Regolamento (UE) 2021/1133
Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua diversi atti UE per collegare il VIS agli altri sistemi informativi europei e consentire verifiche automatizzate finalizzate all’individuazione di riscontri positivi. Introduce accessi in lettura, regole di consultazione, conservazione dei log e limiti di utilizzo dei dati, con particolare attenzione ai controlli di sicurezza e alla valutazione del rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza interna. La riforma si innesta sull’interoperabilità già prevista dai regolamenti del 2019 e si applica solo quando il VIS entra effettivamente in funzione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1134.
Modifica il quadro normativo del sistema informazione visti (VIS) per consentire l’interoperabilità e la consultazione automatizzata del SIS, di Eurodac, di ECRIS-TCN e di dati Europol ai fini dell’esame delle domande di visto e dei controlli di sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti/designate coinvolte nel rilascio ed esame di visti per soggiorno di breve durata, visti per soggiorno di lunga durata e permessi di soggiorno, nonché alle autorità di contrasto e a Europol per le verifiche collegate al VIS. Riguarda i collegamenti tecnici e giuridici tra VIS e altri sistemi dell’UE: Eurodac, SIS, ECRIS-TCN, il portale di ricerca europeo (ESP) e, per i profili pertinenti, i dati Europol. Non si applica alla Danimarca; l’Irlanda partecipa solo nella misura relativa al SIS; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento opera come sviluppo dell’acquis di Schengen limitatamente al SIS. L’applicazione materiale decorre dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.
Interoperabilità del VIS con altri sistemi di informazione dell’UE
Il regolamento (UE) 2021/1133 interviene in modo coordinato su cinque atti dell’Unione per integrare il sistema di informazione visti (VIS) nel quadro dell’interoperabilità tra banche dati europee. L’obiettivo dichiarato nei considerando è migliorare l’efficacia dei controlli alle frontiere e delle verifiche di sicurezza, contrastare l’immigrazione illegale e rafforzare la capacità di identificare correttamente i richiedenti, prevenire la frode d’identità e supportare la valutazione del rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza interna.
Contesto e finalità
La riforma si inserisce nel più ampio assetto creato dai regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull’interoperabilità dei sistemi informativi dell’UE. Il legislatore chiarisce che il VIS deve poter interagire con SIS, Eurodac, ECRIS-TCN ed Europol attraverso il portale di ricerca europeo (ESP), in modo da consentire interrogazioni automatizzate e riscontri positivi controllati, seguiti da una verifica manuale da parte dell’autorità competente prima della decisione sul visto o sul permesso di soggiorno.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le nuove regole riguardano le autorità competenti per i visti, le autorità designate per il VIS, Europol e, per il tramite dell’ESP e del CIR, i sistemi Eurodac, SIS ed ECRIS-TCN. L’accesso è strutturato come accesso in sola lettura o accesso indiretto hit/no hit, con limiti stringenti: i dati possono essere consultati solo nella misura strettamente necessaria per svolgere i compiti previsti dal regolamento VIS e dalle norme modificate.
Modifiche a Eurodac
Nel regolamento (UE) n. 603/2013 viene inserito un capo specifico sull’accesso delle autorità competenti per i visti. Tali autorità possono consultare Eurodac in sola lettura per verificare manualmente i riscontri positivi generati dal VIS e per esaminare le domande di visto. Inoltre, Eurodac viene collegato all’ESP dalla data di entrata in funzione del VIS, così da consentire il trattamento automatizzato previsto dal nuovo assetto VIS. È altresì prevista la conservazione dei registri di tutte le operazioni di trattamento effettuate in Eurodac e nel VIS.
Modifiche a Europol
Nel regolamento (UE) 2016/794 Europol riceve un nuovo compito di formulazione di pareri su richiesta delle autorità competenti nell’ambito del VIS. L’articolo 21 viene modificato per consentire alle autorità designate per il VIS un accesso indiretto ai dati detenuti da Europol, sulla base di un sistema hit/no hit. In caso di riscontro positivo, Europol attiva la procedura di condivisione dell’informazione nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dal fornitore e solo nella misura necessaria per i compiti delle autorità VIS.
Modifiche al SIS
Nel regolamento (UE) 2018/1862 viene aggiunto l’articolo 50 bis, che collega il sistema centrale del SIS all’ESP per consentire l’interrogazione automatizzata ai fini del VIS. Viene inoltre specificato che tra i compiti delle autorità rientra la verifica manuale dei riscontri positivi generati dalle interrogazioni automatizzate e la valutazione del possibile rischio per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica quando si esaminano domande di visto o di soggiorno. Anche qui è introdotta una norma specifica sulla tenuta dei registri delle operazioni di trattamento eseguite in ambito SIS-VIS.
Modifiche a ECRIS-TCN e CIR
Il regolamento (UE) 2019/816 è quello maggiormente inciso. Viene ampliato l’oggetto del regolamento per includere le condizioni di utilizzo dei dati ECRIS-TCN da parte delle autorità designate per il VIS ai fini della valutazione del rischio. È introdotto un indicatore specifico per le condanne per terrorismo e altri reati gravi, purché punibili con pena detentiva o misura di sicurezza privativa della libertà personale di almeno tre anni secondo il diritto nazionale. Il CIR conserva, in forma logicamente separata, tali dati e li rende accessibili solo nelle modalità previste. I risultati di un riscontro positivo possono essere usati soltanto per le finalità tipizzate: richiesta di informazioni ai sensi della decisione quadro 2009/315/GAI, richiesta ex articolo 17, paragrafo 3, del regolamento oppure valutazione ai fini VIS.
