragrafo 2, del regolamento ETIAS, conferma che i dati di un fascicolo di domanda corrispondono a una segnalazione nel SIS, oppure se dopo la verifica permangono dubbi, trovano applicazione gli articoli 23, 24 e 26 del regolamento ETIAS, relativi al seguito istruttorio e alle conseguenze sul procedimento.
Interoperabilità tecnica tramite ESP e verifiche automatizzate
Il nuovo articolo 50 ter rappresenta il nucleo tecnico-operativo della riforma. Dal momento dell’entrata in funzione dell’ETIAS, il SIS centrale deve essere connesso all’ESP per consentire le verifiche automatizzate previste dagli articoli 20, 23, 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), 41 e 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento ETIAS, oltre alle successive verifiche di cui agli articoli 22, 23 e 26.
Il sistema centrale ETIAS utilizza l’ESP per confrontare i dati indicati all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento ETIAS con quelli presenti nel SIS, in conformità all’articolo 11, paragrafo 8. Inoltre, per le verifiche relative al rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi, esso usa l’ESP per controllare regolarmente se sia stata cancellata una segnalazione nel SIS relativa a documenti ufficiali in bianco rubati o documenti di identità inseriti nel sistema.
Il regolamento prevede anche un flusso automatico specifico: quando nel SIS viene inserita una nuova segnalazione relativa a un documento di viaggio smarrito, rubato, sottratto o invalidato, il SIS centrale trasmette al sistema centrale ETIAS, tramite trattamento automatizzato e attraverso l’ESP, l’informazione necessaria affinché l’ETIAS verifichi se esista una corrispondenza con un’autorizzazione ai viaggi valida.
Coordinamento con il regolamento sull’interoperabilità (UE) 2019/818
Il regolamento modifica anche l’articolo 68 del regolamento (UE) 2019/818, inserendo il paragrafo 1 ter. In base a tale disposizione, l’ESP avvia le attività necessarie alle verifiche automatizzate ETIAS soltanto quando siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1240. La norma coordina quindi l’operatività tecnica dell’ESP con la messa a regime dell’ETIAS.
Entrata in vigore e valore giuridico
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Disposizioni principali
Obiettivo delle modifiche al SIS e all’interoperabilità
Il regolamento modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e specificare i dati trasmissibili e le condizioni di accesso/consultazione necessarie per l’individuazione automatica di riscontri positivi.
Tenuta dei registri per i trattamenti ETIAS-SIS
È inserito l’articolo 18 ter nel regolamento (UE) 2018/1862, che impone la conservazione di un registro per ciascun trattamento di dati eseguito nel SIS e nell’ETIAS ai sensi dell’articolo 50 ter, in conformità all’articolo 18 del regolamento SIS e all’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.
Trattamento manuale delle domande ETIAS
L’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862 è integrato per includere il trattamento manuale delle domande ETIAS da parte dell’unità nazionale ETIAS, effettuato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240.
Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati SIS
È inserito l’articolo 49 bis nel regolamento (UE) 2018/1862: l’unità centrale ETIAS ha diritto di accedere e consultare i dati SIS, per l’esercizio dei compiti attribuiti dal regolamento (UE) 2018/1240, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, di tale regolamento; si applicano le regole dell’articolo 50, paragrafi da 4 a 8. Se la verifica ETIAS conferma la corrispondenza con una segnalazione SIS o permangono dubbi, si applicano gli articoli 23, 24 e 26 del regolamento ETIAS.
Interoperabilità tra SIS centrale ed ETIAS tramite ESP
È inserito l’articolo 50 ter nel regolamento (UE) 2018/1862. Dal momento dell’entrata in funzione dell’ETIAS, il SIS centrale si connette all’ESP per consentire le verifiche automatizzate previste dagli articoli 20, 23, 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), 41 e 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, nonché le verifiche successive di cui agli articoli 22, 23 e 26. Il sistema centrale ETIAS usa l’ESP per confrontare i dati di cui all’articolo 11, paragrafo 5, con quelli contenuti nel SIS e per verificare regolarmente eventuali cancellazioni di segnalazioni su documenti ufficiali in bianco rubati o documenti di identità inseriti nel SIS. In caso di nuova segnalazione SIS su documento di viaggio smarrito, rubato, sottratto o invalidato, il SIS centrale trasmette automaticamente all’ETIAS l’informazione, tramite ESP, per verificare l’eventuale corrispondenza con un’autorizzazione ai viaggi valida.
Avvio delle attività dell’ESP per ETIAS
Nel regolamento (UE) 2019/818 è inserito l’articolo 68, paragrafo 1 ter, che dispone che l’ESP inizi le attività per le verifiche automatizzate ETIAS solo quando siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1240.
Entrata in vigore e coordinamento normativo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Il testo precisa che non pregiudica la direttiva 2004/38/CE.
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