Il regolamento disciplina anche la cancellazione dei dati: allo scadere del periodo di conservazione, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella la registrazione dal sistema centrale e dal CIR; gli indicatori sono cancellati automaticamente dopo 25 anni per le condanne per terrorismo e dopo 15 anni per le altre condanne richiamate. Inoltre, l’uso dei dati nel sistema centrale e nel CIR è limitato alle finalità di individuazione degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali e di supporto alla valutazione di rischio nell’ambito VIS.
Modifiche al quadro di interoperabilità
Nel regolamento (UE) 2019/818 vengono aggiornate le definizioni di autorità designate, e il CIR viene integrato per conservare separatamente i dati relativi all’indicatore previsto dal regolamento (UE) 2019/816. Per il trattamento automatizzato connesso al VIS, l’ESP entra in funzione dalla data di entrata in funzione del VIS, limitatamente a tali finalità.
Rapporti con altri atti e limiti territoriali
Il regolamento precisa che non pregiudica la direttiva 2004/38/CE. Quanto alla partecipazione degli Stati, la Danimarca non partecipa all’adozione né all’applicazione, salvo la regola speciale del protocollo n. 22 per la parte Schengen; l’Irlanda partecipa solo per la parte relativa al SIS; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, la disciplina sul SIS costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi di associazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è rinviata alla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134. Da tale momento divengono operativi i collegamenti tecnici e le consultazioni automatizzate previste dalle modifiche ai vari sistemi.
Disposizioni principali
Accesso di Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti
Inserito il nuovo capo VI bis nel regolamento (UE) n. 603/2013. L’articolo 22 bis attribuisce alle autorità competenti per i visti un accesso in sola lettura a Eurodac per verificare manualmente i riscontri positivi generati dalle interrogazioni automatizzate del VIS ai sensi dell’articolo 9 bis del regolamento VIS e per esaminare e decidere le domande di visto. L’articolo 22 ter collega Eurodac all’ESP a decorrere dall’entrata in funzione del VIS per consentire il trattamento automatizzato. L’articolo 28 bis impone la conservazione delle registrazioni delle operazioni di trattamento eseguite in Eurodac e nel VIS.
Nuovi compiti di Europol e accesso indiretto ai dati Europol
Modificato il regolamento (UE) 2016/794: all’articolo 4, paragrafo 1, lettera q), Europol deve formulare un parere a seguito delle richieste di consultazione previste dagli articoli 9 sexies, 9 octies e 22 ter del regolamento VIS. L’articolo 21 è riformulato per prevedere, solo ai fini del VIS, l’accesso indiretto delle autorità designate mediante sistema hit/no hit ai dati forniti a Europol. In caso di riscontro positivo, Europol attiva la procedura di condivisione dell’informazione, nei limiti dei dati necessari e delle eventuali limitazioni poste dal fornitore dell’informazione.
Interoperabilità del SIS con il VIS e verifica manuale dei riscontri
Nel regolamento (UE) 2018/1862 è inserito l’articolo 50 bis, che collega il sistema centrale del SIS all’ESP, dalla data di entrata in funzione del VIS, per il trattamento automatizzato ai sensi degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento VIS. L’articolo 44, paragrafo 1, lettera g), attribuisce tra i compiti delle autorità anche la verifica manuale dei riscontri positivi generati dal VIS e la valutazione del rischio per ordine pubblico o sicurezza pubblica. L’articolo 18 bis disciplina la tenuta dei registri delle operazioni di trattamento SIS-VIS.
Uso di ECRIS-TCN per i controlli VIS e indicatori per condanne gravi
Il regolamento (UE) 2019/816 è modificato per consentire l’uso di ECRIS-TCN ai fini del VIS. L’articolo 1, lettera d), definisce l’oggetto delle nuove condizioni di utilizzo dei dati ECRIS-TCN da parte delle autorità designate per il VIS per valutare se il richiedente rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. L’articolo 5 introduce un indicatore specifico per le condanne per terrorismo o altri reati gravi, punibili con pena detentiva o misura di sicurezza privativa della libertà di almeno tre anni, e disciplina i dati conservati nel CIR. L’articolo 7, paragrafo 7, limita l’uso dei risultati dell’interrogazione a richieste ai sensi della decisione quadro 2009/315/GAI, a richieste ex articolo 17, paragrafo 3, o alla valutazione per fini VIS. L’articolo 7 bis collega ECRIS-TCN all’ESP e limita l’accesso delle autorità designate ai soli dati marcati con indicatore; l’articolo 8 prevede cancellazioni e termini di conservazione, inclusa la rimozione automatica degli indicatori dopo 25 anni per terrorismo e 15 anni per gli altri reati; l’articolo 24 limita le finalità di trattamento; l’articolo 31 bis impone registri delle consultazioni.
Adeguamento del quadro di interoperabilità e del CIR
Nel regolamento (UE) 2019/818 sono aggiornate le definizioni di autorità designate per includere quelle previste dal regolamento VIS. L’articolo 18 è integrato per prevedere che il CIR conservi, separati logicamente, i dati relativi agli indicatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, accessibili solo nelle modalità previste da tale regolamento. L’articolo 68, paragrafo 1 bis, stabilisce che l’ESP entra in funzione, ai soli fini del trattamento automatizzato relativo al VIS, dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi del regolamento (UE) 2021/1134.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica tuttavia solo dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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